Originariamente inviato da alfc76
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ORALE - Civile Commerciale
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Ragazzi una domanda:
Secondo lo statuto dell'imprenditore commerciale l'imprenditore deve tenere i registri contabili obbligatori, (art. 2214 c.c.) ma, e qui viene la domanda, un imprenditore che sottostà al regime dei contribuenti minimi o delle nuove iniziative produttive (dove tali adempimenti di registrazion non sono previsti) come si deve comportare?
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Originariamente inviato da alucasd Visualizza il messaggioRagazzi una domanda:
Secondo lo statuto dell'imprenditore commerciale l'imprenditore deve tenere i registri contabili obbligatori, (art. 2214 c.c.) ma, e qui viene la domanda, un imprenditore che sottostà al regime dei contribuenti minimi o delle nuove iniziative produttive (dove tali adempimenti di registrazion non sono previsti) come si deve comportare?
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Originariamente inviato da gsocks Visualizza il messaggiodeve detenere solo i registri e le scritture previste per i contribuenti minimi!
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Originariamente inviato da carsaLo statuto dell'imprenditore commerciale non si applica al piccolo imprenditore, i contribuenti minimi sono piccoli imprenditori perciò ad essi non si applicano gli artt. da te richiamati...quesito risolto ciao
ora, il contribuente minimo, potrebbe essere anche un avvocato che è un libero professionista che secondo il codice civile e la dottrina dominante non rientra nella categoria degli imprenditori.
per cui siamo di fronte, a mio avviso, ad un banalissimo caso in cui la legge posteriore speciale deroga alla legge antecedente generale senza abrogarla ... il diritto tributario è pieno zeppo di casi così
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Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggioNon credo che la soluzione esatta sia proprio questa ... il piccolo imprenditore è il coltivatore diretto del fondo, l'artigiano, il piccolo commerciante e colui che esecita un'attività economica pravalente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ..
ora, il contribuente minimo, potrebbe essere anche un avvocato che è un libero professionista che secondo il codice civile e la dottrina dominante non rientra nella categoria degli imprenditori.
per cui siamo di fronte, a mio avviso, ad un banalissimo caso in cui la legge posteriore speciale deroga alla legge antecedente generale senza abrogarla ... il diritto tributario è pieno zeppo di casi così
acquisito che il contribuente minimo potrebbe non essere ricompreso nella categoria dei piccoli imprenditori, un conto sono gli obblighi posti dalla normativa civilistica, un conto sono gli obblighi posti dalla normativa fiscale.
Le regole tributarie non si pongono come speciali alle regole civilistiche, fra le due c'è piena autonomia ... Per cui, ai fini civilistici, l'imprenditore deve tenere i libri contabili previsti dal codice civile, mentre ai fini tributari può ometterne la tenuta di alcuni.
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Originariamente inviato da alucasd Visualizza il messaggioRagazzi una domanda:
Secondo lo statuto dell'imprenditore commerciale l'imprenditore deve tenere i registri contabili obbligatori, (art. 2214 c.c.) ma, e qui viene la domanda, un imprenditore che sottostà al regime dei contribuenti minimi o delle nuove iniziative produttive (dove tali adempimenti di registrazion non sono previsti) come si deve comportare?
Ai fini fiscali il contribuente (imprenditore: piccolo/non piccolo e non imprenditore) deve tenere le scritture che la normativa fiscale impone per il tipo di regime prescelto(ove possibile sceglierlo) e applicato, nonché le scritture previste da altre disposizioni normative (codice civile) a seconda del tipo di impresa esercitata e quì rileva il piccolo imp. che è esonerato....
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Originariamente inviato da Grace80 Visualizza il messaggioAi fini fiscali il contribuente (imprenditore: piccolo/non piccolo e non imprenditore) deve tenere le scritture che la normativa fiscale impone per il tipo di regime prescelto(ove possibile sceglierlo) e applicato, nonché le scritture previste da altre disposizioni normative (codice civile) a seconda del tipo di impresa esercitata e quì rileva il piccolo imp. che è esonerato....
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Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggioLa vendita di un bene (dire cosa è troppo generico perchè ci sono cose che non possono formare oggetto di diritti) ad un prezzo inferiore al suo valore, pur avendo un proprio schema tipico (contratto di compravendita) realizza la conseguenza ulteriore di un arricchimento altrui e non pretendendo l'atto pubblico rientra perfettamente in una delle ipotesi che la dottrina classifica come donazioni indirette ... se poi le vogliamo chiamare liberalità non donative l'imporante è ricordare che esse vanno ricondotte alla norma fondamentale dell'articolo 809
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