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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    L’aumento al 26 per cento riguarda anche i redditi diversi di naturafinanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate dicui alla lettera c) dell’articolo 67 del TUIR. Tali plusvalenze, infatti, non sono sottoposte ad imposta sostitutiva dal momento che le stesse concorrono alladeterminazione del reddito complessivo dei percettori nella misura del 49,72 percento3del loro ammontare.
    Grande!
    Quindi se specifica che quelle derivanti da cessione di partecipazioni qualificate non sono sottoposte ad imposta sostitutiva, significa che le altre sono soggette a imposta sostitutiva.
    Giusto?
    Rol, quanta pazienza che hai! Ti ringrazio infinitamente!

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      Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggio
      Ok B! Tizio decide di dare in uso gratuito un fabbricato a suo fratello. Qual'è la base imponibile ai fini IRPEF?
      A) valore catastale
      B) rendita catastale rivalutata del 5% e aumentata di 1/3
      C) rendita catastale rivalutata del 5%

      cmq questa non è c. sono ipersicura. sui comodati ora paghi imu a meno che non sia nello stesso comune. allora paghi irpef. iper iper sicura

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        L’aumento al 26 per cento riguarda anche i redditi diversi di naturafinanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate dicui alla lettera c) dell’articolo 67 del TUIR. Tali plusvalenze, infatti, non sonosottoposte ad imposta sostitutiva dal momento che le stesse concorrono alladeterminazione del reddito complessivo dei percettori nella misura del 49,72 percento3del loro ammontare.
        Cerco di ricapitolare su alcune cose:
        - redditi da capitale (interessi sui mutui, depositi e c/c) non conseguiti nell'esercizio dell'impresa: sono soggetti a ritenuta alla fonte nella misura del 26% e quindi non concorrono a formare la base imponibile;
        - plusvalenze (capital gain) derivati da cessione di partecipazioni qualificate: concorrono a formare la base imponibile per il 49,72% del loro ammontare
        - plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate : sono assoggettate nel loro totale ammontare a ritenuta alla fonte pari al 26% e quindi non concorrono a formare la base imponibile.
        E' corretto?

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          ragazzi
          ho fatto una simulazione gratuita in 10 minuti da 60 quiz ho totalizzato 45/60
          ho azzeccato questa ma ne ignoro la ratio

          Un professionista ha effettuato nel 2004, con la sua attività, il 70% delle operazioni in regime di esenzione ex art. 10 d.P.R. 633/72. Liquidando l’IVA del primo mese del 2005 quanto deve versare il 16 febbraio?
          ACon IVA sulle prestazioni servizi gennaio 2005 = 500 € e totale IVA sugli acquisti gennaio 2005 = 900 €: niente, è a credito di 130 €
          BCon IVA sulle prestazioni servizi gennaio 2005 = 500 € e totale IVA sugli acquisti gennaio 2005 = 900 €: niente, è a credito di 400 €
          ►CCon IVA sulle prestazioni servizi gennaio 2005 = 500 € e totale IVA sugli acquisti gennaio 2005 = 900 €: è a debito di 230 €
          Qualcuno me la puo spiegare?
          grazie
          mich

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            Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
            cmq questa non è c. sono ipersicura. sui comodati ora paghi imu a meno che non sia nello stesso comune. allora paghi irpef. iper iper sicura
            io invece direi c
            dove sbaglio?????
            mich

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              Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggio
              ragazzi
              ho fatto una simulazione gratuita in 10 minuti da 60 quiz ho totalizzato 45/60
              ho azzeccato questa ma ne ignoro la ratio

              Un professionista ha effettuato nel 2004, con la sua attività, il 70% delle operazioni in regime di esenzione ex art. 10 d.P.R. 633/72. Liquidando l’IVA del primo mese del 2005 quanto deve versare il 16 febbraio?
              ACon IVA sulle prestazioni servizi gennaio 2005 = 500 € e totale IVA sugli acquisti gennaio 2005 = 900 €: niente, è a credito di 130 €
              BCon IVA sulle prestazioni servizi gennaio 2005 = 500 € e totale IVA sugli acquisti gennaio 2005 = 900 €: niente, è a credito di 400 €
              ►CCon IVA sulle prestazioni servizi gennaio 2005 = 500 € e totale IVA sugli acquisti gennaio 2005 = 900 €: è a debito di 230 €
              Qualcuno me la puo spiegare?
              grazie
              mich
              900 x 30%(percentuale di non esenzione) = 270 (iva a credito)
              Iva a debito - Iva a credito
              500 - 270 = 230 (iva da pagare)

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                Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggio
                io invece direi c
                dove sbaglio?????
                mich
                Va bene la C. Almeno nella griglia della risposte ho quella risposta.
                Ultima modifica di MO88; 08-06-2015, 17:12.

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                  Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggio
                  900 x 30%(percentuale di non esenzione) = 270 (iva a credito)
                  Iva a debito - Iva a credito
                  500 - 270 = 230 (iva da pagare)
                  grazie mille Mo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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                    Quiz di contabilita con soluzioni
                    File allegati

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                      Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggio
                      Va bene la C. Almeno nella griglia della risposte ho quella risposta.
                      E' cambiata Mo sono sicura. Poi fai come vuoi ci mancherebbe

                      La sostituzione IMU / IRPEF si applica , in generale, relativamente agli immobili non locati e a quelli tenuti a disposizione, concessi in comodato ovvero utilizzati, da un lavoratore autonomo / imprenditore individuale, ad uso promiscuo.
                      Pertanto tali redditi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo e non sono assoggettati ad IRPEF.

                      Tale effetto sostitutivo si verifica inoltre anche con riguardo alle seguenti unità immobiliari: abitazione principale “di lusso” (categorie catastali A/1, A/8 e A/9); ulteriori pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7; abitazione principale per cui è dovuta la “Mini IMU”. In tali casi l’IMU sostituisce l’IRPEF per cui la rendita catastale di tali fabbricati non concorre alla formazione della base imponibile come avviene per gli immobili non locati.

                      Con riferimento all’ unità immobiliare non locata nel medesimo Comune dell’abitazione principale la Finanziaria 2014 così dispone: “… il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria,concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento”.

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