ciao ragazzi come va lo studio????? il mio un po così......... è da più di 2 settimane che non riesco a collegarmi per motivi di tempo, tra studio e lavoro non ci capisco più niente, e volevo chiedere agli amici del forum se ci sono altri oltre a "SAN" cristian che hanno caricato file, documenti, domande da potermi inviare. la mia email è olimpus82@libero.it vi ringrazio
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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Ciao a tutti, domanda di tributario: non ho ben chiara la differenza tra il termine di proposizione dell'istanza di rimborso ex artt. 37 e 38 d.p.r. 602/73 (48 mesi) e quello previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/92 (due anni). Ambedue le istanze si propongono stragiudizialmente nei casi di ripetibilità del versato, per cui non mi è chiaro il motivo del diverso termine. Chi di voi mi spiega la differenza? E' probabile che sia una domanda banale.... scusate...
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Originariamente inviato da BEARBULL Visualizza il messaggioCiao Christian, grazie per la pronta risposta,sei statomolto gentile.
Devo dire che quello che hai scritto è moltotranquillizzante. Avevo anche io fatto una considerazione in meritoall’assunzione “strategica” di nuovo personale non come spesa bensì comeinvestimento, ma i numeri da te riportati sono oltre le mie previsioni.
Effettivamente la parte del sito che riporti mi è sfuggita.
Grazie ancora.
Per Christian o chi sa rispondere.
Ho partecipato due anni fa alla selezione per funzionari. Hopassato senza problemi la prima prova, ma ho avuto una perplessità. Vi erano 4domande circa su economia-organizzazione aziendale, ma nonostante i miei studiuniversitari ho risposto a buon senso, poiché non le sapevo.
Avevo studiato in modo egregio il manuale Simone, ma nullavi era scritto in merito. Dove si può trovare il testo su cui si sono basati???
Grazie. Bye
Buono studio a tutti.
..quali sarebbero queste 4 domande?
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Originariamente inviato da sonia78_2002 Visualizza il messaggiovorrei essere inserita nella mailing list! questa è la mia email: sonia78_2002@yahoo.it! grazie tante
1 messaggio 1 richiesta...
questo si che è "collaborare"
purtroppo... bisogna guadagnarsi l'iscrizione alla super mega fanta mailing list...
mala tempora currunt
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Originariamente inviato da merenda Visualizza il messaggiograzie per la bacchettata..porgo l'altra mano!
era quella ke sapevo di getto e ho risposto senza leggere l'articolo aggiornato
riprovo con un'altra ke mi è piaciuta:
9)le perdite maturate in esercizi anteriori a quello di esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale
possono essere trasferite al consolidato?
a) mai
b) sempre
c) solo in alcuni casi
accendo la a! le perdite delle singole società relative ad esercizi precedenti l'inizio della tassazione di gruppo
non possono essere scomputate dal reddito di gruppo ma devono essere utilizzate dalla società che le ha conseguite per ridurre il proprio reddito, trasferendo successivamente al cons. solo l'eventuale saldo positivo
risultante;in caso di saldo negativo la perdita residua può essere utilizzata negli anni successivi ma sempre e solo dallo stesso soggetto che l'ha prodotta.
credo sia una norma antielusiva per evitare il cd "commercio delle bare fiscali":impedire l'acquisto di partecipaz
di società in perdita al solo scopo di utilizzare la perdita x compensare gli utili di gruppo mediante opzione per il consolidato. ah, il riferimento normativo è l'art 118 c 2....sempre ke non mi sfugga ancora un aggiornamento!
well done!
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Originariamente inviato da wanamabell Visualizza il messaggio1) In applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni bilaterali stipulate sulla base del modello OCSE nel caso in cui una persona giuridica venga considerata residente in entrambi gli stati, il criterio decisivo per l’attribuzione della residenza ad uno solo Stato contraente è costituito dalla:
a) sede della direzione effettiva
b) centro principale degli interessi economici
c) sede legale
La ris a) dovrebbe essere quella corretta! Si tratta del caso in cui contemporaneamente due Stati (contraenti) considerano residente una stessa persona giuridica manifestando la loro pretesa impositiva. La disposizione atta a dirimere una tale situazione credo sia l’art. 4 del modello OCSE. Al terzo comma infatti è previsto che:
“se una persona diversa da un persona fisica è considerata residente in entrambi gli Stati Contraenti, è da ritenersi residente nello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva”.
Il commentario allo stesso comma definisce la sede della direzione effettiva (place of effective management) come “il luogo in cui sono sostanzialmente prese fondamentali decisione di tipo manageriale e commerciale necessarie alla condotta degli affari della società”. Inoltre si precisa che ”una società può disporre di più sedi direttive ma può avere solo una sede della direzione effettiva” e il commentario fornisce infine anche degli esempi (luogo in cui il consiglio di amministrazione prende le decisioni, il posto in cui il chief excutive officer e altri dirigenti svolgono le loro attività etc). Per consultare l'art 4 del modello OCSE http://www.oecd.org/dataoecd/25/24/47213736.pdf per il commentario http://www.oecd.org/dataoecd/14/32/41147804.pdf
perfetto!!!
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Originariamente inviato da IO82 Visualizza il messaggiograzie per la risp molto chiara.. se non sbaglio i fringe benefit non concorrono a formare la base imponibile..
errato...
Generalmete i FB CONCORRONO a formare il reddito del dip.
FISCOOGGI del 24 Dicembre 2010:
"Fissati i costi chilometrici di esercizio, per l’anno 2011, di autovetture, motocicli e ciclomotori. Le tabelle, elaborate dall’Automobile Club d’Italia e pubblicate sul Supplemento ordinario n. 284 della Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre, servono per determinare l’imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi per l’utilizzo promiscuo, cioè sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private.
E’ l’articolo 51, comma 4, del Tuir, a prevedere in alcuni casi, in deroga al principio generale sulla valorizzazione dei fringe benefit contenuto nel comma 3 (valore normale), regole speciali forfetarie per la determinazione in denaro dei valori che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
In particolare, la lettera a) del comma 4 stabilisce che, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il valore del fringe benefit è pari al 30% dell’importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.
Tali tabelle devono essere predisposte dall’Aci annualmente entro il 30 novembre e comunicate all’Agenzia delle Entrate, che provvede alla loro pubblicazione entro il 31 dicembre, e valgono per l’anno successivo.
Le tabelle sono suddivise per tipo di alimentazione e per autoveicoli in produzione e fuori produzione. Se il veicolo ricercato non è presente nella tabella (perché, ad esempio, si tratta di un nuovo modello), l’ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile (circolare ministeriale 326/1997).
Dal momento che la percorrenza convenzionale è stata stabilita su base annua, l’ammontare da assoggettare a tassazione va rapportato al periodo dell’anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo, ossia deve essere considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato, indipendentemente dal suo utilizzo.
Ovviamente, se il dipendente, in cambio della possibilità di utilizzare il veicolo anche per uso personale, corrisponde al datore di lavoro delle somme (direttamente o tramite trattenuta in busta paga), questi importi vanno sottratti dal reddito imponibile del fringe benefit.
Nel valorizzare il fringe benefit, l’importo addebitato al lavoratore o dallo stesso corrisposto per l’utilizzo promiscuo del veicolo deve essere computato al lordo dell’Iva.
Se oltre al veicolo vengono messi a disposizione del dipendente altri beni o servizi accessori all’uso del mezzo (ad esempio, il box per custodire l’auto), gli stessi devono essere separatamente valutati per stabilire l’importo da assoggettare a tassazione.
Quando invece il veicolo è concesso per uso esclusivamente personale, non si applica la regola forfetaria di determinazione del fringe benefit, ma quella generale, in base alla quale l’imponibile fiscale è determinato applicando il criterio del valore normale (articolo 9 del Tuir), riferendosi cioè al valore di mercato del noleggio di quel determinato tipo e modello di veicolo. "
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Originariamente inviato da Paolino Visualizza il messaggio3) Ai fini IRES, se una società di capitali rinuncia ad un credito finanziario verso una società controllata al 100%, la relativa perdita è:
a) deducibile dal reddito imponibile nell’esercizio in cui è sostenuta
b) deducibile in quote costanti nell’esercizio in cui è sostenuta e nei quattro successivi.
c) indeducibile dal reddito imponibile in quanto il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione
RISPOSTA C
TUIR
art.88 c.4 - Sopravvenienze attive
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, ne' la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari similari alle azioni.
art. 94 c.6 - Valutazione dei titoli
6. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla societa' dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della societa' dagli stessi soci, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantita' delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni.
molto bene
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Originariamente inviato da tiziana253 Visualizza il messaggiofigurati che io sappia non concorrono a formare la base imponibile...ti allego un documento che ho trovato che conferma quanto detto (però non ho controllato se è aggiornato)
ciao tiziana...ma sei sicura che le slides confermano quanto hai detto?? ce ne sono diverse che dicono l'opposto.
piuttosto che affermanre che i FB non concorrono a formare la base imponibile, sarebbe più corretto (per non ingenerare certezze errate) dire che AL DI SOTTO DI DETERMINATI LIMITI, i FB non concorrono a formare la base imponibile.
le slides sono aggiornate al 30.3.2009, possono essere intervenute delle modifiche a seconda del tipo di fb che si riconosce al dipendente ma si deve valutare caso per caso (es stock options)
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Originariamente inviato da nuovoconcorsoAE Visualizza il messaggioCiao a tutti, domanda di tributario: non ho ben chiara la differenza tra il termine di proposizione dell'istanza di rimborso ex artt. 37 e 38 d.p.r. 602/73 (48 mesi) e quello previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/92 (due anni). Ambedue le istanze si propongono stragiudizialmente nei casi di ripetibilità del versato, per cui non mi è chiaro il motivo del diverso termine. Chi di voi mi spiega la differenza? E' probabile che sia una domanda banale.... scusate...
L’ansioso, in fondo, è uno capace di fare della vita più banale una vita ricca di suspense.
Giovanni Soriano, Finché c'è vita non c'è speranza, 2010
Il diverso termine scaturisce dalla diversa natura dell'istanza di rimborso:
L'istanza di rimborso di tributi versati cautelativamente versate in attesa del definitivo riconoscimento di una agevolazione tributaria va presentata ai sensi dell'articolo 21 del Dlgs 546/92, entro 2 anni.
La richiesta di rimborso ex art. 37, Dpr 602/73, riguarda solo le ritenute effettuate dall'Amministrazione statale
L' articolo 38, prevede che il soggetto che avesse effettuato un versamento diretto può presentare istanza di rimborso al competente ufficio entro il termine di decadenza di 48 mesi (termine modificato e valido anche per l'art. precedente) dalla data del versamento stesso nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
vedasi gli allegati:
artt_37_38_dpr_602_73.pdf
domanda_rimborso_art_21_2_Dlgs 546_1992.pdf
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