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    UN DEBITO DI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF RISULTANTE DAL MODELLO UNICO:
    A. – PUO’ ESSERE COMPENSATO SOLAMENTE CON ALTRI CREDITI IRPEF.
    B. – NON PUO’ ESSERE MAI COMPENSATO.
    C. – PUO’ ESSERE COMPENSATO CON QUALSIASI ALTRO CREDITO RISULTANTE DAL MODELLO UNICO (IRPEF, IVA, IRAP, ECC.)


    Originariamente inviato da Rik80 Visualizza il messaggio
    in grassetto le mie risposte


    ciao, credo che la risposta giusta sia la C (ccdd. compensazione orizzontale).

    infatti in una videoconferenza tra AE e giornalisti del settore alla domanda:


    D. QUALI SONO I CREDITI E I DEBITI CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI COMPENSAZIONE?

    è stato risposto:

    "R. In linea generale, tutte le imposte, per le quali risulta utilizzabile il modello F24, possono essere
    compensate con crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali,
    ovvero relativi a:

    ♦ IRPEF; IRES; IRAP; addizionale comunale e regionale all’IRPEF;
    ♦ IVA; contributi previdenziali; contributi INAIL.

    Possono formare oggetto di compensazione i debiti che debbono essere pagati con il modello F24 e
    che emergono da una dichiarazione o da una denuncia periodica, ovvero:

    ♦ IRPEF; IRES; IRAP; addizionale regionale e comunale all’IRPEF; ritenute alla fonte;
    ♦ IVA; imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
    ♦ interessi dovuti in caso di pagamento rateale; contributi assistenziali e previdenziali;
    ♦ premi INAIL; ICI; somme dovute a titolo di accertamento con adesione e conciliazione
    giudiziale;
    ♦ sanzioni; somme dovute a seguito di ravvedimento operoso;
    ♦ somme dovute a seguito di controllo automatico della dichiarazione;
    ♦ somme dovute a seguito di controllo formale della dichiarazione;
    ♦ diritto annuale; tassa CC.GG. annuale per vidimazione registri da parte di società di capitali.
    "

    vi allego anche un prospetto riepilogativo per chiarire l'isitituto della compensazione:

    istituto della compensazione_riepilogo.pdf

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      Vito ci puoi fornire anche le risposte????????????? Thanks

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese si applicano agli imprenditori agricoli?
        A) No, fatto salvo il caso delle società e delle cooperative.
        B) Sì, in ogni caso.
        C) No, in nessun caso

        È indicata con A la risposta esatta….????????



        Si è giusta la A)


        Art. 2136 Inapplicabilità delle norme sulla registrazione
        Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese (2188 e seguenti) non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e disposto dall'art. 2200.



        Art. 2200 Società
        Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V e le società cooperative (2511 e seguenti), anche se non esercitano un'attività commerciale.

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          Qualcuno mi dice questa a quale art. del tuir fa riferimento?

          COSTITUISCONO REDDITO IMPONIBILE LE SOMME RICEVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI?
          A. – NO, MAI PERCHE’ MANCA L’INTENZIONALITA’
          B. – DIPENDE DALLA NATURA DEL DANNO CHE VIENE RISARCITO.
          C. – SI, SEMPRE.

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            grazie christian...

            mi aveva confuso la lettura dell'art 2 dlgs 228/2001.......

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              Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggio
              Qualcuno mi dice questa a quale art. del tuir fa riferimento?

              COSTITUISCONO REDDITO IMPONIBILE LE SOMME RICEVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI?
              A. – NO, MAI PERCHE’ MANCA L’INTENZIONALITA’
              B. – DIPENDE DALLA NATURA DEL DANNO CHE VIENE RISARCITO.
              C. – SI, SEMPRE.


              Ai fini impositivi la norma del T.u.i.r. dotata di portata generale – e si può dire con valenza gerarchica nell’ambito della normativa tributaria – è l’art.6 d.p.r. n. 917/1986 che, per quanto qui rileva, dispone al 2 comma: «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, (…), e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. .Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati».

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                Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
                Ai fini impositivi la norma del T.u.i.r. dotata di portata generale – e si può dire con valenza gerarchica nell’ambito della normativa tributaria – è l’art.6 d.p.r. n. 917/1986 che, per quanto qui rileva, dispone al 2 comma: «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, (…), e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. .Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati».

                Aggiungo un file per meglio comprendere quale deve essere l’effettivo criterio discriminante ai fini dell’imponibilità fiscale: il criterio (o la nozione) di “danno emergente” e di danno da “lucro cessante”, rinvenibile nell’art. 1223 c.c., ove si stabilisce che il risarcimento civilistico per il danneggiato è composto sia dalla perdita subita che dal mancato guadagno.


                tassazione_somme_risarcitorie_danno.pdf

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                  bhe...raga..io vado a mangiare...oggi, caro giovanni, PASTA AL FORNO DELLA MAMMA )))))))
                  così per una volta non sarò io a invidiare i tuoi pasti luculliani )))
                  ciao a tutti...

                  Commenta


                    Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
                    bhe...raga..io vado a mangiare...oggi, caro giovanni, PASTA AL FORNO DELLA MAMMA )))))))
                    così per una volta non sarò io a invidiare i tuoi pasti luculliani )))
                    ciao a tutti...
                    Buon pranzo Christian e grazie di tutto!

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                      salve, dopo aver curiosato un pò ho deciso di lanciarmi.
                      Sono piuttosto indietro ma spero di recuperare per poter dare anch'io il mio contributo, potrei cmq essere inserito nella mailing list? GRAZIE MILLE!!! Buon lavoro a tutti!
                      mariluca_1965@libero.it

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