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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
    a parte che se non ci fossero le "fesserie" non esisterebbe contenzioso.... tutte le norme hanno quel quid di insondabile che da lavoro a tutti gli avvocati e commercialisti di Italia,veniamo alle mie "fesserie"...

    a) "in tutto il tuir" significava sviluppare in molti la curiosità di CERCARE (addirittura la brava verde.71 si è spinta oltre, nello statuto).
    Considerando che il tutto è nato dal 600 mi sembrava brutto tenerlo fuori


    b) come tu stesso hai detto in altro post, la cassazione dice bianco o nero un giorno si e un altro pure:

    Infatti, con Sentenza 16 settembre 2011, n. 18906, la Corte di Cassazione fornisce un’interpretazione all’art. 12, Statuto del contribuente, stabilendo la nullità dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate prima del termine dei 60 giorni dal raccoglimento delle informazioni sul contribuente accertato.

    Tale termine garantisce infatti la possibilità per quest’ultimo di interagire con l’Amministrazione finanziaria prima della notifica dell’avviso di accertamento, che può essere emesso prima solo per motivi di particolare urgenza documentata dall’atto stesso.

    (quando sarai in AE vedrai quali sono questi bei motivi urgenti, e mi penserai



    poi dici: "Quanto ad un accertamento motivato ai sensi del 110 comma 11 - emamato prima dei 90 giorni - io direi che si tratta di un vizio procedimentale e non di nullità ... ma se qualcuno è a conoscenza di pronunce di Cassazione contrarie lo faccia sapere."

    Vizio procedimentale.....uhmmm, forse non dai il giusto peso alla parola " DEVE"
    L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte,dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
    Sai meglio che gli atti amministrativi emessi CONTRA LEGEM sono...??? NULLI !!!


    c) proprio tu, giurista con il senso di legalità cosi sviluppato, dovresti sapere che 2 norme di pari grado (statuto e tuir) hanno medesima nobiltà e pertanto se portatori di norme che in qualche modo si sovrappongono, si rimanda alla consulta che deve entrare nel merito. Ma se la stessa dà un giorno una interpretazione ed u altro una opposta CHE SI FA'?....


    si capit' tu mo'??
    e si che io stamattina sono ammattita a cercare nel tuir... escludendo a priori il dpr sull'accertamento, perché pensavo che quello fosse escluso, considerando la richiesta specifica di Christian...

    Comunque, oltre alle vostre esperienze pratiche e dirette sul campo... riporto quello che mi fu detto a lezione (solo teoria)... per quanto riguarda i 60 giorni entro cui fare la notifica, a noi, la professoressa, ha giustificato la nullità dell'avviso di accertamento anche sulla base del diritto alla difesa, previsto costituzionalmente (mi pare), che altrimenti non sarebbe garantito, stesso discorso per i casi in cui è previsto il contraddittorio necessario...

    Per quanto riguarda la motivazione... invece, la nullità mi è stata giustificata anche alla luce della l.241/1990 (sul procedimento amministrativo) che prevede espressamente la nullità degli atti amministrativi privi di motivazione...

    Spero di essermi ricordata bene =D

    Buonaserata a tutti...

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      Originariamente inviato da kiarina.86 Visualizza il messaggio
      e si che io stamattina sono ammattita a cercare nel tuir... escludendo a priori il dpr sull'accertamento, perché pensavo che quello fosse escluso, considerando la richiesta specifica di Christian...

      Comunque, oltre alle vostre esperienze pratiche e dirette sul campo... riporto quello che mi fu detto a lezione (solo teoria)... per quanto riguarda i 60 giorni entro cui fare la notifica, a noi, la professoressa, ha giustificato la nullità dell'avviso di accertamento anche sulla base del diritto alla difesa, previsto costituzionalmente (mi pare), che altrimenti non sarebbe garantito, stesso discorso per i casi in cui è previsto il contraddittorio necessario...

      Per quanto riguarda la motivazione... invece, la nullità mi è stata giustificata anche alla luce della l.241/1990 (sul procedimento amministrativo) che prevede espressamente la nullità degli atti amministrativi privi di motivazione...

      Spero di essermi ricordata bene =D

      Buonaserata a tutti...

      si sogna anche te...e sarà fortunata ad averti...
      (a me non sogna più )

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        A conferma di quanto dice kiarina
        14.03.2011_01_2.pdf

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          Che dire....anche oggi alcuni utenti mi hanno fatto capire di essere anni luce lontano da una decente preparazione!!!!!! addirittura si fa dottrina!!! dalla prox settimana si comincia sul serio...e al prox quesito impossibile di Christian mi cimenterò anche io in ogni caso complimentoni a chi sta ad un livello decisamente superiore...vi stimo fratelli!!!!!!! ahahahahahaha

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            Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
            si sogna anche te...e sarà fortunata ad averti...
            (a me non sogna più )
            Mi sa che sogno di più io =D Speriam in un lieto fine... ovvia

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              Scusa Cristian potresti inviare anche a me le dispense di tributario postate da Michela? Non sono riuscita a scaricarle.
              Grazie!
              mancuso.rossana@libero.it

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                [QUOTE=Christian_Funzionario_AE;605595]a parte che se non ci fossero le "fesserie" non esisterebbe contenzioso.... tutte le norme hanno quel quid di insondabile che da lavoro a tutti gli avvocati e commercialisti di Italia,veniamo alle mie "fesserie"...


                b) come tu stesso hai detto in altro post, la cassazione dice bianco o nero un giorno si e un altro pure:

                Infatti, con Sentenza 16 settembre 2011, n. 18906, la Corte di Cassazione fornisce un’interpretazione all’art. 12, Statuto del contribuente, stabilendo la nullità dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate prima del termine dei 60 giorni dal raccoglimento delle informazioni sul contribuente accertato.

                Tale termine garantisce infatti la possibilità per quest’ultimo di interagire con l’Amministrazione finanziaria prima della notifica dell’avviso di accertamento, che può essere emesso prima solo per motivi di particolare urgenza documentata dall’atto stesso.

                (quando sarai in AE vedrai quali sono questi bei motivi urgenti, e mi penserai



                poi dici: "Quanto ad un accertamento motivato ai sensi del 110 comma 11 - emamato prima dei 90 giorni - io direi che si tratta di un vizio procedimentale e non di nullità ... ma se qualcuno è a conoscenza di pronunce di Cassazione contrarie lo faccia sapere."

                Vizio procedimentale.....uhmmm, forse non dai il giusto peso alla parola " DEVE"
                L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte,dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
                Sai meglio che gli atti amministrativi emessi CONTRA LEGEM sono...??? NULLI !!!


                in effetti la Cassazione ,nella sentenza recentissima citata da rol, sancisce che una simile violazione non comporta "in assoluto" la nullità...
                riporto quanto trovato:
                "Ebbene, la Sezione Tributaria della Corte, pur avendo tenuto conto ai fini del decidere di vari precedenti giurisprudenziali favorevoli alla tesi della nullità dell'atto notificato antecedentemente al termine di 60 giorni, ha tuttavia precisato che una simile violazione non comporta "in assoluto" la nullità, tanto da cassare senza rinvio la sentenza impugnata, con conseguente rigetto del ricorso originariamente proposto dal resistente (contribuente). Conclusione questa che, a ben vedere, desta qualche perplessità, laddove nella pronuncia si omette di chiarire cosa si intenda con l'espressione che l'atto non sarebbe nullo "in assoluto", e, dunque, quali siano i casi in cui la nullità possa o non possa operare. A questo si aggiunga che gli Ermellini hanno pure mancato di menzionare una importante pronunzia della Cassazione poiché resa a Sezioni Unite, la n. 16424/2002, che al contrario, ha confermato la nullità di cui si discute, in materia tributaria."

                io direi che è il caso di prenderne atto e soprassedere

                Commenta


                  Originariamente inviato da rossana70 Visualizza il messaggio
                  Scusa Cristian potresti inviare anche a me le dispense di tributario postate da Michela? Non sono riuscita a scaricarle.
                  Grazie!
                  mancuso.rossana@libero.it
                  ok,
                  ma per le prossime volte sarebbe meglio chiedere direttamente a miky, non vorrei si arrabbiasse con me...

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                    Originariamente inviato da memento28 Visualizza il messaggio
                    [.............
                    Sai meglio che gli atti amministrativi emessi CONTRA LEGEM sono...??? NULLI !!!


                    in effetti la Cassazione ,nella sentenza recentissima citata da rol,............ ."

                    io direi che è il caso di prenderne atto e soprassedere

                    non è che l'ultima delle sentenza della cassazione ha la meglio su tutte...

                    vero è che nel tempo l'interpretazione della norma si evolve, ma non tra 2 sentenze opposte cosi ravvicinate...

                    pertanto... restiamo di vedere un consolidamento di pensiero....

                    IN MEDIO STAT VIRTUS

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                      scusate posso essere inserito nella mailing list
                      petrucci69@tiscali.it
                      grazie mille

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                      Sto operando...
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