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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
    Da qualsiasi libro di tributario:

    1 – LA MOTIVAZIONE : I FONDAMENTI NORMATIVI

    1.1 – L’atto impositivo “principe” : l’avviso di accertamento


    L’avviso di accertamento costituisce senza alcun dubbio l’atto impositivo principalmente utilizzato dall’amministrazione finanziaria per “manifestare” le proprie pretese in materia tributaria e fiscale ai contribuenti.


    Gli avvisi di accertamento possono essere distinti sulla base delle imposte cui si riferiscono ; ed a tale titolo si parla, ad esempio (limitandosi alle fattispecie di maggior interesse…) di :
    - avvisi di accertamento (o di rettifica) in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui all’art.54 del d.p.r. n°633/’72 ;
    - avvisi di accertamento in materia di imposte dirette, di cui all’art. 42 del d.p.r. n°600/’73.

    Gli avvisi di accertamento sono soggetti ad ulteriori definizioni, inoltre, sulla base delle diverse “modalità” accertative che sottendono alla loro predisposizione ; a tale titolo si discute di :
    -“accertamenti analitici” (art.39, 1° comma, lettere a),b), e c), d.p.r. n°600/’73);

    -“accertamenti “analitico-presuntivi” (art. 39, lettera d), d.p.r. n°600/’73);

    -“accertamenti induttivi” (art. 39, 2° comma, d.p.r. n°600/’73),

    se riferiti al controllo di redditi determinati in base a scritture contabili.

    Si parla invece, ad esempio, di “accertamenti sintetici” (art. 38, 4° comma, d.p.r. n° 633’72) , se si prescinde dalla presenza o meno di scritture contabili, fondando il controllo su tutt’altri elementi, quali il tenore di vita del contribuente indagato.


    Le diverse procedure caratterizzanti le tipologie di avvisi appena citate, sono esperibili da parte dell’amministrazione finanziaria, sulla base di specifici presupposti, previsti e disciplinati dalle norme che sono state enunciate poc’anzi.

    1.2 - Riferimenti normativi per la motivazione degli avvisi di accertamento


    Orbene dobbiamo considerare che, quale che sia la tipologia di avviso di accertamento emesso, e sia che lo stesso riguardi le imposte dirette, ovvero l’imposta sul valore aggiunto, o ancora, ad esempio, l’imposta di registro, o che si tratti di un provvedimento di irrogazione di sanzioni, il nostro ordinamento tributario è dotato di specifiche disposizioni normative che prevedono la motivazione degli atti impositivi emessi da parte dell’amministrazione finanziaria.

    Le disposizioni di cui si è detto sono :
    - art.42 del d.p.r. n°600/’73 (per le imposte dirette) ;
    - art. 56 del d.p.r. n°633/’72 (per l’imposta sul valore aggiunto);
    - art. 52 d.p.r. n°131/’86 (per l’imposta di registro);
    - art. 16 d.p.r. n° 472/1997 (per i provvedimenti di irrogazione di sanzioni)


    Entrambe le prime due disposizioni appena citate, testualmente recitano : “…l’avviso di accertamento “DEVEessere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato…”, e, con specifico riferimento alle imposte dirette, la norma di riferimento evidenziata (art.42, d.p.r. n°600/’73), al 3° comma, afferma che “ l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo…”
    Christian io sono convintissima che il difeto di motivazione provochi la nullità dell'atto di accertamento sulla base degli articoli da te citati, ma cìò non centra con l'art 21 septies della legge 241/90 che parla di nullità per tre motivi specifici fra cui non vi è quello del difetto di motivazione. Questa è una norma generica che penso sia stata derogata da una specifica di diritto tributario.

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      3.2.2 - Una recente pronunzia in tema : qualche ulteriore spunto utile in materia di motivazione degli avvisi di accertamento e dei ricorsi relativi
      Come si è avuto modo di chiarire nel corso del presente contributo, la motivazione degli atti impositivi costituisce elemento essenziale degli stessi, e la sua funzione è di garanzia al diritto di difesa del contribuente ; quest’ultimo, infatti :
      - deve eccepire la nullità dell’avviso di accertamento “…in genere, per difetto di motivazione, …a pena di decadenza in primo grado” (art.61, 2° comma, d.p.r. n°600/’73);
      - non può proporre “…nuove eccezioni …” nel giudizio d’appello (art.57, 2° comma, D.Lgs. n°546/’92);

      E’ pertanto evidente come sia determinante, per il contribuente, disporre della motivazione dell’atto impositivo, onde attivarsi per delineare una strategia difensiva adeguata, e, ove ne ravvisi i presupposti, eccepire il difetto di motivazione dell’atto emesso dall’ufficio impositore, sin dal ricorso introduttivo del giudizio.
      Egli infatti, è bene ribadirlo, potrà integrare “nuovi documenti” nel giudizio d’appello (art. 58, 2° comma, D.Lgs. 546/’92), ma non potrà mai introdurre nuove motivazioni ed eccezioni, ovvero integrarle, alla luce delle proprie attività di ricerca ed analisi (C.T.P. di Bologna, Sez. XII, Sentenza n°333 del 13.11.2006).
      da qui,ne deriva :

      LA NULLITA' RELATIVA (La carenza di motivazione dell'atto)
      L'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce, infatti, che "La nullità dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo comma dell'art. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado".Consegue che qualunque vizio dell'avviso di accertamento (nessuno escluso: anche la mancanza di sottoscrizione, che, di solito, è causa di nullità se non di inesistenza), compreso il difetto di motivazione in tutte le sue articolazioni (inclusa la mancata allegazione del documento cui l'atto impugnato faccia riferimento), non può essere rilevata di ufficio dal giudice (la norma stabilisce infatti che la nullità deve essere eccepita) ma deve formare oggetto di specifico motivo di ricorso da proporre nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 giorni. La motivazione, tuttavia, non è un elemento formale ma - lo stabiliscono gli artt. 1 e 7 della L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) - è un elemento essenziale di ogni provvedimento impositivo

      tutto ciò,da qualsiasi libro di tributario
      almeno,questo è ciò che ho capito io...

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        Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggio
        F

        Per Kiarina e tutti: io non sono giurista, ma il difetto assoluto di motivazione non è causa di nullità ai sensi dell'art. 21 septies della legge 241/90, bensì di violazione di legge e quindi di annullabilità. Chiedo ai giuristi di smentirmi o di confermare ciò che scrivo.
        Sto preparando la tesi proprio sull'art. 21 septies della legge 241/90... Tale articolo individua i casi di nullità mentre il successivo quelli di annullabilità dell'atto amministrativo. Il primo caso di nullità previsto è la mancanza di uno dei requisiti essenziali, e la motivazione, a norma dell'art. 3 della medesima legge, prevede la motivazione come un requisito essenziale degli atti amministrativi (salvo eccezioni) pertanto la mancanza della motivazione, che è un requisito essenziale, provoca la nullità e non l'annullabilità... Per completezza, gli altri casi di nullità sono l'adozione o la violazione di giudicato, il difetto assoluto di attribuzione e gli altri casi previsti dalla legge (tra i quali penso di poter includere le norme di tributario che prevedono espressamente la nullità per l'avviso di accertamento privo di motivazione).

        Non vorrei scrivere una marea di fesserie soprattutto nella tesi, ma a quanto pare, ciò risulta dai libri che sto studiando e pare che il tutto torni anche alla mia professoressa relatrice...

        =D

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          Kiarina io nel mio testo come elementi essenziali ho: l'agente, il destinatario. la volontà, la forma, l'oggetto. Niente motivazione, comunque se tu stai facendo la tesi in questo ne saprai sicuramente più di me

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            karina,in realtà tra le cause di annullabilità dell'atto amministrativo ex 241 del 90 (incompetenza relativa,fig sintomatiche dell'eccesso di potere,violazione di legge) rientra proprio la mancanza di motivazione (la mancanza,negli atti vincolanti, è violazione di legge).
            nel caso di atto tributario,la situazione è complessa,dato che il disposto si combina con l'art.42, d.p.r. n°600/’73 (l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo…”) ,con art.61, 2° comma, d.p.r. n°600/’73 (il contribuente deve eccepire la nullità dell’avviso di accertamento “…in genere, per difetto di motivazione, …a pena di decadenza in primo grado...non in ogni ordine e grado del processo...ergo,non si tratta di nullità assoluta) e con l'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 che stabilisce, , che "La nullità dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo comma dell'art. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado"
            cmq...noi ci prepariamo x un quiz,x il momento,e d al di là delle disquisizioni dottrinali e/o giurisprudenziali,dovremmo solo sapere che la mancanza di motivazione rende nullo l'avviso...

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              Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
              Ok, inseriti.


              Buongiorno a tutti.

              Volevo avvisare tutti i partecipanti al forum che HO FINITO LE DOMANDE!!! (almeno quelle del sw)

              Cosi d'ora in avanti non ci saranno file allegati, ma posterò direttamente quelle che riesco a realizzare durante lo studio (come ben fanno già altri partecipanti) e ne discuteremo insieme.
              Magari a fine settimana, possiamo riepilogarle tutte su un file di word ed inviarle alla mailing list. Che ne dite?

              Buon inizio settimana a tutti.
              Ciao Christian, potresti per favore inserire anche me nella mailing list? stef_983@alice.it. Sono nuovo del forum, vi apprezzo molto per tutto ciò che fate. Spero di poter dare il mio contributo...

              Commenta


                Ciao... vorrei chiedere se potete passarmi un pò di quiz per la preparazione se non chiedo troppo.... la mia email è:elena.latina1971@libero.it.... sempre in vista della preparazione dove prendete i quiz voi?
                Grazie anticipato per il vs aiuto......

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                  Originariamente inviato da stef_9831 Visualizza il messaggio
                  Ciao Christian, potresti per favore inserire anche me nella mailing list? stef_983@alice.it. Sono nuovo del forum, vi apprezzo molto per tutto ciò che fate. Spero di poter dare il mio contributo...

                  inserito....

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                    Originariamente inviato da mariaelena71 Visualizza il messaggio
                    Ciao... vorrei chiedere se potete passarmi un pò di quiz per la preparazione se non chiedo troppo.... la mia email è:elena.latina1971@libero.it.... sempre in vista della preparazione dove prendete i quiz voi?
                    Grazie anticipato per il vs aiuto......
                    mail inviata...

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                      Originariamente inviato da kyraxxx Visualizza il messaggio
                      karina,.......

                      cmq...noi ci prepariamo x un quiz,x il momento,e d al di là delle disquisizioni dottrinali e/o giurisprudenziali,dovremmo solo sapere che la mancanza di motivazione rende nullo l'avviso...
                      corretto..
                      e rispondendo che è nullo, non sbagliate...
                      (poi eventualmente questa domanda si presenti all'orale potrete parlare ampiamente di tutta la "dottrina" che si è sviluppata nel forum...ed esplicitare il vostro personale pensiero )

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