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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da Rik80 Visualizza il messaggio
    prego!...è molto utile schematizzare per rendere chiari dei concetti...
    bel termine....la "grazia" quale sarebbe?
    il fatto che annullassero l'avviso in sede di autotutela!

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      christian mi inserisci nella mailinglist... la mia mail è berlinguer83@hotmail.it.
      grazie sei un mito

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        Originariamente inviato da berlinguer83 Visualizza il messaggio
        christian mi inserisci nella mailinglist... la mia mail è berlinguer83@hotmail.it.
        grazie sei un mito
        sei un mito sei un mito per me (cit.)

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          Originariamente inviato da Big_Tony Visualizza il messaggio
          allora allora... vi pongo una domanda

          L'Ae manda in data odierna un avviso di accertamento, relativo al periodo d'imposta 2006, al contribuente Tizio.
          Tizio prima della scadenza dei 60 gg decide di far ricorso.
          Nei primi mesi del 2012 inizia il processo davanti alla commissione provinciale, ma Tizio si accorge solo ora che l'avviso di accertamento è viziato gravemente e chiede all'Ae di annullare l'avviso per il principio di autotutela. L'Ae annulla l'atto e venendo a mancare la base del contendere anche il processo decade.
          In questo specifico caso, può L'Ae sostituire l'atto annullato con un nuovo avviso di accertamento valido??

          A voi la risposta e il perchè

          ciao a tutti...volendo ragionare meglio sulla domanda, PER PORRE UNA NUOVA, vorrei dire che
          prima di tutto nonè l'unico caso che i termini per accertare il 2006 scadono il 31.12.2011, come evidenziato di seguito:

          La regola per le Imposte Dirette

          Ai sensi dell'articolo 43 del Dpr n. 600/1973, come modificato dal Dlgs 9/7/1997, n. 241, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (disposizione così modificata dall'articolo 15 del Dlgs n. 241/97; in precedenza, la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).

          Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo).

          vorrei farvi notare un assunto alquanto "strano" presente nella domanda:

          è viziato gravemente e chiede all'Ae di annullare l'avviso per il principio di autotutela.

          Attualmente è RARISSIMO che si emetta un avviso di accertamento della AE (parlo del mio campo) che sia VIZIATO IN MODO GRAVE, per diversi motivi.
          1) GLi accertamenti hanno parti "standard" che il sistema centrale della SOGEI a Roma realizza secondo la guida della Direzione Centrale Accertamento e che pertanto NON presenta irregolarità.
          2) Un atto non può presentare errori di calcolo (è il computer che esegue tutti i calcoli sull' "accertato" rispetto al "dichiarato" , maggiori imposte, sanzioni, interessi.
          3) per i primi 2 motivi l'eventuale errore (residuale) non porterà mai ad autotutela, ma ad eventuale discussioni in commissione. (unico es. eclatante di errore "umano" è stato perpretato in violazione dell'art. 37 bis, c. 4 dpr 600/73 che recita:

          4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

          Quindi un vizio di procedura che difatto rende nullo l'avviso "ab origine".

          In tutto il TUIR ci sono solo 2 artt che statuiscono questo tipo di nullità....
          SAPETE DIRE QUALE???

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            Originariamente inviato da chiaralauri Visualizza il messaggio
            Ciao eliotet...noi cmque ti vedevamo già!!!quando eri collegato!!

            Accipicchia!!!ho finito il credito sulla chiavetta...........ci risentiamo il 1 del mese!!!
            Buono studio a tutti..............come state messi???

            Chiara

            come stiamo messi...humm bella domanda...

            possibili risposte:

            1) alla canna del gas
            2) si vede uno spiraglio di luce alla fine del tunnel
            3) pensavo fosse amore invece era un calesse!!!

            a voi la scelta

            ciao chiara, ci manchi...
            rinnova presto l'abbonamento

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              Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggio
              E'da un po' che non si sente Christian, si nota la sua mancanza!
              troppo dolce....
              purtroppo... oltre al mal di denti, e tanto lavoro ci si è messo pure un crash del notebook... (saranno le iatture di vecchio?? ) comunque ora (quasi) tutto risolto!!!
              please vecchio...statte bbuono!!!

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                Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggio
                Ragazzi mi hanno fatto notare che sui quiz a voi propinati compare il nome della scuola e del docente quindi potrei essere perseguita penalmente per avrli diffusi e sono stata costretta ad eliminare tutti gli allegati...
                Vi chiedo venia
                Mich
                tranquilla... miky sei in buona compagnia...
                in effetti se hai notato il mio materiale era anonimo

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                  Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
                  ciao a tutti...volendo ragionare meglio sulla domanda, PER PORRE UNA NUOVA, vorrei dire che
                  prima di tutto nonè l'unico caso che i termini per accertare il 2006 scadono il 31.12.2011, come evidenziato di seguito:

                  La regola per le Imposte Dirette

                  Ai sensi dell'articolo 43 del Dpr n. 600/1973, come modificato dal Dlgs 9/7/1997, n. 241, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (disposizione così modificata dall'articolo 15 del Dlgs n. 241/97; in precedenza, la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).

                  Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo).

                  vorrei farvi notare un assunto alquanto "strano" presente nella domanda:

                  è viziato gravemente e chiede all'Ae di annullare l'avviso per il principio di autotutela.

                  Attualmente è RARISSIMO che si emetta un avviso di accertamento della AE (parlo del mio campo) che sia VIZIATO IN MODO GRAVE, per diversi motivi.
                  1) GLi accertamenti hanno parti "standard" che il sistema centrale della SOGEI a Roma realizza secondo la guida della Direzione Centrale Accertamento e che pertanto NON presenta irregolarità.
                  2) Un atto non può presentare errori di calcolo (è il computer che esegue tutti i calcoli sull' "accertato" rispetto al "dichiarato" , maggiori imposte, sanzioni, interessi.
                  3) per i primi 2 motivi l'eventuale errore (residuale) non porterà mai ad autotutela, ma ad eventuale discussioni in commissione. (unico es. eclatante di errore "umano" è stato perpretato in violazione dell'art. 37 bis, c. 4 dpr 600/73 che recita:

                  4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

                  Quindi un vizio di procedura che difatto rende nullo l'avviso "ab origine".

                  In tutto il TUIR ci sono solo 2 artt che statuiscono questo tipo di nullità....
                  SAPETE DIRE QUALE???
                  Aiutooooooooooo!

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                    Originariamente Scritto da Rik80

                    Ha tre possibilità:

                    definizione agevolata (adesione) dell'avviso di accertamento, per omessa e infedele dichiarazione, con riduzione della sanzione per rinuncia al ricorso;richiesta di riesame o annullamento in autotutela; ricorso.


                    Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
                    grazie!sono ancora nella fase "tanti concetti in testa" e ancora non riesco a schematizzare, quindi mi è proprio utile questa puntualizzazione!

                    p.s. la seconda possibiltà un prof di trib la chiamava "la supplica"!

                    Originariamente Scritto da Rik80

                    prego!...è molto utile schematizzare per rendere chiari dei concetti...

                    bel termine....la "grazia" quale sarebbe?


                    il fatto che annullassero l'avviso in sede di autotutela!


                    VOGLIO PROPRIO VEDERE LA FACCIA CHE FARETE QUANDO (novelli funzionari) DOPO AVER CONCESSO ALLA SIGNORA DI 60 ANNI, CHE VI HA IMPLORATO, "UNO SCONTO" (manco fossimo al mercato)...la vedrete andare via tranquilla con la sua piccola JAGUAR ))))))
                    Ultima modifica di Christian_Funzionario_AE; 27-10-2011, 19:40.

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                      Originariamente inviato da berlinguer83 Visualizza il messaggio
                      christian mi inserisci nella mailinglist... la mia mail è berlinguer83@hotmail.it.
                      grazie sei un mito
                      fatto......

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                      Sto operando...
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