Originariamente inviato da Siddharta_82
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Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggioun sacco di gente brava non ha passato la prima.. sono d'accordo con sancho quando dice che questi quiz non misurano un bel niente.. non ti preoccupare cmq ho comprato anch'io il libro della edises coi quiz ora me li faccio... GRAZIE!!!
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Originariamente inviato da roberto83 Visualizza il messaggiosi commentate e risolte
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioti sei piegata benissimo....
so io che non capisco........
Allora.....Da una certa data Dividendi e capital gain percepiti relativi a partecipazioni non qualificate modificano l'aliquota percentuale non più al 20 a al 26%
Quindi per I Dividendi..gli utili percepiti da persone fisiche fuori dall'attività d'impresa (quindi anche società semplici e soggetti esenti Ires), perchè in tutti gli altri casi non vi è imposta sostitutiva /ritenuta a titolo d'imposta ed il dividendo o provento entra a far parte del REDDITO D'IMPRESA.
ITA: Quello che va ad imposta sostitutiva/ritenuta a titolo d'imposta non va in dichiarazione...giusto?
ps: perchè hai ripostato il link?
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vuoi la soluzione di quello precedente? alcune soluzioni sono brevi altre sono spiegazioni di mezza pagina comunque posso postari quelle più insidiose perchè alcune sono facili Es. differenza tra deduzione e detrazione; differenza tra imposta e tassa; differenza tra responsabile d'imposta e sotituto d'impostae ecc..
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allora sancho io la capisco così:
IL REGIME DICHIARATIVO da la possibilità di versare l'imposta sostitutiva IN SEDE DI UNICO (no ritenuta) ti posto di seguito le istruzioni dell'unico 2015
QUADRO RT-
Plusvalenz
e di natura finanziaria
Questo quadro deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di , partecipazioni non qualificate, partecipazioni qua-
lificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c)-bis a c)-quinquies.
Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies),
del TUIR,
deve
essere utilizzato il codice tributo “1100”.
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