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Originariamente inviato da CR7 Visualizza il messaggioProvo ad aiutarti un pochino....
In primis la tassazione non è al 12,50 ma al 26...trattandosi di azioni (il 12,50 vale ora solo per i titoli di Stato).
Si tratta di plusvalenze (capital gain) e quindi di redditi diversi ma non vi è presupposto IRPEF in quanto l'aliquota applicata non è imposta sostitutiva ma una RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA.
Se vuoi un esempio di un reddito che è presupposto IRPEF ma non concorre alla base imponibile te lo do: il TFR. In questo caso infatti si può scegliere di assoggettarlo ad IMPOSTA SOSTITUTIVA (nel senso che sostituisce l'IRPEF) per non far gravare il peso fiscale nell'anno di percezione.
In sostanza devi studiare bene la differenza tra ritenuta a titolo di imposta ed imposta sostitutiva....sono due concetti differenti....
Comunque io sto per svenire qui e subito. La cosa positiva è che il pezzo che ho ripassato finora è la parte generale, e questi concetti sono trattati sommariamente. Quella negativa è che andando avanti sono andata a cercare questa cosa e nel manuale dell'Edises mi parla di imposta sostitutiva.
Nel capitolo dedicato alle categorie di reddito, paragrafo dei redditi diversi riguardante la cessione di partecipazioni non qualificate dice: "Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali non qualificate sono imponibili integralmente, mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 20% del loro ammontare. Dall'1/7/2014 l'aliquota del 20% è stata elevate al 26%".
Sbaglia il libro o ancora non ho capito un ciufolo?
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Originariamente inviato da Alsiride Visualizza il messaggioGrazie mille!
Comunque io sto per svenire qui e subito. La cosa positiva è che il pezzo che ho ripassato finora è la parte generale, e questi concetti sono trattati sommariamente. Quella negativa è che andando avanti sono andata a cercare questa cosa e nel manuale dell'Edises mi parla di imposta sostitutiva.
Nel capitolo dedicato alle categorie di reddito, paragrafo dei redditi diversi riguardante la cessione di partecipazioni non qualificate dice: "Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali non qualificate sono imponibili integralmente, mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 20% del loro ammontare. Dall'1/7/2014 l'aliquota del 20% è stata elevate al 26%".
Sbaglia il libro o ancora non ho capito un ciufolo?
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Originariamente inviato da CR7 Visualizza il messaggioConcordo....il diritto tributario per ogni regola ha cento eccezioni. Le rendite finanziarie poi sono particolarmente contorte
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Originariamente inviato da Alsiride Visualizza il messaggioGrazie mille!
Comunque io sto per svenire qui e subito. La cosa positiva è che il pezzo che ho ripassato finora è la parte generale, e questi concetti sono trattati sommariamente. Quella negativa è che andando avanti sono andata a cercare questa cosa e nel manuale dell'Edises mi parla di imposta sostitutiva.
Nel capitolo dedicato alle categorie di reddito, paragrafo dei redditi diversi riguardante la cessione di partecipazioni non qualificate dice: "Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali non qualificate sono imponibili integralmente, mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 20% del loro ammontare. Dall'1/7/2014 l'aliquota del 20% è stata elevate al 26%".
Sbaglia il libro o ancora non ho capito un ciufolo?
ora ci sono solo:
12,50% - per titoli di stato italiani ed esteri appartenenti a white list
11% - per fondi pensione
26% - per il resto (azioni, obbligazioni, eccetera): parliamo sia di dividendi che di capital gain (sempre che non siano redditi di impresa e che la partecipazione non sia qualificata)
Ovviamente il 26 opera anche per gli interessi attivi
Inoltre parliamo di ritenute alla fonte a titolo di imposta, non di imposta sostitutiva....
A parziale difesa del libro dico che l'argomento è contorto...anche se citare ancora il 20% non è comprensibileUltima modifica di CR7; 08-06-2015, 14:43.
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Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggioVa bene, ma c'è una RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA (o a titolo definitivo) del 26% al posto dell'imposta sostitutiva. Comunque il risultato non cambia, perché restano comunque escluse dalla base imponibile, devono però derivare da un reddito non d'impresa (no attività commerciale)
Fantastico. Questo si che mi fa salire l'ansia.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioed aggiungo, come la vita del resto............:-)
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Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggioVa bene, ma c'è una RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA (o a titolo definitivo) del 26% al posto dell'imposta sostitutiva. Comunque il risultato non cambia, perché restano comunque escluse dalla base imponibile, devono però derivare da un reddito non d'impresa (no attività commerciale)
alla fine della fiera quindi, tecnicamente parlando, con l'imposta sostituiva la tassazione è diversa da quella sostituita,...mentre con la ritenuta è la stessa ...all'atto pratico se la legge stabilisce una esenzione da una determinata imposta questo varrà anche per la ritenuta corrispondente...tale concetto non è invece estendibile all'imposta sostitutiva.
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Tizio tre anni fa ha partecipato alla costituzione di una s.n.c.. Gli affari non gli sono andati molto bene e nei primi 3 esercizi è risultata sempre in perdita. Per quanto tempo può riportare le perdite, per la determinazione del suo reddito complessivo (come persona fisica)?
A) nei 4 anni successivi
B) non c'è limite
C) nei 5 anni successivi
Ultima modifica di MO88; 08-06-2015, 14:55.
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Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggioTizio tre anni fa ha costituito una s.n.c.. Gli affari non gli sono andati molto bene e nei primi 3 esercizi è risultata sempre in perdita. Per quanto tempo può riportare le perdite, per la determinazione del suo reddito complessivo (come persona fisica)?
A) nei 4 anni successivi
B) non c'è limite
C) nei 5 anni successivi
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