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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    yeeeeeeeeee

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      Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
      mandami una mail che ti giro la dispensa che cerchi...
      ciao
      Grazie per la tua solita gentilezza.
      La mia mail è asantoro2008@alice.it

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        ragazzi scusate la mia ignoranza, ma che differenza c'è tra redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e redditi soggetti ad imposta sostitutiva?

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          grazie mille

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            Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
            certo... ma per dipanare la confusione non resta altro che approfondire....e cosi le cose restano più impresse...
            in questo caso però era proprio quello che chiedevo: cercare ALL'INTERNO DEL TUIR dpr 917/86), oltre che nell'accertamento (dpr 600/73) quelle situazioni che, se violate, comportano la NULLITA' DEL RELATIVO AVVISIO DI ACCERTAMENTO.
            E' IL 110, C. 11 è una di quelle, anche se non espressamente DESCRITTO, in quanto la nullità viene desunta dal fatto che:
            nel Processo verbale di constatazione (atto conclusivo OBBLIGATORIO delle operazioni di verifica) deve essere riportato ( ai sensi dello statuto del contribuente) che la parte controllata ha la facoltà di produrre ulteriore documentazione a giustificazione dei rilievi ivi presenti ENTRO 60 gg. dalla firma del medesimo PVC. E CHE PERTANTO L'UFFICIO ACCERTATORE NON PUO' EMETTERE AVVISO DI ACCERTAMENTO IN QUEI 60 GG. DOPO SI. MA SE NEL PVC ESISTE UN RILIEVO AI SENSI DEL 110. C 11 TUIR, CHE DICE CHE LA PARTE HA 90 GG DI TEMPO PER PRODURRE DOC.(SU RICHIESTA DELL'UFF.) ECCO CHE SIAMO NELLA SITUAZIONE DI ACCERTAMENTO NULLO SE EMESSO DOPO I 60 GG, MA PRIMA DEI 90.

            4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

            Quindi un vizio di procedura che difatto rende nullo l'avviso "ab origine".

            In tutti il Tuir ci sono solo 2 artt che statuiscono questo tipo di nullità....



            Allora mettiamo un pò di ordine ... che tutto sommato non è così difficile come sembra.
            A) Tu chiedevi "in tutto il Tuir" e non anche nel "Dpr Accertamento"

            B) L'Ufficio, ai sensi dell'art.12, comma 7, può benissimo (e spesso lo fa per ovvie ragioni di sacrosanta tutela erariale nonchè di avvisi emessi a ridosso di scadenza...) emanare e notificare al contribuente l'avviso di accertamento prima del decorso dei fatidici 60 giorni purchè sussista < particolare e motivata urgenza> ...sono, come certamente saprai, i c.d. avvisi anticipati sulla cui presunta nullità si discute da tempo con alterne fortune.
            Una sentenza recentissima del 2011 (Cassazione Sezione Tributaria n.21103 14 ottobre 2011) ha ribadito per l'ennesima volta che in tali casi non può comminarsi nullità < ... in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso>.
            Da ciò oso dedurre che nemmeno nel caso del nostro 110 comma 11 Tuir - appunto mancando specifica previsione in tal senso - possa parlarsi di nullità.
            A conferma di ciò sottolineo la previsione dell'art.37 bis dec. accertamento che, viceversa, contiene quella espressa e chiara previsione di nullità ... e la contiene appunto perchè, in sua assenza, non sarebbe stato atto nullo e invece il legislatore, data l'estrema delicatezza di un accertamento elusivo 37 bis, ha preteso, con il massimo rigore sanzionatorio, un contraddittorio anticipato con il contribuente (se le nullità si potevano "desumere" era inutile metterla).
            Quanto ad un accertamento motivato ai sensi del 110 comma 11 - emamato prima dei 90 giorni - io direi che si tratta di un vizio procedimentale e non di nullità ... ma se qualcuno è a conoscenza di pronunce di Cassazione contrarie lo faccia sapere.

            C) Il mio senso di legalità inorridisce dinanzi ad una nullità che si "desume" ... devono essere espressamente previste le nullità ...


            Se mai avrò scritto un cumulo di fesserie ... ai posteri l'ardua sentenza...

            si capit' mo'

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              Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
              ragazzi scusate la mia ignoranza, ma che differenza c'è tra redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e redditi soggetti ad imposta sostitutiva?
              Per i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta la ritenuta è trattenuta dall'ente pagatore di quel reddito e versata per conto del contribuente all'erario da parte dell'ente pagatore stesso, non è il contribuente quindi a fare calcoli e versare in prima persona, ma gli viene ritenuta (trattenuta).

              Per i redditi soggetti ad imposta sostitutiva l'imposta è autoliquidata (si fa da solo il calcolo, magari in una dichiarazione fiscale) e versata e che sottrae quel reddito su cui è calcolata dalla tassazione ordinaria.

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                Originariamente inviato da Rik80 Visualizza il messaggio
                Per i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta la ritenuta è trattenuta dall'ente pagatore di quel reddito e versata per conto del contribuente all'erario da parte dell'ente pagatore stesso, non è il contribuente quindi a fare calcoli e versare in prima persona, ma gli viene ritenuta (trattenuta).

                Per i redditi soggetti ad imposta sostitutiva l'imposta è autoliquidata (si fa da solo il calcolo, magari in una dichiarazione fiscale) e versata e che sottrae quel reddito su cui è calcolata dalla tassazione ordinaria.
                grazie grazie rik!vieni sempre in mio soccorso!quindi (dimmi se dico una castroneria) nel primo caso l'ente pagatore di cui parli tu è il c.d. sostituto d'imposta?

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

                  Quindi un vizio di procedura che difatto rende nullo l'avviso "ab origine".

                  In tutti il Tuir ci sono solo 2 artt che statuiscono questo tipo di nullità....

                  Allora mettiamo un pò di ordine ... che tutto sommato non è così difficile come sembra.
                  A) Tu chiedevi "in tutto il Tuir" e non anche nel "Dpr Accertamento"

                  B) L'Ufficio, ai sensi dell'art.12, comma 7, può benissimo (e spesso lo fa per ovvie ragioni di sacrosanta tutela erariale nonchè di avvisi emessi a ridosso di scadenza...) emanare e notificare al contribuente l'avviso di accertamento prima del decorso dei fatidici 60 giorni purchè sussista < particolare e motivata urgenza> ...sono, come certamente saprai, i c.d. avvisi anticipati sulla cui presunta nullità si discute da tempo con alterne fortune.
                  Una sentenza recentissima del 2011 (Cassazione Sezione Tributaria n.21103 14 ottobre 2011) ha ribadito per l'ennesima volta che in tali casi non può comminarsi nullità < ... in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso>.
                  Da ciò oso dedurre che nemmeno nel caso del nostro 110 comma 11 Tuir - appunto mancando specifica previsione in tal senso - possa parlarsi di nullità.
                  A conferma di ciò sottolineo la previsione dell'art.37 bis dec. accertamento che, viceversa, contiene quella espressa e chiara previsione di nullità ... e la contiene appunto perchè, in sua assenza, non sarebbe stato atto nullo e invece il legislatore, data l'estrema delicatezza di un accertamento elusivo 37 bis, ha preteso, con il massimo rigore sanzionatorio, un contraddittorio anticipato con il contribuente (se le nullità si potevano "desumere" era inutile metterla).
                  Quanto ad un accertamento motivato ai sensi del 110 comma 11 - emamato prima dei 90 giorni - io direi che si tratta di un vizio procedimentale e non di nullità ... ma se qualcuno è a conoscenza di pronunce di Cassazione contrarie lo faccia sapere.


                  C) Il mio senso di legalità inorridisce dinanzi ad una nullità che si "desume" ... devono essere espressamente previste le nullità ...


                  Se mai avrò scritto un cumulo di fesserie ... ai posteri l'ardua sentenza...

                  si capit' mo'

                  a parte che se non ci fossero le "fesserie" non esisterebbe contenzioso.... tutte le norme hanno quel quid di insondabile che da lavoro a tutti gli avvocati e commercialisti di Italia,veniamo alle mie "fesserie"...

                  a) "in tutto il tuir" significava sviluppare in molti la curiosità di CERCARE (addirittura la brava verde.71 si è spinta oltre, nello statuto).
                  Considerando che il tutto è nato dal 600 mi sembrava brutto tenerlo fuori


                  b) come tu stesso hai detto in altro post, la cassazione dice bianco o nero un giorno si e un altro pure:

                  Infatti, con Sentenza 16 settembre 2011, n. 18906, la Corte di Cassazione fornisce un’interpretazione all’art. 12, Statuto del contribuente, stabilendo la nullità dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate prima del termine dei 60 giorni dal raccoglimento delle informazioni sul contribuente accertato.

                  Tale termine garantisce infatti la possibilità per quest’ultimo di interagire con l’Amministrazione finanziaria prima della notifica dell’avviso di accertamento, che può essere emesso prima solo per motivi di particolare urgenza documentata dall’atto stesso.

                  (quando sarai in AE vedrai quali sono questi bei motivi urgenti, e mi penserai



                  poi dici: "Quanto ad un accertamento motivato ai sensi del 110 comma 11 - emamato prima dei 90 giorni - io direi che si tratta di un vizio procedimentale e non di nullità ... ma se qualcuno è a conoscenza di pronunce di Cassazione contrarie lo faccia sapere."

                  Vizio procedimentale.....uhmmm, forse non dai il giusto peso alla parola " DEVE"
                  L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte,dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
                  Sai meglio che gli atti amministrativi emessi CONTRA LEGEM sono...??? NULLI !!!


                  c) proprio tu, giurista con il senso di legalità cosi sviluppato, dovresti sapere che 2 norme di pari grado (statuto e tuir) hanno medesima nobiltà e pertanto se portatori di norme che in qualche modo si sovrappongono, si rimanda alla consulta che deve entrare nel merito. Ma se la stessa dà un giorno una interpretazione ed u altro una opposta CHE SI FA'?....


                  si capit' tu mo'??
                  Ultima modifica di Christian_Funzionario_AE; 28-10-2011, 20:43.

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                    Originariamente inviato da vitovito Visualizza il messaggio
                    Grazie per la tua solita gentilezza.
                    La mia mail è asantoro2008@alice.it
                    mail inviata

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                      CHRISTIAN E ROL
                      ma questa qui che fate è dottrina!l'AE se li sogna funzionari come voi!

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