annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Seconda prova

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da Alsiride Visualizza il messaggio
    Grande!
    Quindi se specifica che quelle derivanti da cessione di partecipazioni qualificate non sono sottoposte ad imposta sostitutiva, significa che le altre sono soggette a imposta sostitutiva.
    Giusto?
    Rol, quanta pazienza che hai! Ti ringrazio infinitamente!

    Le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate e gli altri redditi diversi di natura finanziaria sono indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi e sugli stessi si applica l’imposta sostitutiva (regime dichiarativo disciplinato dall’art. 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461).
    L’imposta sostitutiva deve essere versata con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi.
    Per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, nonché per gli altri redditi diversi di natura finanziaria, in alternativa al regime dichiarativo, è prevista la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva tramite intermediari abilitati, evitando in tal modo al contribuente la redazione della dichiarazione

    i 3 regimi vanno fatti............

    Commenta


      Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
      E' cambiata Mo sono sicura. Poi fai come vuoi ci mancherebbe

      La sostituzione IMU / IRPEF si applica , in generale, relativamente agli immobili non locati e a quelli tenuti a disposizione, concessi in comodato ovvero utilizzati, da un lavoratore autonomo / imprenditore individuale, ad uso promiscuo.
      Pertanto tali redditi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo e non sono assoggettati ad IRPEF.

      ecco....ora posso :-)))


      Tale effetto sostitutivo si verifica inoltre anche con riguardo alle seguenti unità immobiliari: abitazione principale “di lusso” (categorie catastali A/1, A/8 e A/9); ulteriori pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7; abitazione principale per cui è dovuta la “Mini IMU”. In tali casi l’IMU sostituisce l’IRPEF per cui la rendita catastale di tali fabbricati non concorre alla formazione della base imponibile come avviene per gli immobili non locati.

      Con riferimento all’ unità immobiliare non locata nel medesimo Comune dell’abitazione principale la Finanziaria 2014 così dispone: “… il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria,concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento”.


      dovete studiare i rapporti IMU/IRPEF..............

      Commenta


        Originariamente inviato da Fedora Visualizza il messaggio
        Cerco di ricapitolare su alcune cose:
        - redditi da capitale (interessi sui mutui, depositi e c/c) non conseguiti nell'esercizio dell'impresa: sono soggetti a ritenuta alla fonte nella misura del 26% e quindi non concorrono a formare la base imponibile;
        - plusvalenze (capital gain) derivati da cessione di partecipazioni qualificate: concorrono a formare la base imponibile per il 49,72% del loro ammontare
        - plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate : sono assoggettate nel loro totale ammontare a ritenuta alla fonte pari al 26% e quindi non concorrono a formare la base imponibile.
        E' corretto?
        si .... rol confermi?

        Commenta


          Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggio
          Quiz di contabilita con soluzioni
          grazie miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiich

          Commenta


            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            dovete studiare i rapporti IMU/IRPEF..............
            ho sbagliato quindi?

            Commenta


              Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
              E' cambiata Mo sono sicura. Poi fai come vuoi ci mancherebbe

              La sostituzione IMU / IRPEF si applica , in generale, relativamente agli immobili non locati e a quelli tenuti a disposizione, concessi in comodato ovvero utilizzati, da un lavoratore autonomo / imprenditore individuale, ad uso promiscuo.
              Pertanto tali redditi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo e non sono assoggettati ad IRPEF.

              Tale effetto sostitutivo si verifica inoltre anche con riguardo alle seguenti unità immobiliari: abitazione principale “di lusso” (categorie catastali A/1, A/8 e A/9); ulteriori pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7; abitazione principale per cui è dovuta la “Mini IMU”. In tali casi l’IMU sostituisce l’IRPEF per cui la rendita catastale di tali fabbricati non concorre alla formazione della base imponibile come avviene per gli immobili non locati.

              Con riferimento all’ unità immobiliare non locata nel medesimo Comune dell’abitazione principale la Finanziaria 2014 così dispone: “… il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria,concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento”.
              Ok, Pomi! Perciò è la domanda in sé che non va bene, in quanto un fabbricato dato in uso gratuito ad un familiare compone la base inponibile IMU e non IRPEF. Evidentemente il quiz non era aggiornato.....

              Commenta


                Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
                grazie miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiich
                dove sono???

                Commenta


                  Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggio
                  Ok, Pomi! Perciò è la domanda in sé che non va bene, in quanto un fabbricato dato in uso gratuito ad un familiare compone la base inponibile IMU e non IRPEF. Evidentemente il quiz non era aggiornato.....
                  esatto

                  Commenta


                    Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggio
                    Ok, Pomi! Perciò è la domanda in sé che non va bene, in quanto un fabbricato dato in uso gratuito ad un familiare compone la base inponibile IMU e non IRPEF. Evidentemente il quiz non era aggiornato.....
                    infatti volevo scriverlo che il quiz mi sembrava un po' datato

                    Commenta


                      Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
                      E' cambiata Mo sono sicura. Poi fai come vuoi ci mancherebbe

                      La sostituzione IMU / IRPEF si applica , in generale, relativamente agli immobili non locati e a quelli tenuti a disposizione, concessi in comodato ovvero utilizzati, da un lavoratore autonomo / imprenditore individuale, ad uso promiscuo.
                      Pertanto tali redditi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo e non sono assoggettati ad IRPEF.

                      Tale effetto sostitutivo si verifica inoltre anche con riguardo alle seguenti unità immobiliari: abitazione principale “di lusso” (categorie catastali A/1, A/8 e A/9); ulteriori pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7; abitazione principale per cui è dovuta la “Mini IMU”. In tali casi l’IMU sostituisce l’IRPEF per cui la rendita catastale di tali fabbricati non concorre alla formazione della base imponibile come avviene per gli immobili non locati.

                      Con riferimento all’ unità immobiliare non locata nel medesimo Comune dell’abitazione principale la Finanziaria 2014 così dispone: “… il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria,concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento”.
                      pomi grazie
                      ora indago subito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X