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    Originariamente inviato da rossana70 Visualizza il messaggio
    Scusa Cristian potresti inviare anche a me le dispense di tributario postate da Michela? Non sono riuscita a scaricarle.
    Grazie!
    mancuso.rossana@libero.it
    Le vorrei anche io : potterina1986@hotmail.it
    grazie

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

      Quindi un vizio di procedura che difatto rende nullo l'avviso "ab origine".

      In tutti il Tuir ci sono solo 2 artt che statuiscono questo tipo di nullità....



      Allora mettiamo un pò di ordine ... che tutto sommato non è così difficile come sembra.
      A) Tu chiedevi "in tutto il Tuir" e non anche nel "Dpr Accertamento"

      B) L'Ufficio, ai sensi dell'art.12, comma 7, può benissimo (e spesso lo fa per ovvie ragioni di sacrosanta tutela erariale nonchè di avvisi emessi a ridosso di scadenza...) emanare e notificare al contribuente l'avviso di accertamento prima del decorso dei fatidici 60 giorni purchè sussista < particolare e motivata urgenza> ...sono, come certamente saprai, i c.d. avvisi anticipati sulla cui presunta nullità si discute da tempo con alterne fortune.
      Una sentenza recentissima del 2011 (Cassazione Sezione Tributaria n.21103 14 ottobre 2011) ha ribadito per l'ennesima volta che in tali casi non può comminarsi nullità < ... in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso>.
      Da ciò oso dedurre che nemmeno nel caso del nostro 110 comma 11 Tuir - appunto mancando specifica previsione in tal senso - possa parlarsi di nullità.
      A conferma di ciò sottolineo la previsione dell'art.37 bis dec. accertamento che, viceversa, contiene quella espressa e chiara previsione di nullità ... e la contiene appunto perchè, in sua assenza, non sarebbe stato atto nullo e invece il legislatore, data l'estrema delicatezza di un accertamento elusivo 37 bis, ha preteso, con il massimo rigore sanzionatorio, un contraddittorio anticipato con il contribuente (se le nullità si potevano "desumere" era inutile metterla).
      Quanto ad un accertamento motivato ai sensi del 110 comma 11 - emamato prima dei 90 giorni - io direi che si tratta di un vizio procedimentale e non di nullità ... ma se qualcuno è a conoscenza di pronunce di Cassazione contrarie lo faccia sapere.

      C) Il mio senso di legalità inorridisce dinanzi ad una nullità che si "desume" ... devono essere espressamente previste le nullità ...


      Se mai avrò scritto un cumulo di fesserie ... ai posteri l'ardua sentenza...

      si capit' mo'
      ROL scusa, a quale art. 12 comma 7 fai riferimento?

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        F
        Originariamente inviato da kiarina.86 Visualizza il messaggio
        e si che io stamattina sono ammattita a cercare nel tuir... escludendo a priori il dpr sull'accertamento, perché pensavo che quello fosse escluso, considerando la richiesta specifica di Christian...

        Comunque, oltre alle vostre esperienze pratiche e dirette sul campo... riporto quello che mi fu detto a lezione (solo teoria)... per quanto riguarda i 60 giorni entro cui fare la notifica, a noi, la professoressa, ha giustificato la nullità dell'avviso di accertamento anche sulla base del diritto alla difesa, previsto costituzionalmente (mi pare), che altrimenti non sarebbe garantito, stesso discorso per i casi in cui è previsto il contraddittorio necessario...

        Per quanto riguarda la motivazione... invece, la nullità mi è stata giustificata anche alla luce della l.241/1990 (sul procedimento amministrativo) che prevede espressamente la nullità degli atti amministrativi privi di motivazione...

        Spero di essermi ricordata bene =D

        Buonaserata a tutti...
        Per Kiarina e tutti: io non sono giurista, ma il difetto assoluto di motivazione non è causa di nullità ai sensi dell'art. 21 septies della legge 241/90, bensì di violazione di legge e quindi di annullabilità. Chiedo ai giuristi di smentirmi o di confermare ciò che scrivo.

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          Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
          non è che l'ultima delle sentenza della cassazione ha la meglio su tutte...

          vero è che nel tempo l'interpretazione della norma si evolve, ma non tra 2 sentenze opposte cosi ravvicinate...

          pertanto... restiamo di vedere un consolidamento di pensiero....

          IN MEDIO STAT VIRTUS

          era tardi ieri sera, purtroppo mi sono accorto solo ora dell'errore, scusate, la frase giusta è:

          "stiamo a vedere" oppure "restiamo in attesa di"

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            Originariamente inviato da petrucci69 Visualizza il messaggio
            scusate posso essere inserito nella mailing list
            petrucci69@tiscali.it
            grazie mille
            fatto.

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              x anto 78

              Per Kiarina e tutti: io non sono giurista, ma il difetto assoluto di motivazione non è causa di nullità ai sensi dell'art. 21 septies della legge 241/90, bensì di violazione di legge e quindi di annullabilità. Chiedo ai giuristi di smentirmi o di confermare ciò che scrivo...

              io non sono giurista ma confermo

              art 12 comma 7 statuto del contribuente

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                Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggio
                F

                Per Kiarina e tutti: io non sono giurista, ma il difetto assoluto di motivazione non è causa di nullità ai sensi dell'art. 21 septies della legge 241/90, bensì di violazione di legge e quindi di annullabilità. Chiedo ai giuristi di smentirmi o di confermare ciò che scrivo.

                Da qualsiasi libro di tributario:

                1 – LA MOTIVAZIONE : I FONDAMENTI NORMATIVI

                1.1 – L’atto impositivo “principe” : l’avviso di accertamento


                L’avviso di accertamento costituisce senza alcun dubbio l’atto impositivo principalmente utilizzato dall’amministrazione finanziaria per “manifestare” le proprie pretese in materia tributaria e fiscale ai contribuenti.


                Gli avvisi di accertamento possono essere distinti sulla base delle imposte cui si riferiscono ; ed a tale titolo si parla, ad esempio (limitandosi alle fattispecie di maggior interesse…) di :
                - avvisi di accertamento (o di rettifica) in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui all’art.54 del d.p.r. n°633/’72 ;
                - avvisi di accertamento in materia di imposte dirette, di cui all’art. 42 del d.p.r. n°600/’73.

                Gli avvisi di accertamento sono soggetti ad ulteriori definizioni, inoltre, sulla base delle diverse “modalità” accertative che sottendono alla loro predisposizione ; a tale titolo si discute di :
                -“accertamenti analitici” (art.39, 1° comma, lettere a),b), e c), d.p.r. n°600/’73);

                -“accertamenti “analitico-presuntivi” (art. 39, lettera d), d.p.r. n°600/’73);

                -“accertamenti induttivi” (art. 39, 2° comma, d.p.r. n°600/’73),

                se riferiti al controllo di redditi determinati in base a scritture contabili.

                Si parla invece, ad esempio, di “accertamenti sintetici” (art. 38, 4° comma, d.p.r. n° 633’72) , se si prescinde dalla presenza o meno di scritture contabili, fondando il controllo su tutt’altri elementi, quali il tenore di vita del contribuente indagato.


                Le diverse procedure caratterizzanti le tipologie di avvisi appena citate, sono esperibili da parte dell’amministrazione finanziaria, sulla base di specifici presupposti, previsti e disciplinati dalle norme che sono state enunciate poc’anzi.

                1.2 - Riferimenti normativi per la motivazione degli avvisi di accertamento


                Orbene dobbiamo considerare che, quale che sia la tipologia di avviso di accertamento emesso, e sia che lo stesso riguardi le imposte dirette, ovvero l’imposta sul valore aggiunto, o ancora, ad esempio, l’imposta di registro, o che si tratti di un provvedimento di irrogazione di sanzioni, il nostro ordinamento tributario è dotato di specifiche disposizioni normative che prevedono la motivazione degli atti impositivi emessi da parte dell’amministrazione finanziaria.

                Le disposizioni di cui si è detto sono :
                - art.42 del d.p.r. n°600/’73 (per le imposte dirette) ;
                - art. 56 del d.p.r. n°633/’72 (per l’imposta sul valore aggiunto);
                - art. 52 d.p.r. n°131/’86 (per l’imposta di registro);
                - art. 16 d.p.r. n° 472/1997 (per i provvedimenti di irrogazione di sanzioni)


                Entrambe le prime due disposizioni appena citate, testualmente recitano : “…l’avviso di accertamento “DEVEessere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato…”, e, con specifico riferimento alle imposte dirette, la norma di riferimento evidenziata (art.42, d.p.r. n°600/’73), al 3° comma, afferma che “ l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo…”

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                  christian ma nn eri a roma??? goditi il weekend tu che puoi!

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                    Io penso proprio che si tratti di nullità dell'atto per mancanza nella motivazione. Il punto secondo me sta in questo passo dell'art 110 comma 11 " Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento". A questo punto se mi viene emesso un atto di accertamento senza quella motivazione, l'atto risulta carente, e come tale rientra nel classico esempio di carenza di motivazione con conseguente nullità.

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                      Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
                      mail inviata
                      In merito alle slides volevo chiederti se hai avuto modo di verificarne la validità, in quanto ho visto che il file è stato creato nel 2006, quindi mi chiedo se è aggiornato. Scusami se approfitto, ma so che a te basta un'occhiata per valutarlo, data la tua formazione, mentre io non possiedo ancora la preparazione per valutarlo a colpo d'occhio.
                      Grazie ancora

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                      Sto operando...
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