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    Originariamente inviato da k80 Visualizza il messaggio
    Ciao Fabio.

    Buongiorno e Buona Giornata !!!

    Anche a te ! Spero che tu abbia trascorso un riposante e piacevole we !

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      Originariamente inviato da fabiotm Visualizza il messaggio
      Anche a te ! Spero che tu abbia trascorso un riposante e piacevole we !

      Sono stata al mare .
      Sono di Salerno ... smetterò di andarci a fine ottobre.

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        beati voi ragazzi, che avete la fortuna di poter godere ancora delle gioie del mare...

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          Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggio
          ehehh ce sta sempre il "farinello " di turno
          ehy giustizia cosa significa "farinello"???

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            buongiorno a tutti....mi sono perso il fine settimana di commenti....(veramente l'uyltima volta è stato il 25) .... in mia assenza è successo qualcosa di rilevante, per esempio l'agenzia ha deciso di assumerci tuti????
            AHI SERV'ITALIA.....

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              riporto qui di seguito un'interessante nota scritta a riguardo del caso per cui si discute tanto, nella speranza che se proprio qualcuno debba eccepirla lo faccia in base a valide argomentazioni di diritto.

              Nota


              1.Il caso deciso.

              Alcuni candidati del concorso a 1180 funzionari tributari, selezione pubblica bandita dall'Agenzia delle Entrate, chiedono l'annullamento del successivo bando di concorso per l'assunzione di 825 funzionari tributari nella parte in cui costoro, in quanto idonei alle prime due prove della procedura concorsuale precedente, non sono stati ammessi, dal successivo bando, ad espletare il tirocinio teorico-pratico previsto dalla procedura di assunzione.
              Alla base della vertenza giudiziaria tra i ricorrenti e l'Agenzia delle Entrate ci sono le nuove norme che disciplinano le assunzioni nelle agenzie fiscali e che sono codificate nel Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, approvato con delibera n.4 del 30-11-2000 del Comitato Direttivo. Questo regolamento consente di derogare alle norme ordinarie disciplinanti i concorsi pubblici, ossia al DPR n.487/1994 e, infatti, tale regolamento introduce una procedura selettiva costellata da una molteplicità di prove, di diverso contenuto e tendenzialmente rivolte alla verifica delle capacità tecnico professionali richieste dall'Agenzia.
              Infatti l'assunzione nelle agenzie fiscali è preceduta da una vero e proprio procedimento a “formazione progressiva” costituito da ben quattro prove tecnico professionali: 1)una prova tecnico professionale a risposta chiusa (quiz sulle materie oggetto delle funzioni da assumere); 2)una prova oggettivo attitudinale (quiz a risposta chiusa tendenti a verificare le capacità logiche e la prontezza dei candidati); 3)un tirocinio teorico pratico (esperienza sul luogo di lavoro necessario a valutare “sul campo” il candidato); 4) una prova orale (necessaria alla valutazione dei meccanismi e dei sistemi tributari appresi durante il tirocinio).
              I ricorrenti avevano superato le prime due prove, ossia avevano superato la soglia di idoneità racchiusa in 24/30, ma non erano stati ammessi al tirocinio teorico pratico (la terza prova) in quanto non erano rientrati nel numero degli ammessi previsti dal bando (il numero dei posti messo a concorso aumentati del 40%). Con l'emanazione del nuovo bando di concorso (quello a 825 posti) i ricorrenti si sono ritenuti lesi nei loro interessi (legittimi) alla partecipazione al tirocinio teorico pratico previsto nei due bandi. Gli attori sostengono che l'amministrazione fiscale avrebbe dovuto attingere, invece di bandire un nuovo concorso, tra gli “idonei” della seconda prova e che questo bando si trovava in chiaro odore di illegittimità per violazione dei canoni di economicità,efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa (vale a dire il buon andamento della p.a. consacrato all'art.97 della Costituzione).
              Il TAR capitolino ha dato ragione ai ricorrenti.

              2.Il quesito.

              L'amministrazione è tenuta, prima di bandire un nuovo concorso, ad utilizzare la graduatoria parziale di un precedente concorso?

              3.La risposta del TAR Lazio-Sez. II- n.1686 del 15/09/2009.

              Per i giudici capitolini l'amministrazione deve “raschiare il barile” delle precedenti graduatorie anche se parziali. A conforto di questo assunto la decisione richiama la giurisprudenza di questo TAR, secondo cui “lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida … costituisce atto d’obbligo e non meramente discrezionale della PA” (TAR Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536).

              4.Nota esplicativa.

              La pronuncia del TAR Lazio lascia perplessi per una molteplicità di ragioni:
              1) Il riferimento alla decisione del TAR Lazio del 2003 sull'obbligo dello scorrimento della graduatoria di concorso ancora valida non è certamente dirimente ai fini del caso che ci riguarda. Infatti questa decisione si pone in contrasto con l'orientamento prevalente del Consiglio di Stato ( tra le tante CDS, Sez.IV, 12 settembre 2006, n. 5320 ) che afferma che il c.d. scorrimento della graduatoria di un concorso (all'evidente fine di procedere all'assunzione degli idonei) costituisce frutto di un ampio potere discrezionale che, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva la sussistenza di macroscopici vizi di eccesso di potere per arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Inoltre nel caso sottoposto ai giudici del TAR Lazio non ci sono idonei da assumere ma soltanto idonei a due prove della procedura concorsuale che era ancora in itinere e che, quindi, a parere di chi scrive, non avevano addirittura l'interesse ad agire in giudizio;

              2) Il Tar ritiene che che la “seconda procedura” selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente conclusa e che, pertanto, nella “prima procedura” i ricorrenti non erano stati ammessi al tirocinio (c.d. “terza prova”) non già perché risultati “inidonei”, ma solamente perché non vi erano posti disponibili da coprire. In base a tale assunto la decisione ritiene che la “ripetizione” delle prime due prove nella seconda procedura selettiva - indetta ed avviata mentre la prima non era ancora esaurita - si pone in evidente contrasto con i principi di economicità, efficienza, efficacia (e, in definitiva, con il principio di buon andamento) dell’azione amministrativa nonché con i principi di buona amministrazione posti dal D.lgs n.29 del 1993 e dell’art.15, comma 7, del DPR n.487 del 1994, nonché dagli artt.13 e 39 della L.n.449 del 1997, dall’art.20, comma 3, della L. n.488 del 1999 e dall’art.51 della L. n.388 del 2000. Queste affermazioni, tuttavia, fanno a pugni con la sfera di discrezionalità che è posta “nelle mani” di ciascuna amministrazione. Infatti ogni bando di concorso ha una propria “storia” e ha delle proprie regole che possono essere anche uguali a quelle di un precedente bando. Un nuovo bando può ragionevolmente perseguire lo scopo di far partecipare, ad esempio, alle prove i nuovi laureati che, altrimenti, non avrebbero potuto partecipare. In definitiva l'interesse “economico” alle assunzioni con il minor impiego di risorse va contemperato con quello della p.a. alla scelta dei funzionari più idonei all'espletamento delle funzioni richieste. Del resto il nuovo bando ad 825 funzionari è nato proprio dall'esigenza di far fronte alle carenze di organico presenti nel comparto fiscale e che, forse, nemmeno l'eventuale scorrimento degli “idonei parziali” avrebbe potuto coprire.

              5.Precedenti conformi.

              TAR Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536: “lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida … costituisce atto d’obbligo e non meramente discrezionale della PA”

              6.Spunti bibliografici.

              F.Caringella, Manuale di Diritto Amministrativo, Giuffrè, 2007, pag.610 ss.

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                Originariamente inviato da togasana Visualizza il messaggio
                riporto qui di seguito un'interessante nota scritta a riguardo del caso per cui si discute tanto, nella speranza che se proprio qualcuno debba eccepirla lo faccia in base a valide argomentazioni di diritto.



                Nota


                1.Il caso deciso.

                Alcuni candidati del concorso a 1180 funzionari tributari, selezione pubblica bandita dall'Agenzia delle Entrate, chiedono l'annullamento del successivo bando di concorso per l'assunzione di 825 funzionari tributari nella parte in cui costoro, in quanto idonei alle prime due prove della procedura concorsuale precedente, non sono stati ammessi, dal successivo bando, ad espletare il tirocinio teorico-pratico previsto dalla procedura di assunzione.
                Alla base della vertenza giudiziaria tra i ricorrenti e l'Agenzia delle Entrate ci sono le nuove norme che disciplinano le assunzioni nelle agenzie fiscali e che sono codificate nel Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, approvato con delibera n.4 del 30-11-2000 del Comitato Direttivo. Questo regolamento consente di derogare alle norme ordinarie disciplinanti i concorsi pubblici, ossia al DPR n.487/1994 e, infatti, tale regolamento introduce una procedura selettiva costellata da una molteplicità di prove, di diverso contenuto e tendenzialmente rivolte alla verifica delle capacità tecnico professionali richieste dall'Agenzia.
                Infatti l'assunzione nelle agenzie fiscali è preceduta da una vero e proprio procedimento a “formazione progressiva” costituito da ben quattro prove tecnico professionali: 1)una prova tecnico professionale a risposta chiusa (quiz sulle materie oggetto delle funzioni da assumere); 2)una prova oggettivo attitudinale (quiz a risposta chiusa tendenti a verificare le capacità logiche e la prontezza dei candidati); 3)un tirocinio teorico pratico (esperienza sul luogo di lavoro necessario a valutare “sul campo” il candidato); 4) una prova orale (necessaria alla valutazione dei meccanismi e dei sistemi tributari appresi durante il tirocinio).
                I ricorrenti avevano superato le prime due prove, ossia avevano superato la soglia di idoneità racchiusa in 24/30, ma non erano stati ammessi al tirocinio teorico pratico (la terza prova) in quanto non erano rientrati nel numero degli ammessi previsti dal bando (il numero dei posti messo a concorso aumentati del 40%). Con l'emanazione del nuovo bando di concorso (quello a 825 posti) i ricorrenti si sono ritenuti lesi nei loro interessi (legittimi) alla partecipazione al tirocinio teorico pratico previsto nei due bandi. Gli attori sostengono che l'amministrazione fiscale avrebbe dovuto attingere, invece di bandire un nuovo concorso, tra gli “idonei” della seconda prova e che questo bando si trovava in chiaro odore di illegittimità per violazione dei canoni di economicità,efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa (vale a dire il buon andamento della p.a. consacrato all'art.97 della Costituzione).
                Il TAR capitolino ha dato ragione ai ricorrenti.

                2.Il quesito.

                L'amministrazione è tenuta, prima di bandire un nuovo concorso, ad utilizzare la graduatoria parziale di un precedente concorso?

                3.La risposta del TAR Lazio-Sez. II- n.1686 del 15/09/2009.

                Per i giudici capitolini l'amministrazione deve “raschiare il barile” delle precedenti graduatorie anche se parziali. A conforto di questo assunto la decisione richiama la giurisprudenza di questo TAR, secondo cui “lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida … costituisce atto d’obbligo e non meramente discrezionale della PA” (TAR Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536).

                4.Nota esplicativa.

                La pronuncia del TAR Lazio lascia perplessi per una molteplicità di ragioni:
                1) Il riferimento alla decisione del TAR Lazio del 2003 sull'obbligo dello scorrimento della graduatoria di concorso ancora valida non è certamente dirimente ai fini del caso che ci riguarda. Infatti questa decisione si pone in contrasto con l'orientamento prevalente del Consiglio di Stato ( tra le tante CDS, Sez.IV, 12 settembre 2006, n. 5320 ) che afferma che il c.d. scorrimento della graduatoria di un concorso (all'evidente fine di procedere all'assunzione degli idonei) costituisce frutto di un ampio potere discrezionale che, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva la sussistenza di macroscopici vizi di eccesso di potere per arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Inoltre nel caso sottoposto ai giudici del TAR Lazio non ci sono idonei da assumere ma soltanto idonei a due prove della procedura concorsuale che era ancora in itinere e che, quindi, a parere di chi scrive, non avevano addirittura l'interesse ad agire in giudizio;

                2) Il Tar ritiene che che la “seconda procedura” selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente conclusa e che, pertanto, nella “prima procedura” i ricorrenti non erano stati ammessi al tirocinio (c.d. “terza prova”) non già perché risultati “inidonei”, ma solamente perché non vi erano posti disponibili da coprire. In base a tale assunto la decisione ritiene che la “ripetizione” delle prime due prove nella seconda procedura selettiva - indetta ed avviata mentre la prima non era ancora esaurita - si pone in evidente contrasto con i principi di economicità, efficienza, efficacia (e, in definitiva, con il principio di buon andamento) dell’azione amministrativa nonché con i principi di buona amministrazione posti dal D.lgs n.29 del 1993 e dell’art.15, comma 7, del DPR n.487 del 1994, nonché dagli artt.13 e 39 della L.n.449 del 1997, dall’art.20, comma 3, della L. n.488 del 1999 e dall’art.51 della L. n.388 del 2000. Queste affermazioni, tuttavia, fanno a pugni con la sfera di discrezionalità che è posta “nelle mani” di ciascuna amministrazione. Infatti ogni bando di concorso ha una propria “storia” e ha delle proprie regole che possono essere anche uguali a quelle di un precedente bando. Un nuovo bando può ragionevolmente perseguire lo scopo di far partecipare, ad esempio, alle prove i nuovi laureati che, altrimenti, non avrebbero potuto partecipare. In definitiva l'interesse “economico” alle assunzioni con il minor impiego di risorse va contemperato con quello della p.a. alla scelta dei funzionari più idonei all'espletamento delle funzioni richieste. Del resto il nuovo bando ad 825 funzionari è nato proprio dall'esigenza di far fronte alle carenze di organico presenti nel comparto fiscale e che, forse, nemmeno l'eventuale scorrimento degli “idonei parziali” avrebbe potuto coprire.

                5.Precedenti conformi.

                TAR Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536: “lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida … costituisce atto d’obbligo e non meramente discrezionale della PA”

                6.Spunti bibliografici.

                F.Caringella, Manuale di Diritto Amministrativo, Giuffrè, 2007, pag.610 ss.

                Con la massima umiltà, mi sento orgoglioso di dire che questa interpretatazione giuridica, coincide con le continue obiezioni che avevo più volte ribadito negli accesi dibattiti con gli altri candidati in questo forum.

                Al Cds l'ardua sentenza (sempre che l'Ae decida di ricorrere)

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                  Credo che fabio ed eddy, una volta saputo dell'ammissione al tirocinio, si metteranno insieme...

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                    Originariamente inviato da fabiotm
                    Ma perchè ti scaldi tanto... e sopratutto perchè perdi tempo a rispondergli !?!??! stai dibattendo con un soggetto che ha trascorso l'intero sabato e l'intera domenica chiuso in casa scrivendo decine di messaggi su questo forum (il che è sintomatico di una situazione di rapporti sociali fortemente deficitaria), probabilmente il forum è rimasta la sua unica forma di comunicazione con l'ambiente esterno... lascialo perdere, non ne vale la pena... anzi puoi approfittarne quando vuoi rilassarti un pò per leggere i suoi messaggi e farti un pò di risate. Come surrogato delle barzellette naturalmente !
                    ciao Fabio, premesso che hai un nome che a me piace tanto, hai perfettamente ragione..... infatti non risponderò più alle sue provocazioni.... ho notato, come dici tu, che passa tantissimo tempo sul forum... rispondendo a qualsiasi tipo di discussione esistente .. non ne dimentica una... ovunque ci sono suoi consigli... ha sempre una parola di "sconforto" per tutti.... tu mi potrai dire che anche io ieri sono stata molto presente... ho la febbre da due giorni... sono forzatamente chiusa in casa e trovavo interessanti leggeere le argomentazioni fatte sul forum riguardo la sentenza del TAR fino a quando non ho letto i suoi commenti e, credimi, mi ha fatto solo tanta pena, c'è solo da avere compassione....

                    comunque grazie mille... sei molto gentile....

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                      scusate, non vorrei interrompere, ma è una discussione intavolata ed intitolata "commenti alla sentenza", non "offendiamoci liberamente".
                      quindi sarebbe opportuno, nonché grande segno di intelligenza e civiltà, risolvere certe questioni in pvt.




                      allora...che ne pensate del contenuto della nota?
                      è evidente che alla luce della pronincia del cds, il tar si sia sostituito alla pa nella determinazione dei criteri scelti per ammetere o meno i partecipanti del 2008, essendo la stessa una valutazione di merito e come tale non sindacabile da parte del giudice, salvi casi evidenti di eccesso di potere.
                      certo che l'ae ha tutto l'interesse a ricorrere:ne risparmierebbe di soldini da pagare ai tirocinanti ammessi del 2008 e chiederà una sospensione dell'efficacia della sentenza che il cds concederà.

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