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Orali Toscana

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    son fusa...vado...spero di trovare altre tue illuminazioni...cmq grazie tanto Alessio e a chiunque abbia voglia/tempo di aiutarmi

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      [QUOTE=Alessio74;526508][QUOTE=blusky13;526505]
      Originariamente inviato da Alessio74 Visualizza il messaggio

      il ricavo lo ottieni attraverso la rilevazione delle rimanenze finali dei lavori in corso (o, meglio, attraverso il calcolo della variazione dei lavori in corso)...
      in pratica:
      tutti gli anni avrai un ricavo pari all'aumento del valore delle rimanenze;
      l'anno in cui chiudi la commessa avrai tra i ricavi l'intero valore della commessa ma le rimanenze finali di lavori in corso saranno zero e quindi avrai nel conto economico anche una variazione delle rimanenze negative...

      si deve esser così...mitico...ora vado ciaoooo

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        Originariamente inviato da blusky13 Visualizza il messaggio
        che differenza c'è tra associazione in partecipazione ed impresa familiare a parte il discorso della parentela?
        Lo vedi che siamo annebbiati?
        L'ass. in partecipazione, artt. 2549 ss c.c., è il contratto con cui l'associante (imprenditore) attribuisce una partecipazione agli utili all'associato, a fronte di un apporto. Questo può essere: 1) di solo lavoro = reddito assimilato a quello di lavoro autonomo (art. 53, co. 2, TUIR); 2) di solo capitale = reddito di capitale (art. 44, TUIR, sto andando a mente, verifichiamo); 3) misto = se ho ben capito, redditi di capitale e ricordiamoci bene che l'art. 109, co. 9 afferma l'indeducibilità delle somme erogate all'associato tipi 2) e 3). Ha diritto di esercitare un controllo, ottenere rendiconto etc...
        Per capire la differenza, pensa che il n. 1) è un contratto che si presta alla copertura di rapporti di lavoro subordinato, in modo da eludere lo statuto del lavoratore e negare i diritti attribuiti al lavoratore subordinato (ferie, malattia etc...)
        Invece, l'impresa familiare è disciplinata dall'art. 230bis c.c., è un'impresa alla quale collaborano, oltre all'imprenditore, i familiari entro il terzo grado ed affini entro il secondo, che hanno il diritto, prima di tutto, di essere mantenuti secondo la condizione patrimoniale della famiglia, quindi, di ottenere una partecipazione all'utile in proporzione del lavoro prestato in via continuativa e prevalente e hanno anche diritto di partecipare ad alcune deliberazioni rilevanti e quello di opzione in caso di cessione di una quota. Qui faremo riferimento all'art. 5, TUIR: redditi in forma associata

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          [QUOTE=Alessio74;526503][QUOTE=blusky13;526088][QUOTE=Barbara M.;525974]

          Grazie, Alessio! Meno male, ci sono tracce di vita umana in questo forum! Anche tu sei un umanoide! SP, P, D, 6? Dopo aver staccato la spina e fatto una bella dormita, mi è venuto questo dubbio: i PCN parlano anche di anticipo a titolo definitivo ed imputazione a ricavo, con conseguente computo della rimanenza al netto dell'anticipo definitivo, non so se ho capito. Quand'è che un anticipo è a titolo definitivo? Ormai è un fatto di curiosità, ai fini dell'orale secondo me è sufficiente la scrittura di rimanenza e la relativa valutazione.

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            Giusto per chiudere il cerchio sulla domanda alcune considerazioni:
            a) qui si sta parlando di contabilità perché dal punto di vista fiscale le cose sono un po' diverse (vedi l'art. 93 del 917/86 per avere un'idea chiara)... ...in pratica fiscalmente si considera la liquidazione dell'anticipazione un vero e proprio ricavo e, quindi, rispetto alla contabilità vera e propria, le rimanenze finali si calcolano solo sulla parte non liquidata.
            b) qui si sta parlando del metodo della percentuale di completamento ma esiste anche il metodo della commessa liquidata (anche se non piace né agli OIC né agli IAS), che prevede di non contabilizzare i ricavi ma di sospendere i costi per la commessa fino all'ultimazione della stessa. Peraltro era un criterio previsto anche fiscalmente, fino alla sua abrogazione nell'ultima versione dell'art. 93.
            c) un ulteriore problema che potrebbe emergere nel caso di questa domanda è relativo alla valutazione dello stato di avanzamento dei lavori... ...sinceramente ignoro se fiscalmente è obbligatorio tenerne uno ben preciso comunque esistono i criteri del costo sostenuto (costi sostenuti/costi previsti), ore lavorate (ore lavorate/ore previste), delle unità accettate (unità accettate/unità previste), unità prodotte (che so: chilometri di autostrada realizzati/chilometri autostrada previsti)...

            detto questo direi che forse non è più il caso proseguire sull'approfondimento dell'argomento perché ok che le vostre interrogazioni durano quasi il doppio di quelle che abbiamo sostenuto noi un anno e mezzo fa però non credo che starete mezzora sulla domanda di contabilità... ...penso che se uno riesce ad esporre tutto quanto ci siamo detti strabasti e avanzi...
            ...inoltre almeno io non saprei dirvi molto di più...

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              [QUOTE=Barbara M.;526549][QUOTE=Alessio74;526503][QUOTE=blusky13;526088]
              Originariamente inviato da Barbara M. Visualizza il messaggio

              Grazie, Alessio! Meno male, ci sono tracce di vita umana in questo forum! Anche tu sei un umanoide! SP, P, D, 6? Dopo aver staccato la spina e fatto una bella dormita, mi è venuto questo dubbio: i PCN parlano anche di anticipo a titolo definitivo ed imputazione a ricavo, con conseguente computo della rimanenza al netto dell'anticipo definitivo, non so se ho capito. Quand'è che un anticipo è a titolo definitivo? Ormai è un fatto di curiosità, ai fini dell'orale secondo me è sufficiente la scrittura di rimanenza e la relativa valutazione.
              mi son fatto un riassuntino...vediamo se serve!




              LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

              Premessa: i lavori in corso di un’impresa possono essere originati da:
              1)lavorazioni per conto proprio riguardanti:
              A)beni destinati ad essere immessi successivamente sul mercato à possono considerarsi semilavorati di produzione o prodotti in corso di lavorazione, da trattare come tali
              B)beni che, una volta ultimati, costituiranno immobilizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività dell’impresa, e che verranno trattati come tali
              2)lavorazioni per conto di 3°: è il caso che qui interessa, e sono le opere su commessa che riguardano la costruzione di beni e la fornitura di servizi pattuiti come oggetto unitario su specifica ordinazione del cliente e sulla base di 1 contratto di appalto o di somministrazione.

              Definizione: i lavori in corso su ordinazione sono contratti di durata normalmente pluriennale per l’esecuzione di 1 opera eseguita su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche indicate da quest’ultimo.
              Per il codice civile sono delle rimanenze che sono valutate in base a 2 criteri:
              1)Stato di avanzamento lavori (SAL): criterio consigliato: i costi, i ricavi e il margine della commessa vengono riconosciuti in funzione dell’avanzamento dei lavori e attribuiti agli esercizi in cui tale attività si esplica à tale metodo ha sia pregi che difetti:
              A)il pregio di evidenziare l’utile e la perdita derivanti dall’attività di esercizio in esercizio
              B)il difetto che non può essere sempre applicato à infatti per poter essere applicato si devono avere determinate condizioni, quali per esempio stime attendibili sia dei ricavi che dei costi ed esistenza di 1 contratto vincolante tra le parti.
              2)Commessa completata: criterio consentito: i ricavi e il margine della commessa vengono conosciuti solo quando il contratto è completato e le opere risultano ultimate e consegnate à le rimanenze vengono valutate al costo, mentre l’imputazione dell’utile avviene tutta insieme nell’esercizio in cui l’opera viene completata à questo criterio è accettabile solo per commesse inferiori ai 12 mesi in quanto così non produce distorsione nel risultato d’esercizio
              Per quanto concerne i PCI[1] circa i lavori in corso su ordinazioni essi non li considerano rimanenze ma fanno parte delle attività correnti e come contropartita in conto economico.
              L’unico criterio di valutazione ammesso è quello sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezzaà l’utile viene così ripartito negli anni in base al SAL.

              Valutazione delle rimanenze: per i lavori in corso su ordinazione si applica il principio secondo cui le rimanenze devono essere valutate al minore tra:
              1)il costo di produzione ed
              2)il valore di realizzazione desumibile all’andamento del mercato.

              Per la determinazione del costo di produzione le rimanenze possono essere valutate:
              1)per singoli beni al costo specifico cioè imputando a ciascun bene il proprio costo di acquisto
              2)per categorie omogenee di beni, per natura e per valore si stabilisce un valore minimo, prevedendo che il valore delle rimanenze debba essere ≥ a quello che risulta dall’applicazione del metodo LIFO a scatti annuale.

              Per valutazione sulla base dei corrispettivi maturati i criteri più utilizzati sono:
              1)metodo del costo sostenuto: i costi sostenuti a fine esercizio vengono rapportati[2] ai costi totali stimati, la percentuale che ne risulta viene poi applicata ai ricavi totali pattuiti.
              2)metodo delle ore lavorate: il principio è uguale al precedente, si considera il rapporto tra le ore effettive di lavoro e quelle totali previste
              3)metodo delle unità consegnate: anche qui occorre rapportare le unità effettivamente consegnate periodicamente alle unità totali programmate.

              I prodotti in corso di lavorazione si valutano in base allo stadio di avanzamento:
              A)al Costo primo
              B)al Costo di produzione.
              I prodotti finiti o semilavorati possono essere valutati:
              A)al Costo di produzioneà cioè il costo di tutti i fattori produttivi utilizzati)
              B)al Valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercatoà cioè al prezzo di mercato.


              [1] Nel caso di commesse in perdita:
              1)principi nazionali: la perdita può essere imputata:
              A)nel momento in cui si verificaà ed allora è interamente deducibile dal reddito
              B)oppure subito anche se ancora non conseguitaà ma fiscalmente tali perdite sono deducibili solo nella misura del 2% per le commesse nazionali e 4% per quelle internazionali, mentre il resto della perdita è interamente deducibile nel momento in cui si verifica.
              2)principi internazionali: la perdita va immediatamente rilevata come costo.

              [2] Esempio: lavoro da eseguirsi in 20 mesi: dal 01/03/2005 al 31/10/2006, costi totali stimati 100.000, corrispettivo pattuito 140.000. A fine 2005 l’imprenditore ha eseguito parte dell’opera sostenendo spese per 40.000. Si avrà 40.000/100.000 = 40%, pertanto le rimanenze di lavori in corso saranno pari a 140.000 * 40% = 56.000.

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                PUNTO DI VISTA FISCALE – Art. 93

                La normativa fiscale opera la seguente distinzione:
                1)lavori con tempo di esecuzione inferiore a 12 mesi à viene disposta inderogabilmente la valutazione in base al metodo della commessa completata (non viene riconosciuto il Sal)
                2)lavori con tempo di esecuzione superiore a 12 mesi (art. 93 TUIR) à si tratta di opere, forniture e servizi che abbracciano almeno 2 periodi di imposta[1] à la valutazione è fatta sulla base del Sal, in base ai corrispettivi pattuiti.
                Si deve precisare a tal fine che i corrispettivi liquidati:
                1)a titolo definitivo sono relativi a s.a.l. accettati dal committente e vanno considerati ricavi
                2)in via provvisoria sulla base di s.a.l. non ancora accettati vengono considerati acconti in senso lato, che influenzano il reddito dell’esercizio concorrendo alla valutazione delle rimanenze.
                Maggiorazioni di prezzo se ne tiene contosolo se esse sono richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali, ed in misura:
                1)non inferiore al 50% finché non siano state definitivamente stabilite
                2)pari al 100% qualora siano definitivamente accettate dal committente.

                Comunicazione all’AE: il contribuente, per questo tipo di rimanenze, deve comunicare all’AE mediante apposito prospetto da allegare nella dichiarazione, per ciascuna opera o fornitura:
                1)gli estremi del contratto
                2)le generalità e residenza del committente
                3)la scadenza prevista
                4)la collocazione di tali elementi nei conti dell’impresa
                e tutti gli elementi utilizzati per la definizione dello SAL e quindi per la valutazione degli stessi

                [1] Riguardano una serie di obbligazioni a carico del commissionario tutte distinte ed individuabili, ma talmente interconnesse tra di loro da costituire un’unica, nuova prestazione

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                  Originariamente inviato da gionnigg Visualizza il messaggio
                  Sei single? Avrei intenzione di chiedere la tua mano
                  Grazie! Miticissimo sia per il contenuto, che per il gesto

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                    Originariamente inviato da Barbara M. Visualizza il messaggio
                    Sei single? Avrei intenzione di chiedere la tua mano
                    Grazie! Miticissimo sia per il contenuto, che per il gesto
                    sono single, bello, simpatico e fedele

                    Figurati, se posso aiutare...volentieri

                    Ciao

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                      è passata solo una settimana dall'inizio degli orali, ma mi sembra un'eternità... complimenti a tutti i promossi, tra l'altro con bellissimi voti...
                      La prossima settimana le domande continueranno ad esser postate? vi siete già organizzati?

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