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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    si si...sempre sostituiva...................
    Grazie mille a Rol e a tutti gli intervenuti.
    Anche io avevo avuto lo stesso dubbio di Mo e rileggendo il testo avevo capito che per i dividendi fosse ritenuta, ma mi fido ciecamente di Rol.
    Dividendi da partecipazioni non qualificate e plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate: imposta sostitutiva al 26%.
    Regimi:
    dichiarativo : autoliquidata in dichiarazione
    risparmio amministrato: imposta applicata dall'intermediario su ogni singola plusvalenza
    riosparmio gestito: imposta applicata dall'intermediario sul risultato della gestione.
    Grazie ancora!

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      Anch'io ci tengo a ringraziarvi tutti, discussione utilissima!

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        Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggio
        Grazie mille ROL!
        X Alsiride: Il libro che stai studiando va bene, imposta sostitutiva dal 20 al 26, il resto invariato.
        Grazie al cielo!
        Ma soprattutto grazie a te e a ROL!

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          Le tipologie di regolamento (sto facendo amministrativo, fonti secondarie) esecutivo, attuativo/integrativo, indipendenti, di organizzazione, di delegificazione e di riordino sono tipologie dei regolamenti secondari in generale o solo dei regolamenti governativi? Nella parte di tributario le colloca solo nelle governative, richiamando l 'art 17 della L.400/1988, nella parte di amministrativo mi parla di queste tipologie in senso generale e non collegate solo alle governative..mi illuminate?

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            ragazzi,
            vi segnalo la possibilita di simulare i quiz per la prova tecbnica su concorsando fb banca dati di piu di 12000 mila quiz su tutte le 8 materie
            unica avvertenza cercate di simulare durante la mattina perche nel pomeriggio il sito si intasa!!!!!!!!!!!!!!!!

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              siddd è il caos hai ragione...a noi serviva MO e PO come per mettere ordine vi riporto quello che ho trovato

              PEX

              •Fino all’anno 2003 (riforma dell’imposizione del reddito delle società) era tassato in capo al socio sia il dividendo, sia il capital gain, cioè la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione.

              •Con l’introduzione dell’IRES (imposta sul reddito della società) si è voluto concentrare la tassazione in capo alla società, prevedendo un sistema di esenzione,(esclusione per i dividendi) seppure parziale, sia dei dividendi che delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni societarie. In sostanza, si è voluto considerare neutrali, da un punto di vista fiscale, tutte le manifestazioni reddituali successive alla produzione del reddito della società di capitali.

              Il regime pex---(se il soggetto che detiene partecipazione in regime d'impresa)....


              · è un soggetto Ires, la percentuale è del 95%
              · è un soggetto Irpef, la percentuale è del 50,28%.



              Requisiti previsti dagli articoli 87 e 58 del Tuir per l’applicazione del regime di participation exemption.



              · --> due “requisiti soggettivi”, in quanto riguardano lo status del soggetto che detiene la partecipazione e vanno quindi verificati in capo alla società partecipante;
              · --> due “requisiti oggettivi” perché riguardano la società della quale si detengono le partecipazioni: tali requisiti, pertanto, devono essere verificati in capo alla società controllata.





              NB: (Se però dalla cessione emerge una minusvalenza, questa è totalmente indeducibile per i soggetti Ires, mentre per quelli Irpef è indeducibile nella misura del 50,28%.)


              Affinché una partecipazione possa fruire del regime PEX, come detto, deve soddisfare una serie di requisiti:



              I quattro requisiti sono:


              1. l’ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione(c.d.holding period)
              Si tratta di un
              periodo minimo di possesso che esclude a priori dalla possibilità di avvalersi della participation exemptionnel primo anno di vita per i soggetti di nuova costituzione
              2. l’iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso
              Il requisito dell’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie deve essere verificato nel
              primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Nel caso di società di persone l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie deve risultare daelementi certi e precisi della contabilità, mentre sono esclusi a priori da tale regime i soggetti in contabilità semplificata per la mancata soddisfazione del requisito in commento.
              3. la residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata
              Le partecipazioni non devono essere relative ad una società residente in uno degli stati individuati dal DM 21.11.2001, salvo la dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui essi sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. Il requisito della residenza fiscale della società partecipata deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo,
              sin dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.
              4. l’esercizio da parte della società partecipata di un'attività commerciale o industriale
              Affinché una partecipazione ceduta origini plusvalenze parzialmente esenti è necessario che la società partecipata
              svolga un'attività commerciale, secondo la definizione dell’art. 55 del Tuir, dall’inizio del terzo periodo antecedente al realizzo. Senza possibilità di prova contraria è ritenuta non commerciale l'attività delle società immobiliari il cui patrimonio netto è costituito prevalentemente da immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.



              Per le persone fisiche che non svolgono attività di impresa l’esenzione è subordinata alla distinzione tra partecipazione “qualificata” e partecipazione “non qualificata”.

              •Sono “qualificate” le partecipazioni che rappresentano oltre il 2 o il 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero oltre il 5 o 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli quotati o di altri titoli. Le partecipazioni di entità inferiore a queste percentuali si considerano “non qualificate” (art. 67, co. 1, lett. c).

              •Se la partecipazione è “qualificata”, la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione è esente nella misura del 50,28% (art. 68, co. 3).

              •Se la partecipazione è “non qualificata”, sul capital gain si applica un’imposta sostitutiva del 26% (D.Lgs. 21/12/1997, n. 461). In questi casi la plusvalenza costituisce per la persona fisica un reddito diverso.

              •Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%, il contribuente può scegliere fra tre diversi regimi impositivi.

              1)Regime della dichiarazione: il contribuente ha l’obbligo di presentare la dichiarazione, determinare la plusvalenza e calcolare l’imposta sostitutiva.

              2)Regime del risparmio amministrato: il calcolo della base imponibile e dell’imposta sostitutiva competono all’intermendiario (banca, sim) presso il quale i titoli sono in custodia o in amministrazione. L’imposta sostitutiva è calcolata su ciascuna singola plusvalenza.

              3)Regime del risparmio gestito: la plusvalenza è calcolata e prelevata dall’intermediario che gestisce il patrimonio. L’imposta sostitutiva non è applicata sulla singola plusvalenza ma sull’intero risultato della gestione patrimoniale (differenza tra il valore del patrimonio all’inizio del periodo di imposta e valore finale).




              NB: Se i requisiti non sussistono le plusvalenze realizzate entreranno nel regime “ordinario” dell’articolo 86 e quindi saranno pienamente tassate

              . NB

              dividendi percepiti da persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni di natura qualificata nonché dei dividendi percepiti nell’ambito del regime d’impresa.

              A tali utili, infatti, continua ad applicarsi la tassazione in base alle aliquote IRPEF sulla parte imponibile (40 o 49,72 per cento, a seconda che gli utili siano stati prodotti, rispettivamente, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 o successivamente).

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                fu scritto (copiato) in questo modo barbaro...per le stringhe della prima prova...se dovevano allenà ahahahaahah

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                  x mo88

                  Quando si fanno le riforme le simmetrie nel sistema esistono fino a che gli orologi (tuttè e 4 ...:-) segnano la mezzanotte precisa....il giorno dopo l'entrata in vigore salta tutto...........

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                    cmq è un argomento difficile e che si è modificato tutto nell'ultima dichiarazione. (quella di questo periodo per capirci)
                    se non me l'avesse detto Rol io quelle al 26% non le avrei messe in dichiarazione nell RT e come potete ben vedere neanche quello che ha scritto questo articolo (non per niente parla di ritenute)

                    TASSAZIONE DEGLI UTILI PER LE SOCIETÀ RESIDENTI IN ITALIA

                    Il trattamento fiscale dei dividendi percepiti nel 2013 segue il principio di cassa e varia in presenza di possesso di partecipazione non qualificata o di partecipazione qualificata.

                    Partecipazione non qualificata
                    Si intende una partecipazione caratterizzata da una percentuale inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria e al 25% al capitale o patrimonio sociale (nel caso di società quotate le percentuali sono rispettivamente del 2% e del 5%).
                    Gli utili sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 20% (del 26%, dal 1° luglio 2014)e si applicasull’intero importo spettante ma, in tal caso, il socio è esonerato dal dichiarare in Unico tale reddito.

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                      cmq direi che ci siamo arrivati in fondo :P

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                      Sto operando...
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