Invero, è pacifico in giurisprudenza che l'annullamento di atti generali o collettivi, fondato su cause indivisibili, opera non solo nei confronti delle parti che sono state in giudizio, ma anche di coloro che, sebbene rimasti estranei al processo, si trovino nelle medesime condizioni dei ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario ed inscindibile non può esistere per taluni e non esistere per altri (Cfr. per tutte: Cons. di Stato, Ad. Plenaria 11.01.2007, n° 2; Consiglio di Stato, sez. IV, 23.11.2002, n° 6456; Cons. Stato, V Sez., 28 dicembre 1989 n. 910).



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