Ragazzi scusate, ho avuto una settimana un po' caotica, chi mi ragguaglia sulla situazione? Ho letto qualche pagina e mi pare d'aver capito che gli emendamenti non sono passati, vero?
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Concorso 2010??????
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Originariamente inviato da Elgar Visualizza il messaggioRagazzi scusate, ho avuto una settimana un po' caotica, chi mi ragguaglia sulla situazione? Ho letto qualche pagina e mi pare d'aver capito che gli emendamenti non sono passati, vero?
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Originariamente inviato da gaga_82 Visualizza il messaggiosono stati ritirati...non sono proprio passati al vaglio della commissione...per il nuovo concorso non si sa niente di più di quanto detto dal Dott. Elia la settimana scorsa alla sottoscritta...il concorso ci sarà ma non si sanno i tempi...
Vabbè il libro di tributario non lo vendo più.
Grazie Gaga.
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Originariamente inviato da pitakro Visualizza il messaggiola mia sfera di cristallo? questa:
"Sono altresì ritirati gli emendamenti 2.2000, 2.6, 2.24, 2.29 (testo 2), nonché l'emendamento 2.8, fatto proprio dal senatore PARDI (IdV), il quale osserva che, in ogni caso, appare incongruo prevedere nuove procedure concorsuali per assumere personale presso le agenzie fiscali, quando si potrebbe proficuamente attingere alle graduatorie dei concorsi già espletati, con un notevole risparmio di costi.
Il sottosegretario GIORGETTI osserva in proposito che il Governo sta approfondendo la questione, ma che, al momento, non è possibile risolverla nel senso indicato dall'emendamento del senatore Pardi."
studiate gente, studiate....
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Originariamente inviato da archimede pitagorico Visualizza il messaggioma quando tu scrivi: "studiate gente, studiate..." che cosa intendi?
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Emendamento del governo interamente sostitutivo dell’art. 1 del ddl di conversione del dl 194/2009 - Milleproroghe
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
§ Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
§ Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 5 dell'articolo 1, del comma 4 dell'articolo 3, del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.
§ La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, n. 194.
All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
§ ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
§ alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.
8-ter. Per la presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato
articolo 74, comma 4, terzo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della Protezione Civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della Polizia Penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia Italiana del Farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma I, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui all'articolo 17, comma 7 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2009 n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni da effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri".
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente».
Risulta, pertanto,che i Ministeri, comprese le Agenzie fiscali, devono procedere entrro il 30 giugno 2010 ad riduzione delle piante organche aggiuntiva a quella già operata per effetto dell'art. 74 del fl 112/2008.
Rebus sic stantibus, andrebbe chiesto al Dr. Elia, da parte di chi conosce il suo indirizzo, se il bando 2010 ci sarà ancora oppure no!.
Solo cos' si può sapere qualcosa di concreto e decidere se continuare oppure a no a prepararsi per questo fantomatico concorso 20101
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Originariamente inviato da pinoalfa25 Visualizza il messaggioEmendamento del governo interamente sostitutivo dell’art. 1 del ddl di conversione del dl 194/2009 - Milleproroghe
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
§ Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
§ Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 5 dell'articolo 1, del comma 4 dell'articolo 3, del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.
§ La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, n. 194.
All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
§ ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
§ alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.
8-ter. Per la presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato
articolo 74, comma 4, terzo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della Protezione Civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della Polizia Penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia Italiana del Farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma I, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui all'articolo 17, comma 7 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2009 n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni da effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri".
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente».
Risulta, pertanto,che i Ministeri, comprese le Agenzie fiscali, devono procedere entrro il 30 giugno 2010 ad riduzione delle piante organche aggiuntiva a quella già operata per effetto dell'art. 74 del fl 112/2008.
Rebus sic stantibus, andrebbe chiesto al Dr. Elia, da parte di chi conosce il suo indirizzo, se il bando 2010 ci sarà ancora oppure no!.
Solo cos' si può sapere qualcosa di concreto e decidere se continuare oppure a no a prepararsi per questo fantomatico concorso 20101
cmq l'email del Dott. Elia è questa Pasquale.Elia@agenziaentrate.it ...
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Originariamente inviato da pinoalfa25 Visualizza il messaggioEmendamento del governo interamente sostitutivo dell’art. 1 del ddl di conversione del dl 194/2009 - Milleproroghe
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
§ Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
§ Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 5 dell'articolo 1, del comma 4 dell'articolo 3, del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.
§ La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, n. 194.
All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
§ ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
§ alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.
8-ter. Per la presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato
articolo 74, comma 4, terzo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della Protezione Civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della Polizia Penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia Italiana del Farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma I, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui all'articolo 17, comma 7 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2009 n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni da effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri".
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente».
Risulta, pertanto,che i Ministeri, comprese le Agenzie fiscali, devono procedere entrro il 30 giugno 2010 ad riduzione delle piante organche aggiuntiva a quella già operata per effetto dell'art. 74 del fl 112/2008.
Rebus sic stantibus, andrebbe chiesto al Dr. Elia, da parte di chi conosce il suo indirizzo, se il bando 2010 ci sarà ancora oppure no!.
Solo cos' si può sapere qualcosa di concreto e decidere se continuare oppure a no a prepararsi per questo fantomatico concorso 20101
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Originariamente inviato da raffi721 Visualizza il messaggiola PA può fare quello che vuole ...
studia che ne hai di strada da fare almeno in diritto amministrativo!
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Originariamente inviato da gaga_82 Visualizza il messaggionon ho capito una cosa...questo emendamento è passato?? odio gli emendamenti!!!!!
cmq l'email del Dott. Elia è questa Pasquale.Elia@agenziaentrate.it ...
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