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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
    Relativamente alle 3 possibilità la tua risposta è giusta (è una domanda che ho preparato per una docenza nel 2010), ma attenzione alle novità 2011:

    La norma relativa al riporto delle perdite fiscali subisce importanti modifiche. L’articolo 84 del Tuir è stato, infatti, rivisto dal decreto legge 98/2011, attraverso il quale il legislatore è intervenuto sotto un duplice aspetto: da un lato eliminando il preesistente limite temporale che permetteva il riporto delle perdite non oltre il quinto anno dalla loro formazione e, dall’altro, introducendo un tetto quantitativo che limita la possibilità di riportare le perdite soltanto entro l’80% del reddito realizzato in ciascun esercizio.
    grazie per la bacchettata..porgo l'altra mano!
    era quella ke sapevo di getto e ho risposto senza leggere l'articolo aggiornato
    riprovo con un'altra ke mi è piaciuta:
    9)le perdite maturate in esercizi anteriori a quello di esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale
    possono essere trasferite al consolidato?
    a) mai
    b) sempre
    c) solo in alcuni casi

    accendo la a! le perdite delle singole società relative ad esercizi precedenti l'inizio della tassazione di gruppo
    non possono essere scomputate dal reddito di gruppo ma devono essere utilizzate dalla società che le ha conseguite per ridurre il proprio reddito, trasferendo successivamente al cons. solo l'eventuale saldo positivo
    risultante;in caso di saldo negativo la perdita residua può essere utilizzata negli anni successivi ma sempre e solo dallo stesso soggetto che l'ha prodotta.
    credo sia una norma antielusiva per evitare il cd "commercio delle bare fiscali":impedire l'acquisto di partecipaz
    di società in perdita al solo scopo di utilizzare la perdita x compensare gli utili di gruppo mediante opzione per il consolidato. ah, il riferimento normativo è l'art 118 c 2....sempre ke non mi sfugga ancora un aggiornamento!

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      piccola osservazione. per quanto il lavoro portato avanti da molti utenti sulle domande sia meritorio mi pare che alcune domande proposte sono eccessivamente tecniche e ci metto la mano sul fuoco che non verranno mai somministrate nel test della prima prova. Se infatti date un occhiatta alle domande dei concorsi (tutti) degli anni precedenti noterete che non sono eccessivamente complicate (almeno quelle di tributario) nel senso che un buono studio del manualone consente di superare la prima prova tranquillamente. Quindi tutti i ragionamenti che fate sono sicuramente utilissimi per l'orale (dove si richiede una preparazione approfondita) ma proprosti per la prima prova rischiano di disperdere le forze. Se nei quiz ci sarà, ad esempio, una domanda sul consolidato mondiale state certi che non sarà ultratecinica ma testeranno in questa prima fase i vostri fondamenti della materia... Poi ognuno faccia come voglia ma un buon approccio alla prima prova parte sicuramente dall'osservazione del tipo di domande che sono state proposte negli anni passati

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        Originariamente inviato da eden83 Visualizza il messaggio
        piccola osservazione. per quanto il lavoro portato avanti da molti utenti sulle domande sia meritorio mi pare che alcune domande proposte sono eccessivamente tecniche e ci metto la mano sul fuoco che non verranno mai somministrate nel test della prima prova. Se infatti date un occhiatta alle domande dei concorsi (tutti) degli anni precedenti noterete che non sono eccessivamente complicate (almeno quelle di tributario) nel senso che un buono studio del manualone consente di superare la prima prova tranquillamente. Quindi tutti i ragionamenti che fate sono sicuramente utilissimi per l'orale (dove si richiede una preparazione approfondita) ma proprosti per la prima prova rischiano di disperdere le forze. Se nei quiz ci sarà, ad esempio, una domanda sul consolidato mondiale state certi che non sarà ultratecinica ma testeranno in questa prima fase i vostri fondamenti della materia... Poi ognuno faccia come voglia ma un buon approccio alla prima prova parte sicuramente dall'osservazione del tipo di domande che sono state proposte negli anni passati
        Ottima osservazione..non fa una piega...anche perchè se ci fossero domande del genere alla prima prova penso che la supererebbero solo persone inumanamente preparate !!! ad ogni modo come ripetuto altre volte questo è solo un modo per andare a rivedersi cose già studiate o cimentarsi in cose nuove spronando la ricerca e lo studio...è un lavoro in più rispetto allo studio...non è prettamente una preparazione alla prima prova. Personalmente provo (e sottolineo provo) a rispondere solo dopo aver esaurito le mie ore di studio quotidiano buono studioooooo

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          Originariamente inviato da IO82 Visualizza il messaggio
          ciao potty io queste domande prima non le avevo viste.. le hai prese da qualche libro dei quiz o inventate?
          mi potresti dare le risposte di entrambe.. grazie
          sono delle domande relative al concorso 2008.
          La risposta a questa domanda è la B, mentre la seconda è la A.

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            1) In applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni bilaterali stipulate sulla base del modello OCSE nel caso in cui una persona giuridica venga considerata residente in entrambi gli stati, il criterio decisivo per l’attribuzione della residenza ad uno solo Stato contraente è costituito dalla:
            a) sede della direzione effettiva
            b) centro principale degli interessi economici
            c) sede legale
            La ris a) dovrebbe essere quella corretta! Si tratta del caso in cui contemporaneamente due Stati (contraenti) considerano residente una stessa persona giuridica manifestando la loro pretesa impositiva. La disposizione atta a dirimere una tale situazione credo sia l’art. 4 del modello OCSE. Al terzo comma infatti è previsto che:
            se una persona diversa da un persona fisica è considerata residente in entrambi gli Stati Contraenti, è da ritenersi residente nello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva”.
            Il commentario allo stesso comma definisce la sede della direzione effettiva (place of effective management) come “il luogo in cui sono sostanzialmente prese fondamentali decisione di tipo manageriale e commerciale necessarie alla condotta degli affari della società”. Inoltre si precisa che ”una società può disporre di più sedi direttive ma può avere solo una sede della direzione effettiva” e il commentario fornisce infine anche degli esempi (luogo in cui il consiglio di amministrazione prende le decisioni, il posto in cui il chief excutive officer e altri dirigenti svolgono le loro attività etc). Per consultare l'art 4 del modello OCSE http://www.oecd.org/dataoecd/25/24/47213736.pdf per il commentario http://www.oecd.org/dataoecd/14/32/41147804.pdf

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              Originariamente inviato da wanamabell Visualizza il messaggio
              1) In applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni bilaterali stipulate sulla base del modello OCSE nel caso in cui una persona giuridica venga considerata residente in entrambi gli stati, il criterio decisivo per l’attribuzione della residenza ad uno solo Stato contraente è costituito dalla:
              a) sede della direzione effettiva
              b) centro principale degli interessi economici
              c) sede legale
              La ris a) dovrebbe essere quella corretta! Si tratta del caso in cui contemporaneamente due Stati (contraenti) considerano residente una stessa persona giuridica manifestando la loro pretesa impositiva. La disposizione atta a dirimere una tale situazione credo sia l’art. 4 del modello OCSE. Al terzo comma infatti è previsto che:
              se una persona diversa da un persona fisica è considerata residente in entrambi gli Stati Contraenti, è da ritenersi residente nello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva”.
              Il commentario allo stesso comma definisce la sede della direzione effettiva (place of effective management) come “il luogo in cui sono sostanzialmente prese fondamentali decisione di tipo manageriale e commerciale necessarie alla condotta degli affari della società”. Inoltre si precisa che ”una società può disporre di più sedi direttive ma può avere solo una sede della direzione effettiva” e il commentario fornisce infine anche degli esempi (luogo in cui il consiglio di amministrazione prende le decisioni, il posto in cui il chief excutive officer e altri dirigenti svolgono le loro attività etc). Per consultare l'art 4 del modello OCSE http://www.oecd.org/dataoecd/25/24/47213736.pdf per il commentario http://www.oecd.org/dataoecd/14/32/41147804.pdf
              Inoltre vale la pena di aggiungere che l'Italia ha manifestato una riserva formale al commentario all'art 4 ritenendo la possibilità di includere nella nozione di sede della direzione effettiva anche "il luogo in cui avviene l'attività principale e sostanziale della società"

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                Originariamente inviato da IO82 Visualizza il messaggio
                sapete dare una definizione di fringe benefits e capital gains? nel libro della simone non è chiaro
                Credo che queste definizioni siano abbastanza chiare
                "Fringe benefit
                I fringe benefits sono compensi "in natura", in aggiunta alla retribuzione ordinaria, costituiti da beni e servizi di cui i lavoratori possono usufruire gratuitamente ovvero a condizioni più vantaggiose rispetto a chi si rivolge al mercato per acquistarli. La funzione è quella di agevolare lo svolgimento delle mansioni, di fidelizzare i dirigenti, di alleggerire spese correnti dei lavoratori.
                Gli esempi più diffusi sono costituiti dalla mensa, dalla concessione di autovetture adibite a uso promiscuo, nonché dalla possibilità di acquistare i prodotti aziendali beneficiando di notevoli riduzioni del prezzo ovvero di accedere a finanziamenti a tassi agevolati presso gli istituti bancari. La misurazione della capacità economica collegata a tali benefici segue la regola generale del cosiddetto "valore normale", salvo esenzioni specifiche."
                invece

                Il capital gain (guadagno da capitale) "è il profitto netto realizzato all'atto della vendita del

                proprio investimento mobiliare o immobiliare. E' costituito dalla differenza aritmetica tra il prezzo pagato all'acquisto e quello incassato alla vendita del bene d'investimento. Il capital gain è soggetto ala tassazione del 12,5%. La perdita all'atto
                della vendita è detta perdita di capitale"

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                  Chi pensa di fare del professionismo in materie tributarie studiando da manualoni onnicomprensivi in stile “banzai”, sappia che se lo può permettere a patto che abbia una mamma disposta a mantenerlo a casa molto a lungo.
                  So di dare una notizia choc a molti che forse si erano illusi del contrario, ma d’altra parte meglio un brusco risveglio adesso, che tutto sommato c'è ancora il tempo per rimediare e provare, se non altro, a imbastire qualcosa di interessante.
                  Sarò duro ma io la penso così.
                  Ultima modifica di andrea975; 07-11-2011, 14:57.

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                    Qualcuno mi corregga, ma la tassazione dei capital gains non è attualmente del 20%?

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                      Scusate, mi sono confusa con le rendite finanziarie!

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