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Concorso 2010??????

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    Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
    Veramente ci sarebbe anche la "variabile" paradisi fiscali come luogo di realizzazione della plusvalenza connessa alla eventuale negoziazione su mercati regolamentati ...

    In secondo luogo il fatto che tu ( o altri ) non capisca non significa certamente che noi si faccia confusione o che la disciplina sia "farraginosa"

    la cosa non è così complicata come sembra ( a te ):

    - persone fisiche non imprenditori
    a. partecipazioni non qualificate ... tassazione sostitutiva al 12.50% adottando uno dei tre regimi della dichiarazione , del riaparmio amministrato o del risparmio gestito che sostanzialmente si differenziano solo in relazione alla imputazione temporale del provento ( sul maturato o sul realizzato ) ed in relazione alla necessità o meno di evidenziare in dichiarazione la plusvalenza - il piccolo risparmiatore va protetto poverino ... mica vorrete che conservi i soldini sotto il mattone!
    b. partecipazioni qualificate ...entrano al 49.72% in b.i. - questo con le partecipazioni ci specula di mestiere e allora pagasse!

    - persone fisiche imprenditori e società di persone
    si prescinde dalla percentuale di qualificazione ma...
    a. in contabilità ordinaria ...esenti al 50.28% ( entrano in b.i. al 49.72% ) - visto che sei stato bravo ed hai uno straccio di bilancio in cui "immobilizzare" per un annetto le partecipazioni te la cavi con poco
    b. in contabilità semplificata... tassate al 100% - e se tu non vuoi manco pagare il commercialista che ti scarabocchia un bilancio ( pure falso andrebbe bene...) come faccio io a verificare che tu quei titoli non li hai fatti girare trenta volte- compra e vendi - compra e vendi - con ciò mostrando intenti speculativi che certo non meritano l'esenzione?

    - soggetti ires
    a. plusvalenze con requisiti pex ... esenti al 95% ( entrano in b.i. al 5% ma in realtà fiscalmente si opera una variazione in diminuzione posto che a bilancio è tutta contabilizzata ) - il soggetto ires non è il malato terminale ( quello è il socio quando percepisce gli utili ) e quindi - onde evitare - spiacevolissime doppie imposizioni le plusvalenze ed i dividendi vanno sostanzialmente detassati
    b. plusvalenze prive dei requisiti pex ( plusvalenze patrimoniali )...tassate al 100% - eccone un'altro che fa compra e vendi - compra e vendi ... realizzando guadagni che altro che 27.50 di tassazione ires !

    soprassiedo sulla tassazione in ingresso delle plusvalenze realizzate su titoli off shore e non negoziati su mercati regolamentati e sul relativo interpello ...

    Sempre a giocare...il ricorso amore mio....

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      Paola scusa se approfitto della tua preparazione ma non ho ben capito la differenza che il tesauro fa tra adesione ai verbali di constatazione, adesione all'invito e accertamento con adesione... tu che sei dentro alla materia potresti spiegarmi meglio??? grazie in anticipo

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        ovviamente la domanda è estesa a chiunque voglia rispondere...

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          Mi (ci) suggerite un testo di contabilità per favore? Un libro non troppo tecnico o avanzato ma che parta dalle nozioni basilari per arrivare ad un accettabile livello di conoscenza.

          Grazie.

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            Originariamente inviato da laurapellegriniit Visualizza il messaggio
            Paola scusa se approfitto della tua preparazione ma non ho ben capito la differenza che il tesauro fa tra adesione ai verbali di constatazione, adesione all'invito e accertamento con adesione... tu che sei dentro alla materia potresti spiegarmi meglio??? grazie in anticipo

            Ciao Laura

            senti ...facciamo così ... io avrei l'esame ad inizi novembre e fino a quel momento chiederei di essere " esonerata dall'incarico" . Tu accumula tutti i dubbi e poi li vediamo tutti insieme. Tanto prima di febbraio non credo che andrete ai quiz.
            nec recisa recedit

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              Originariamente inviato da laurapellegriniit Visualizza il messaggio
              Paola scusa se approfitto della tua preparazione ma non ho ben capito la differenza che il tesauro fa tra adesione ai verbali di constatazione, adesione all'invito e accertamento con adesione... tu che sei dentro alla materia potresti spiegarmi meglio??? grazie in anticipo

              Cerco di spiegarti molto brevemente e in parole semplici (così come le ho capite io) le differenze tra questi tre istituti, poi l'iter procedurale lo trovi ben fatto sull'annuario del contribuente:

              -Adesione al PVC- Il contribuente riceve un PVC (dopo un iter istruttorio che penso conosci) che riguarda imposte dirette, iva, irap oppure contributi nel quale ci sono constatazioni di violazioni sostanziali ovvero redditi/compensi/ricavi non dichiarati, deduzioni/detrazioni non spettanti ecc. Il contribuente decide di aderire al PVC ovvero accetta ogni violazione del pvc così com'è (cioè integralmente) perché così ha la possibilità di pagare le sanzioni ad 1/8; se invece di fare così chiede all'ufficio un accertamento con adesione chiedendo una formulazione con lo scopo di ottenere una retifica, rischia 1) l'ufficio non è obbligato a convocarlo e se lo fa non è detto che l'ufficio accolga le giustificazioni del contribuente e 2) intanto le sanzioni si sono raddoppiate ad 1/4. E' quindi meglio aderire subito al pvc (entro 30 gr) pagare 1/8 e storia finita.


              -Adesione all' invito al contradditorio- spesso l'ufficio propone al contribuente un accertamento con adesione ed inizia l'iter procedurale mediante un invito al contradditorio. Però il contribuente, ricevuto l'invito, prima di arrivare al contradditorio dove le cose possono cambiare ma forse anche no se l'ufficio è irremovibile nella pretesa, ha la facoltà di aderire all'invito e di nuovo al contenuto integrale pagando il tutto o la prima rata entro il 15-o giorno antecedente alla data fissata per il contradditorio, cioè praticamente lui ricevuto l'invito deve solo pagare con sanzioni sempre ad 1/8, ad 1/8 proprio perché ha aderito senza chiedere alcuna la possibilità di alcuna rettifca o formulazione, lo scopo è proprio questo.

              - Accertamento con adesione- può essere proprosto dall'ufficio mediante l'invito al contradditorio che se non finisce come ho spiegato sopra continua in un contradditorio dove lui cerca di giustificare, l'ufficio accoglie/non accoglie; rettifica/non rettifica insomma alla fine si arriva o in un atto di adesione che non è altro che un atto d'imposizione sottoscrito per adesione dal contribuente e con questo atto si chiude l'iter, oppure il contribuente non aderisce vedrà arrivare l'avviso di accertamento.
              Se invece è il contribuente a richiedere un accertamento con adesione (concordato): lo può fare sia prima dell'arrivo dell'avviso ovvero dopo una verifica, sia se gli è arrivato l'avviso. Lo scopo è sempre quello di cercare di abbassare la pretesa, e questo l'ufficio lo fa solo se ci sono le giustificazioni idonee da parte del contribuente altrimenti sai bene che il rapporto d'imposta non è disponibile. N.B. Se la richeista del contribuente viene fata prima della notifica di un avviso di accertamento, come ho detto sopra l'ufficio non è obbligato a convocare al contradditorio, il contribuente allora attende l'avviso e di nuovo richiede accert. con adesione e allora l'ufficio è obbligato a convocarlo. Nell'accert. con ades. sanzioni sono ad 1/4.


              Per tutto il resto leggi l'annuario

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                Originariamente inviato da Grace80 Visualizza il messaggio
                Cerco di spiegarti molto brevemente e in parole semplici (così come le ho capite io) le differenze tra questi tre istituti, poi l'iter procedurale lo trovi ben fatto sull'annuario del contribuente:

                -Adesione al PVC- Il contribuente riceve un PVC (dopo un iter istruttorio che penso conosci) che riguarda imposte dirette, iva, irap oppure contributi nel quale ci sono constatazioni di violazioni sostanziali ovvero redditi/compensi/ricavi non dichiarati, deduzioni/detrazioni non spettanti ecc. Il contribuente decide di aderire al PVC ovvero accetta ogni violazione del pvc così com'è (cioè integralmente) perché così ha la possibilità di pagare le sanzioni ad 1/8; se invece di fare così chiede all'ufficio un accertamento con adesione chiedendo una formulazione con lo scopo di ottenere una retifica, rischia 1) l'ufficio non è obbligato a convocarlo e se lo fa non è detto che l'ufficio accolga le giustificazioni del contribuente e 2) intanto le sanzioni si sono raddoppiate ad 1/4. E' quindi meglio aderire subito al pvc (entro 30 gr) pagare 1/8 e storia finita.


                -Adesione all' invito al contradditorio- spesso l'ufficio propone al contribuente un accertamento con adesione ed inizia l'iter procedurale mediante un invito al contradditorio. Però il contribuente, ricevuto l'invito, prima di arrivare al contradditorio dove le cose possono cambiare ma forse anche no se l'ufficio è irremovibile nella pretesa, ha la facoltà di aderire all'invito e di nuovo al contenuto integrale pagando il tutto o la prima rata entro il 15-o giorno antecedente alla data fissata per il contradditorio, cioè praticamente lui ricevuto l'invito deve solo pagare con sanzioni sempre ad 1/8, ad 1/8 proprio perché ha aderito senza chiedere alcuna la possibilità di alcuna rettifca o formulazione, lo scopo è proprio questo.

                - Accertamento con adesione- può essere proprosto dall'ufficio mediante l'invito al contradditorio che se non finisce come ho spiegato sopra continua in un contradditorio dove lui cerca di giustificare, l'ufficio accoglie/non accoglie; rettifica/non rettifica insomma alla fine si arriva o in un atto di adesione che non è altro che un atto d'imposizione sottoscrito per adesione dal contribuente e con questo atto si chiude l'iter, oppure il contribuente non aderisce vedrà arrivare l'avviso di accertamento.
                Se invece è il contribuente a richiedere un accertamento con adesione (concordato): lo può fare sia prima dell'arrivo dell'avviso ovvero dopo una verifica, sia se gli è arrivato l'avviso. Lo scopo è sempre quello di cercare di abbassare la pretesa, e questo l'ufficio lo fa solo se ci sono le giustificazioni idonee da parte del contribuente altrimenti sai bene che il rapporto d'imposta non è disponibile. N.B. Se la richeista del contribuente viene fata prima della notifica di un avviso di accertamento, come ho detto sopra l'ufficio non è obbligato a convocare al contradditorio, il contribuente allora attende l'avviso e di nuovo richiede accert. con adesione e allora l'ufficio è obbligato a convocarlo. Nell'accert. con ades. sanzioni sono ad 1/4.


                Per tutto il resto leggi l'annuario
                per il momento è + che sufficiente.... al MEF tributario è richiesto in maniera + generica... grazie mille...
                Per quanto riguarda Paola, mi raccomando conto sulle tue future delucidazioni...
                ciao ciao

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                  X Grace e Dario.Pallino
                  grazie mille per l'incoraggiamento e per la pazienza che avete nel rispondere alle mie domande

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                    ragazzi, ma ci sono novità in merito al concorso????

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                      Originariamente inviato da FranzK Visualizza il messaggio
                      Mi (ci) suggerite un testo di contabilità per favore? Un libro non troppo tecnico o avanzato ma che parta dalle nozioni basilari per arrivare ad un accettabile livello di conoscenza.

                      Grazie.
                      Reitero...

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                      Sto operando...
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