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    dove sono i quiz di contabilità con soluzioni?

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      Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggio
      si .... rol confermi?
      Le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate e gli altri redditi diversi di natura finanziaria sono indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi e sugli stessi si applica l’imposta sostitutiva (regime dichiarativo disciplinato dall’art. 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461).
      L’imposta sostitutiva deve essere versata con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi.
      Per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, nonché per gli altri redditi diversi di natura finanziaria, in alternativa al regime dichiarativo, è prevista la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutivatramite intermediari abilitati, evitando in tal modo al contribuente la redazione della dichiarazione

      i 3 regimi vanno fatti............

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        x sid pag 138

        x roberto83
        ciao!!!!!

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          Le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate e gli altri redditi diversi di natura finanziaria sono indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi e sugli stessi si applica l’imposta sostitutiva (regime dichiarativo disciplinato dall’art. 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461).
          L’imposta sostitutiva deve essere versata con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi.
          Per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, nonché per gli altri redditi diversi di natura finanziaria, in alternativa al regime dichiarativo, è prevista la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutivatramite intermediari abilitati, evitando in tal modo al contribuente la redazione della dichiarazione

          i 3 regimi vanno fatti............
          por... vacc.... questa non la sapevo

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate e gli altri redditi diversi di natura finanziaria sono indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi e sugli stessi si applica l’imposta sostitutiva (regime dichiarativo disciplinato dall’art. 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461).
            L’imposta sostitutiva deve essere versata con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi.
            Per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, nonché per gli altri redditi diversi di natura finanziaria, in alternativa al regime dichiarativo, è prevista la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutivatramite intermediari abilitati, evitando in tal modo al contribuente la redazione della dichiarazione

            i 3 regimi vanno fatti............
            Quindi l'imposta sostitutiva è rimasta per le plusvalenze da cessioni di partecipazioni non qualificate (soggetti Irpef) mentre per i dividendi da partecipazioni non qualificate (no reddito d'impresa) è stata introdotta la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta? Ma non erano speculari i regimi per i dividendi e le plusvalenze? Avevo letto ritenuta alla fonte per entrambi (plusvalenze e dividendi).....
            Ultima modifica di MO88; 08-06-2015, 17:46.

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              Qualcuno mi sa rispondere?

              Se sono proprietaria di un immobile c.d di lusso pago l'IMU, la TASI o entrambe con determinati limiti???

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                Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
                Qualcuno mi sa rispondere?

                Se sono proprietaria di un immobile c.d di lusso pago l'IMU, la TASI o entrambe con determinati limiti???
                Entrambe anche se si tratta di abitazione principale (IMU + TASI).
                In tal caso i comuni hanno deliberato delle aliquote inferiori a quelle ordinarie!

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                  Originariamente inviato da Fedora Visualizza il messaggio
                  Cerco di ricapitolare su alcune cose:
                  - redditi da capitale (interessi sui mutui, depositi e c/c) non conseguiti nell'esercizio dell'impresa: sono soggetti a ritenuta alla fonte nella misura del 26% e quindi non concorrono a formare la base imponibile;
                  - plusvalenze (capital gain) derivati da cessione di partecipazioni qualificate: concorrono a formare la base imponibile per il 49,72% del loro ammontare
                  - plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate : sono assoggettate nel loro totale ammontare a ritenuta alla fonte pari al 26% e quindi non concorrono a formare la base imponibile.
                  E' corretto?
                  Per me questo è OK.

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                    Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggio
                    Quindi l'imposta sostitutiva è rimasta per le plusvalenze da cessioni di partecipazioni non qualificate (soggetti Irpef) mentre per i dividendi da partecipazioni non qualificate (no reddito d'impresa) è stata introdotta la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta? Ma non erano speculari i regimi per i dividendi e le plusvalenze? Avevo letto ritenuta alla fonte per entrambi (plusvalenze e dividendi).....

                    aspetta che vado a leggere sulle istruzioni di unico...anche se li ,poichè rivolto ai contribuenti potrebbero usare il termine atecnico....

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                      - plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate : sono assoggettate nel loro totale ammontare a ritenuta alla fonte pari al 26% e quindi non concorrono a formare la base imponibile..........................quindi sono assoggettato a ritenute ala fonte del 26% o ad imposta sostitutiva?

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