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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    ciao a tutti ragazzi, sono nuova del forum, nel senso che frequento poco!!!Lavoro tutto il giorno e l'unico momento che ho per studiare è la sera dopo cena ed il weekend!!!
    Mi date qualche consiglio sulle materie più gettonate della prova? Ho iniziato da diritto tributario ed sto studiando amministrativo (AIUTOOOOO!!!!)
    Vorrei sapere da voi a che punto siete del programma cosi da orientarmi su come procedere e valutare se riuscirò a studiare tutto o meno....grazie mille a tutti!!!

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      Originariamente inviato da deiopea83 Visualizza il messaggio
      ciao a tutti ragazzi, sono nuova del forum, nel senso che frequento poco!!!Lavoro tutto il giorno e l'unico momento che ho per studiare è la sera dopo cena ed il weekend!!!
      Mi date qualche consiglio sulle materie più gettonate della prova? Ho iniziato da diritto tributario ed sto studiando amministrativo (AIUTOOOOO!!!!)
      Vorrei sapere da voi a che punto siete del programma cosi da orientarmi su come procedere e valutare se riuscirò a studiare tutto o meno....grazie mille a tutti!!!
      Ciao guarda da un esame delle vecchie prove ho constatato che più del 30% delle domande sono di diritto tributario e a seguire civile e commerciale, org gestione e contabilità, amministrativo, scienze delle finanze, e poi solo qualche quesito riguardante diritto penale e statistica. Non so qual è il modo migliore per prepararsi...ti posso solo dire come mi sto comportando io...avevo cominciato con amministrativo ma poi ho pensato di fare prima tributario e cercare di farlo bene...e poi dedicarmi alle altre materie. Finora sono arrivato alla riscossione (ma cmq devo fare sempre una frequente ripassata)...spero di arrivare presto a trattare i singoli tributi. Spero quanto meno di esserti stato utile...buono studiooooo e lavoroooooo

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        x stellina 73

        La parte speciale è ferma al 2008...potrebbe anche andare bene ma dovresti integrare le parti modificate...ti consiglio di acquistare un libro più aggiornato da affiancare...

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          Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
          se posso dare un consiglio...non cercate di SEMPLIFICARE ciò che è molto complesso, in quanto non fate altro che generare errori e confusione in chi vi legge.
          La passazione delle plusvalenze è estremamente complessa, IN QUANTO SI DEVONO IDENTIFICARE PRIMA DI TUTTE LE FATTISPECIE DA CUI SCATURISCONO LE PLUS.

          non esiste solo la partecipazione qualificata o non qualificata.
          per determinare la corretta percentuale di assoggettabilità si deve prima indicare in che ambito siamo, i soggetti interessati e le caratteristiche di ogni singola plusavalenza.

          Sono plus pex o non pex?
          il percipiente è persona fisica o giuridica o soc di persona, italiana o estera...ecc.ecc.

          Infatti i regimi di tassazione delle plusvalenze realizzate su partecipazioni in società variano in funzione
          del soggetto cedente:
          -soggetti Ires (esempio: S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.);
          -soggetti Irpef imprenditori: società di persone (esempio: S.n.c., S.a.s.) ed imprese individuali;
          -soggetti Irpef non imprenditori (esempio: persone fisiche).

          Nell'ambito delle imprese (soggetti Ires e soggetti Irpef imprenditori), inoltre, il regime di tassazione
          dipende dalla classificazione (immobilizzazioni finanziarie o attivo circolante) della partecipazione
          nello stato patrimoniale nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.

          Solo dopo queste premesse si potrà determinare a quale fattispecie di tassazione assoggettarla (ovviamente cercando di indicare i valori precedenti e successivi alle modifichea più recenti 2008, 2011 (40, 49,72, 12,50, 20).

          Vi allego qualche files per meglio comprendere la tassazione delle plus, (attenti solo all' aggiornamento 2011, per la percentuale che passa dal 12,50 al 20).

          ciao


          [ATTACH]4947[/ATTACH]

          [ATTACH]4948[/ATTACH][ATTACH]4949[/ATTACH]
          infatti ma se il lettore non vede da dove è iniziata la discussione di certo non si può in ogni messaggio ripetere tutte le premesse.
          Si faceva l'esempio di una persona fisica che ha partecipazioni non qualificate, e cmq vedendo le diverse domande non ti dicono mica tutte le complicazioni e le considerazioni che ci sono alla basa. Mi spiego meglio, se c'è una domanda del tipo, te la dico in maniera molto semplice in modo da non generare equivoci:

          Persona fisica che realizza una plusvalenza dalla vendita di una partecipazione non qualificata, qual'è la tassazione:
          a) 12,50%
          b) 20%
          c) 40%

          Da questa domanda tutte le premesse che dici tu sono sottointese, secondo me. Ora dimmi tu e ditemi voi se mi sbaglio.

          Ciao

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            Domanda

            Dalle plusvalenze realizzate da persona fisica su partecipazioni non qualificate possono essere dedotte le minusvalenze realizzate su altre partecipazioni (disciplina vigente dal 01.01.2012) :

            a) si integralmente
            b) solo nel limite del 49.72 % del loro ammontare;
            c) per il 62.5 % dell'importo in relazione alle plusvalenze realizzate fino al 31.12.2011;
            Ultima modifica di memento28; 11-11-2011, 23:41.

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              Buongiorno a tutti voi volevo chiedervi gentilmente se potete aiutarmi a capire una cosa...sul mio libro che non è aggiornato è riportato questo per quanto riguarda la dichiatazione unificata: tale dichiarazione consente di assolvere contemporaneamente agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell' iva e dell' irap:in essa, inoltre,confluiscono anche i dati relativi ai contributi previdenziali ed assistenziasli e ai premi inail per cui dal 1999 supplisce alle debunce annuali contributive e assicurative.
              Dal 1 maggio 1997 la dichiarazione dei sostituti d'imposta non confluisce più nella dichiarazione unificata.

              Volevo sapere se è cambiato qualcosa....grazie mille

              Commenta


                Originariamente inviato da memento28 Visualizza il messaggio
                Domanda

                Dalle plusvalenze realizzate da persona fisica su partecipazioni non qualificate possono essere dedotte le minusvalenze realizzate su altre partecipazioni (disciplina vigente dal 01.01.2012) :

                a) si integralmente
                b) solo nel limite del 49.72 % del loro ammontare;
                c) per il 62.5 % dell'importo in relazione alle plusvalenze realizzate fino al 31.12.2011;

                c)

                La modifica introdotta dal D.L. n.138 del 13 agosto 2011 – c.d. Manovra di Ferragosto – che interessa plusvalenze e minusvalenze richiede la regolamentazione del passaggio dal vecchio al nuovo regime, anche consentendo ai contribuenti di fare salvi i diritti acquisiti al 31.12.2011.

                Una regola che non cambia è quella che impone al contribuente che applica il c.d. regime della dichiarazione, di dichiarare le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate, separatamente da quelle relative a partecipazioni qualificate, assoggettandole a tassazione con un’imposta oggi al 12,5% e, dal 1° gennaio 2012, al 20%.

                Ad es. per una plusvalenza da € 100.000 si ha il seguente sviluppo:

                Fino 31/12/2011 100.000,00 12,5% 12.500
                Da 1/1/2012 100.000,00 20% 20.000

                Il contribuente può tuttavia sottrarre alle plusvalenze le minusvalenze derivanti sempre da cessione di
                partecipazioni non qualificate
                , per cui se si avesse una minusvalenza di € 40.000, l’importo da assoggettare a tassazione diventa di € 100.000 – € 40.000 = € 60.000.

                Non si hanno problemi quando plusvalenze e minusvalenze sono realizzate tutte fino al 31/12/2011 o tutte realizzate a partire da tale data, perché vi è perfetta omogeneità di tassazione.

                Il problema, invece, si ha in relazione alle minusvalenze ancora esistenti al 31/12/2011 e che potranno essere utilizzate per compensare plusvalenze realizzate a partire da tale data.

                La regola introdotta dalla Manovra di Ferragosto è che queste minusvalenze potranno essere utilizzate in misura pari al 62,5% del loro ammontare.

                In sostanza, la riduzione della percentuale di minusvalenza utilizzabile dal 2012 significa di fatto riconoscere ai contribuenti una sorta di credito d’imposta pari al 12,5% della minusvalenza.

                ESEMPIO
                Minusvalenza realizzata entro il 31/12/2011: 100
                Plusvalenza realizzata dal 1/1/2012: 200

                Importo imponibile nel 2012: 200 – (100 x 62,5%) = 200 – 62,5 = 137,5 x 20% = 27,5, importo dell’imposta sostitutiva.

                Se fosse 200 x 20% = 40 di imposta sostitutiva lorda meno credito d’imposta di 100 x 12,5% = 12,5, l’imposta sostitutiva netta sarebbe 40 – 12,5 = 27,5, proprio come nel caso precedente.

                Il regime transitorio
                Per consentire ai contribuenti di mantenere i diritti acquisiti, è stato introdotto un regime transitorio, che in sintesi prevede quanto segue:

                1. rideterminazione del valore delle partecipazioni non qualificate possedute alla data del 31/12/2011;
                2. calcolo della plusvalenza virtuale;
                3. pagamento dell’imposta al 12,5% sulla plusvalenza virtuale;
                4. opzione da rendere nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011 (Unico 2012);
                5. esercizio dell’opzione obbligatoriamente per tutte le partecipazioni non qualificate possedute;
                6. utilizzo del valore determinato alla data del 31/12/2011 come costo fiscalmente riconosciuto per le cessioni operate a partire da tale data.

                Se da questa operazione dovessero emergere minusvalenze virtuali, queste dovrebbero essere utilizzabili per abbattere le plusvalenze virtuali e, per l’eventuale eccedenza, saranno riportabili al 2012 nella nuova e ridotta misura del 62,5%.


                Esempio
                Un soggetto possiede due partecipazioni non qualificate, entrambe plusvalenti rispetto al costo di acquisto:

                Costo acquisto -------------- Valore al 31/12/2011 -------Plusvalenza
                Partecipazione Alfa 50.000---- 70.000 ------------------ 20.000
                Partecipazione Beta 30.000 ------ 40.000 -----------------10.000
                Totale: ------------ 80.000 -------110.000 -------------- 30.000

                Il contribuente dovrà corrispondere un’imposta sostitutiva ancora al 12,5% su 30.000, quindi 3.750, eseguendo il versamento unitamente alle imposte dovute con la dichiarazione dei redditi Unico 2012 per il 2011.

                Se nel 2013 venisse ceduta la partecipazione Alfa per 100.000, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà 100.000 – 70.000 (nuovo valore di riferimento, a seguito della tassazione al 31.12.2011) = 30.000, sulla quale sarà dovuta un’imposta del 20%, quindi 6.000.

                Quindi l’operazione di affrancamento al 31/12/2011 è servita per ottenere il riconoscimento fiscale del nuovo valore a tale data.

                Le modalità attuative del regime transitorio saranno rese note da un apposito decreto del Mef.
                Ultima modifica di Christian_Funzionario_AE; 12-11-2011, 09:44.

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                  Qualcuno sa la differenza precisa tra CONCORSI A PREMIO e OPERAZIONI A PREMIO?

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                    Originariamente inviato da lella.zukkerina Visualizza il messaggio
                    infatti ma se il lettore non vede da dove è iniziata la discussione di certo non si può in ogni messaggio ripetere tutte le premesse.
                    Si faceva l'esempio di una persona fisica che ha partecipazioni non qualificate, e cmq vedendo le diverse domande non ti dicono mica tutte le complicazioni e le considerazioni che ci sono alla basa. Mi spiego meglio, se c'è una domanda del tipo, te la dico in maniera molto semplice in modo da non generare equivoci:

                    Persona fisica che realizza una plusvalenza dalla vendita di una partecipazione non qualificata, qual'è la tassazione:
                    a) 12,50%
                    b) 20%
                    c) 40%

                    Da questa domanda tutte le premesse che dici tu sono sottointese, secondo me. Ora dimmi tu e ditemi voi se mi sbaglio.

                    Ciao

                    ciao, premesso che, a mio parere, nessuno deve dare o aspettarsi l'approvazione degli altri per quello che dice (ricordiamo che questo è solo un forum, non il deposito delle sacre scritture ), io ho solo dato un consiglio in merito alla risposta alla tua domanda che francamente era troppo semplicistica rispetto la complessità delle situazioni rinvenibili nel tuir (proprio a seguito dei cambiamenti che arriveranno nel 2012).
                    Consigliavo pertanto, di meglio articolare la risposta proprio per dare a tutti la possibilità di meglio comprendere la fattispecie.
                    Poi, ripeto, ognuno è libero di "entrare in confusione" accontentandosi di risposte superficiali o di approfondire autonomamente.
                    ciao

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                      Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggio
                      Qualcuno sa la differenza precisa tra CONCORSI A PREMIO e OPERAZIONI A PREMIO?
                      la differenza sono l' OBBLIGATORIETA' e l' ALEATORIETA'.


                      La “manifestazione a premio” è un qualsiasi concorso od operazione rivolta al pubblico consistente nella promessa di premi ed avente lo scopo di promuovere per fini anche solo in parte commerciali la conoscenza di prodotti, marchi o servizi.


                      Possono essere "concorsi" o "operazioni" a premio:

                      a distinguerle

                      sono l'obbligatorietà dell'acquisto e/o della vendita del prodotto promozionato, nelle operazioni a premio;

                      l'alea, l'abilità, la capacità personale od altra eventualità nei concorsi a premio.




                      In particolare, si realizza l'operazione a premio quando, a seguito dell'acquisto o vendita di un prodotto, viene conferito a tutti i partecipanti il premio promesso;

                      nel concorso a premio, invece, l’iniziativa commerciale prevede che, con o senza l'acquisto del prodotto e/o del servizio, il premio è attribuito solo ad alcuni dei partecipanti.

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