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Concorso 2010??????

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    Originariamente inviato da concorsista79 Visualizza il messaggio
    ragazzi, ma ci sono novità in merito al concorso????
    nella discussione "inizio prova orale" più di una persona ha detto che gira voce che il concorso esca il 27 settembre e sarà per massimo 500 posti...tale voce però non è ancora confermata!
    che dire...aspettiamo come al solito!!!!

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      Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
      Veramente ci sarebbe anche la "variabile" paradisi fiscali come luogo di realizzazione della plusvalenza connessa alla eventuale negoziazione su mercati regolamentati ...

      In secondo luogo il fatto che tu ( o altri ) non capisca non significa certamente che noi si faccia confusione o che la disciplina sia "farraginosa"

      la cosa non è così complicata come sembra ( a te ):

      - persone fisiche non imprenditori
      a. partecipazioni non qualificate ... tassazione sostitutiva al 12.50% adottando uno dei tre regimi della dichiarazione , del riaparmio amministrato o del risparmio gestito che sostanzialmente si differenziano solo in relazione alla imputazione temporale del provento ( sul maturato o sul realizzato ) ed in relazione alla necessità o meno di evidenziare in dichiarazione la plusvalenza - il piccolo risparmiatore va protetto poverino ... mica vorrete che conservi i soldini sotto il mattone!
      b. partecipazioni qualificate ...entrano al 49.72% in b.i. - questo con le partecipazioni ci specula di mestiere e allora pagasse!

      - persone fisiche imprenditori e società di persone
      si prescinde dalla percentuale di qualificazione ma...
      a. in contabilità ordinaria ...esenti al 50.28% ( entrano in b.i. al 49.72% ) - visto che sei stato bravo ed hai uno straccio di bilancio in cui "immobilizzare" per un annetto le partecipazioni te la cavi con poco
      b. in contabilità semplificata... tassate al 100% - e se tu non vuoi manco pagare il commercialista che ti scarabocchia un bilancio ( pure falso andrebbe bene...) come faccio io a verificare che tu quei titoli non li hai fatti girare trenta volte- compra e vendi - compra e vendi - con ciò mostrando intenti speculativi che certo non meritano l'esenzione?

      - soggetti ires
      a. plusvalenze con requisiti pex ... esenti al 95% ( entrano in b.i. al 5% ma in realtà fiscalmente si opera una variazione in diminuzione posto che a bilancio è tutta contabilizzata ) - il soggetto ires non è il malato terminale ( quello è il socio quando percepisce gli utili ) e quindi - onde evitare - spiacevolissime doppie imposizioni le plusvalenze ed i dividendi vanno sostanzialmente detassati
      b. plusvalenze prive dei requisiti pex ( plusvalenze patrimoniali )...tassate al 100% - eccone un'altro che fa compra e vendi - compra e vendi ... realizzando guadagni che altro che 27.50 di tassazione ires !

      soprassiedo sulla tassazione in ingresso delle plusvalenze realizzate su titoli off shore e non negoziati su mercati regolamentati e sul relativo interpello ...
      ciao Paola, sei stata chiarissima, meglio di un libro.

      scusa se approfitto, ma ho un solo dubbio: la tua spiegazione si applica:

      - ai redditi da capitale: interessi, utili e proventi derivanti dall'impiego di un capitale (tra cui, ad
      esempio, gli interessi bancari e i dividendi azionari) con esclusione di quelli che possono
      generare sia guadagni che perdite in relazione a eventi incerti.

      - ai redditi diversi di natura finanziaria: plusvalenze derivanti da atti di negoziazione di titoli (i
      cosiddetti guadagni di capitale o capital gains) o da rimborso degli stessi e i proventi aleatori.

      cioè voglio dire si applica solo ai redditi da capitale o solo ai redditi diversi di natura finanziaria o a entrambi ?

      grazie ma ho una tale confusione in testa !

      beninteso si accettano risposte da chiunque

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        Originariamente inviato da Grace80 Visualizza il messaggio
        Cerco di spiegarti molto brevemente e in parole semplici (così come le ho capite io) le differenze tra questi tre istituti, poi l'iter procedurale lo trovi ben fatto sull'annuario del contribuente:

        -Adesione al PVC- Il contribuente riceve un PVC (dopo un iter istruttorio che penso conosci) che riguarda imposte dirette, iva, irap oppure contributi nel quale ci sono constatazioni di violazioni sostanziali ovvero redditi/compensi/ricavi non dichiarati, deduzioni/detrazioni non spettanti ecc. Il contribuente decide di aderire al PVC ovvero accetta ogni violazione del pvc così com'è (cioè integralmente) perché così ha la possibilità di pagare le sanzioni ad 1/8; se invece di fare così chiede all'ufficio un accertamento con adesione chiedendo una formulazione con lo scopo di ottenere una retifica, rischia 1) l'ufficio non è obbligato a convocarlo e se lo fa non è detto che l'ufficio accolga le giustificazioni del contribuente e 2) intanto le sanzioni si sono raddoppiate ad 1/4. E' quindi meglio aderire subito al pvc (entro 30 gr) pagare 1/8 e storia finita.


        -Adesione all' invito al contradditorio- spesso l'ufficio propone al contribuente un accertamento con adesione ed inizia l'iter procedurale mediante un invito al contradditorio. Però il contribuente, ricevuto l'invito, prima di arrivare al contradditorio dove le cose possono cambiare ma forse anche no se l'ufficio è irremovibile nella pretesa, ha la facoltà di aderire all'invito e di nuovo al contenuto integrale pagando il tutto o la prima rata entro il 15-o giorno antecedente alla data fissata per il contradditorio, cioè praticamente lui ricevuto l'invito deve solo pagare con sanzioni sempre ad 1/8, ad 1/8 proprio perché ha aderito senza chiedere alcuna la possibilità di alcuna rettifca o formulazione, lo scopo è proprio questo.

        - Accertamento con adesione- può essere proprosto dall'ufficio mediante l'invito al contradditorio che se non finisce come ho spiegato sopra continua in un contradditorio dove lui cerca di giustificare, l'ufficio accoglie/non accoglie; rettifica/non rettifica insomma alla fine si arriva o in un atto di adesione che non è altro che un atto d'imposizione sottoscrito per adesione dal contribuente e con questo atto si chiude l'iter, oppure il contribuente non aderisce vedrà arrivare l'avviso di accertamento.
        Se invece è il contribuente a richiedere un accertamento con adesione (concordato): lo può fare sia prima dell'arrivo dell'avviso ovvero dopo una verifica, sia se gli è arrivato l'avviso. Lo scopo è sempre quello di cercare di abbassare la pretesa, e questo l'ufficio lo fa solo se ci sono le giustificazioni idonee da parte del contribuente altrimenti sai bene che il rapporto d'imposta non è disponibile. N.B. Se la richeista del contribuente viene fata prima della notifica di un avviso di accertamento, come ho detto sopra l'ufficio non è obbligato a convocare al contradditorio, il contribuente allora attende l'avviso e di nuovo richiede accert. con adesione e allora l'ufficio è obbligato a convocarlo. Nell'accert. con ades. sanzioni sono ad 1/4.


        Per tutto il resto leggi l'annuario
        hai illustrato il tt perfettamente!!! unica digressione sul primo punto:
        il contribuente può presentare le sue osservazioni e memoria difensive, nnkè richieste all'ufficio già al pvc entro 60 gg (ex art.12 co.7 statuto del contribuente) dp il rilascio copia del verbale di chiusura delle operazioni di controllo e fino a scadenza di tale termine l'ufficio nn può emettere avviso di accertamento! (salvo urgenze), si tratta di pre- contraddittorio che è possibile istaurare in tale fase, inoltre l'ufficio è cmq tenuto a valutare le "giustificazioni", pena la nullità dell'avviso, superando in tal md l'eventuale facoltatività dell'ufficio alla convocazione nell'accertamento cn adesione. sent. cpt milano del 24/04/2009 n. 233

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          Originariamente inviato da dario.pallino Visualizza il messaggio
          hai illustrato il tt perfettamente!!! unica digressione sul primo punto:
          il contribuente può presentare le sue osservazioni e memoria difensive, nnkè richieste all'ufficio già al pvc entro 60 gg (ex art.12 co.7 statuto del contribuente) dp il rilascio copia del verbale di chiusura delle operazioni di controllo e fino a scadenza di tale termine l'ufficio nn può emettere avviso di accertamento! (salvo urgenze), si tratta di pre- contraddittorio che è possibile istaurare in tale fase, inoltre l'ufficio è cmq tenuto a valutare le "giustificazioni", pena la nullità dell'avviso, superando in tal md l'eventuale facoltatività dell'ufficio alla convocazione nell'accertamento cn adesione. sent. cpt milano del 24/04/2009 n. 233

          Ma certo, il contribuente ha una marea di scelte, può anche non fare nulla , ma ( e di questo istituto stavamo parlando) se vuole aderire al PVC con il beneficio delle sanzioni ad 1/8 deve aderire entro 30 gr e senza rompere oltre l'ufficio con le sopramenzionate memorie diffensive perché se lo fa, peggio per lui! Ho reso l'idea??

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            ......e allora aspettiamo.
            per quanto riguarda le disquisizioni sulle domande di cui alle pagine immediatamente precedenti, non vedo perchè le ponete in questa sezione, che è dedicata ad un concorso che non si sa neppure se uscirà. Ci fate mettere paura con la Vostra preparazione!
            Originariamente inviato da gaga_82 Visualizza il messaggio
            nella discussione "inizio prova orale" più di una persona ha detto che gira voce che il concorso esca il 27 settembre e sarà per massimo 500 posti...tale voce però non è ancora confermata!
            che dire...aspettiamo come al solito!!!!

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              Originariamente inviato da marchetto Visualizza il messaggio
              ......e allora aspettiamo.
              per quanto riguarda le disquisizioni sulle domande di cui alle pagine immediatamente precedenti, non vedo perchè le ponete in questa sezione, che è dedicata ad un concorso che non si sa neppure se uscirà. Ci fate mettere paura con la Vostra preparazione!
              perchè qualcuno nell'attesa del concorso sta già studiando.... e poi mi sembra molto + costruttivo parlare delle materie del concorso piuttosto che scrivere solo cavolate come è stato fatto per parecchio tempo...

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                Originariamente inviato da laurapellegriniit Visualizza il messaggio
                perchè qualcuno nell'attesa del concorso sta già studiando.... e poi mi sembra molto + costruttivo parlare delle materie del concorso piuttosto che scrivere solo cavolate come è stato fatto per parecchio tempo...
                qualcuno sa rispondere alla mia domanda (l'esauriente spiegazione di paola si applica ai dividendi, ai capital gain o a entrambi)?

                help me, è importante

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                  mi risulta che il trattamento dei dividenti sia identico alle plusvalenze nel caso di persone fisiche non imprenditori, imprenditori e soc.di persone. Per i soggetti ires sono sempre esenti al 95% (al fine di evitare/attenuare la doppia imposizione dovuta all'abolizione del credito d'imposta)... ovviamente chiedo conferma a Paola..

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                    Originariamente inviato da Nostos Visualizza il messaggio
                    qualcuno sa rispondere alla mia domanda (l'esauriente spiegazione di paola si applica ai dividendi, ai capital gain o a entrambi)?

                    help me, è importante
                    nn so se ho ben capito la tua dmd, cmq:
                    1) Le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazioni e i capital gains chenon siano stati conseguiti nell’esercizio di impresa, arte o professione, o di lavoro dipendente, sono considerati redditi diversi.
                    Tali plusvalenze vanno dichiarate nel quadro RT del modello UNICO;
                    2) nn rientrano nella disciplina del capital gain: la donazione,la successione, gli atti di riporto su azioni/quote, il concambio di azioni/quote in dipendenza di fusione o scissione, rimborso di azioni o quote per recesso del socio, esclusione del socio, liquidazione della societa;
                    3) le attività ke si configurano cm capital gain nn vanno dichiarati x ki si avvale del regime risparmio amministrato e risparmio gestito;
                    4) x tt ciò ke nn ricade nei punti precedenti segue la disciplina indicata da paola.
                    xtnt x utili e plus, il tipo di tassazione, si atteggia a secondo dei tipi di soggetti e se qualificata si/no, nnkè degli istituti alternativi derivanti dalla pex, dallo scudo fiscale e rivalutazioni partecipazioni.
                    tra gli strumenti finanziari vanno distinti le obbligazioni, e/o cmq i titoli di debito da cui derivano corresponsioni di interessi, cedole, nnkè le plus, qst solitamente ricadono nelle forme del risparmio amministrato/gestito salvo opzione.
                    cmq è mgl ke utilizzi un qlk manuale x una disamina + analitica, anke xkè io nn sn così preciso cm paola

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                      Originariamente inviato da FranzK Visualizza il messaggio
                      Reitero...
                      ...il simone36, x avere una infarinatura è ottimo.
                      buona impastata!
                      salut.

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