Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE
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era quella ke sapevo di getto e ho risposto senza leggere l'articolo aggiornato
riprovo con un'altra ke mi è piaciuta:
9)le perdite maturate in esercizi anteriori a quello di esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale
possono essere trasferite al consolidato?
a) mai
b) sempre
c) solo in alcuni casi
accendo la a! le perdite delle singole società relative ad esercizi precedenti l'inizio della tassazione di gruppo
non possono essere scomputate dal reddito di gruppo ma devono essere utilizzate dalla società che le ha conseguite per ridurre il proprio reddito, trasferendo successivamente al cons. solo l'eventuale saldo positivo
risultante;in caso di saldo negativo la perdita residua può essere utilizzata negli anni successivi ma sempre e solo dallo stesso soggetto che l'ha prodotta.
credo sia una norma antielusiva per evitare il cd "commercio delle bare fiscali":impedire l'acquisto di partecipaz
di società in perdita al solo scopo di utilizzare la perdita x compensare gli utili di gruppo mediante opzione per il consolidato. ah, il riferimento normativo è l'art 118 c 2....sempre ke non mi sfugga ancora un aggiornamento!
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