La modifica introdotta dal D.L. n.138 del 13 agosto 2011 – c.d. Manovra di Ferragosto – che interessa plusvalenze e minusvalenze richiede la regolamentazione del passaggio dal vecchio al nuovo regime, anche consentendo ai contribuenti di fare salvi i diritti acquisiti al 31.12.2011.
Una regola che non cambia č quella che impone al contribuente che applica il c.d. regime della dichiarazione, di dichiarare le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate, separatamente da quelle relative a partecipazioni qualificate, assoggettandole a tassazione con un’imposta oggi al 12,5% e, dal 1° gennaio 2012, al 20%.
Ad es. per una plusvalenza da € 100.000 si ha il seguente sviluppo:
Fino 31/12/2011 100.000,00 12,5% 12.500
Da 1/1/2012 100.000,00 20% 20.000
Il contribuente puň tuttavia sottrarre alle plusvalenze le minusvalenze derivanti sempre da cessione di
partecipazioni non qualificate, per cui se si avesse una minusvalenza di € 40.000, l’importo da assoggettare a tassazione diventa di € 100.000 – € 40.000 = € 60.000.
Non si hanno problemi quando plusvalenze e minusvalenze sono realizzate tutte fino al 31/12/2011 o tutte realizzate a partire da tale data, perché vi č perfetta omogeneitŕ di tassazione.
Il problema, invece, si ha in relazione alle minusvalenze ancora esistenti al 31/12/2011 e che potranno essere utilizzate per compensare plusvalenze realizzate a partire da tale data.
La regola introdotta dalla Manovra di Ferragosto č che queste minusvalenze potranno essere utilizzate in misura pari al 62,5% del loro ammontare.
In sostanza, la riduzione della percentuale di minusvalenza utilizzabile dal 2012 significa di fatto riconoscere ai contribuenti una sorta di credito d’imposta pari al 12,5% della minusvalenza.
ESEMPIO
Minusvalenza realizzata entro il 31/12/2011: 100
Plusvalenza realizzata dal 1/1/2012: 200
Importo imponibile nel 2012: 200 – (100 x 62,5%) = 200 – 62,5 = 137,5 x 20% = 27,5, importo dell’imposta sostitutiva.
Se fosse 200 x 20% = 40 di imposta sostitutiva lorda meno credito d’imposta di 100 x 12,5% = 12,5, l’imposta sostitutiva netta sarebbe 40 – 12,5 = 27,5, proprio come nel caso precedente.
Il regime transitorio
Per consentire ai contribuenti di mantenere i diritti acquisiti, č stato introdotto un regime transitorio, che in sintesi prevede quanto segue:
1. rideterminazione del valore delle partecipazioni non qualificate possedute alla data del 31/12/2011;
2. calcolo della plusvalenza virtuale;
3. pagamento dell’imposta al 12,5% sulla plusvalenza virtuale;
4. opzione da rendere nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011 (Unico 2012);
5. esercizio dell’opzione obbligatoriamente per tutte le partecipazioni non qualificate possedute;
6. utilizzo del valore determinato alla data del 31/12/2011 come costo fiscalmente riconosciuto per le cessioni operate a partire da tale data.
Se da questa operazione dovessero emergere minusvalenze virtuali, queste dovrebbero essere utilizzabili per abbattere le plusvalenze virtuali e, per l’eventuale eccedenza, saranno riportabili al 2012 nella nuova e ridotta misura del 62,5%.
Esempio
Un soggetto possiede due partecipazioni non qualificate, entrambe plusvalenti rispetto al costo di acquisto:
Il contribuente dovrŕ corrispondere un’imposta sostitutiva ancora al 12,5% su 30.000, quindi 3.750, eseguendo il versamento unitamente alle imposte dovute con la dichiarazione dei redditi Unico 2012 per il 2011.
Se nel 2013 venisse ceduta la partecipazione Alfa per 100.000, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarŕ 100.000 – 70.000 (nuovo valore di riferimento, a seguito della tassazione al 31.12.2011) = 30.000, sulla quale sarŕ dovuta un’imposta del 20%, quindi 6.000.
Quindi l’operazione di affrancamento al 31/12/2011 č servita per ottenere il riconoscimento fiscale del nuovo valore a tale data.
Le modalitŕ attuative del regime transitorio saranno rese note da un apposito decreto del Mef.
wow ...a me viene da dire che la posizione da "semplice" funzionario AE ti sta un po stretta
A quante materie state?? io ho studiato bene sin ora solo civile e commerciale e una bella ripetuta di tributario che dovrň approfondire...io credo si farŕ ad aprile questo concorso...ciao
Buon giorno a tutti. Il dpcm del 28 ottobre puň influire su un concorso giŕ avviato come quello ae 2011, oppure il numero di 239 (vado a memoria) si riferisce escluso il concorso attuale?
Quanti giorni minimi obbligatori esistono tra la data del 27 gennaio 2012 e la prima data utile per la prima prova?
Ancora buono studio a tutti e un bravo al superfunzionario Christian.
domande:
1. Tizio č proprietario di un terreno agricolo su cui coltiva frutta. Dalla vendita di tale frutta, che tipo di reddito scaturisce?
a. reddito agrario;
b. reddito dominicale;
c. reddito d'impresa.
2. Il reddito dominicale non concorre a formare reddito nel caso di:
a. non coltivazione del terreno per l'intero anno;
b. perdita di almeno il 30% del prodotto ordinario;
c. concessione del terreno in affitto a terzi per uso agricolo.
ps: comunque questo sito č diventato una schifezza, č lentissimo! mezzora per aprire una pagina, 2 ore per caricare un messaggio amministratori togliete questi banner inutili di facebookkkkkk
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Le risposte dovrebbero essere quelle segnate in grassetto e sottolineate in virtů rispettivamente degli art. 32 comma 2 e art. 31 comma 2 del TUIR.
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