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    Originariamente inviato da Fedora Visualizza il messaggio
    In base al T.U.I.R. e successive modifiche, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali sono computate:
    • AIn diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il terzo, per un importo non superiore al 50% delle perdite stesse
    • BIn diminuzione del reddito del solo successivo periodo di imposta per un importo non superiore al 30% delle perdite stesse
    • CIn diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi


    Secondo la banca dati dovrebbe essere C, però nell'art 84 TUIR non trovo questo limite.Sono cieca?(scusate il grassetto)
    è variato!!!! asp che te lo posto

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      x fedora

      Art. 84
      Riporto delle perdite
      1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

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        Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
        è variato!!!! asp che te lo posto
        ciao pomiiiiiiiiiii.... ottimo ;-)

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          Originariamente inviato da Fedora Visualizza il messaggio
          per me ccccccccc
          Originariamente inviato da sancho Visualizza il messaggio
          cccccccccc
          Ok C, residente in Italia.

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            e aggiungo stra.mortacci!!!!

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              Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
              x fedora

              Art. 84
              Riporto delle perdite
              1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
              Grazie, coincide con la mia fonte (stampato da Altalex).
              Quindi la banca dati è vecchia...

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                Originariamente inviato da Fedora Visualizza il messaggio
                per me ccccccccc
                Originariamente inviato da sancho Visualizza il messaggio
                cccccccccc
                Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
                x fedora

                Art. 84
                Riporto delle perdite
                1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
                Pomi, ma questa regola vale per tutte le perdite o solo per quelle non realizzate nei primi 3 periodi d'imposta successivi alla costituzione?

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                  Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggio
                  Pomi, ma questa regola vale per tutte le perdite o solo per quelle non realizzate nei primi 3 periodi d'imposta successivi alla costituzione?
                  Al volo ti rispondo io: solo per quelle non realizzate nei primi tre periodi, per i quali non opera il limite dell'80%

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                    Originariamente inviato da FOXY73 Visualizza il messaggio
                    1) Nell'interpello antielusivo l'istanza è finalizzata ad ottenere un parere sul carattere potenzialmente elusivo di alcune operazioni o sulla corretta classificazione di alcune spese.
                    2) Nell'interpello disapplicativo l'istanza è presentata allo scopo di disapplicare una norma antielusiva.
                    Grazie fedora e foxy, ma nella pratica? In sostanza in quella disapplicativa nei comportamenti del contribuente sono già stati individuati dei comportamenti elusivi e gli sono stati applicati delle procedure antielusive che lui chiede di disapplicare provando che non c'è elusione..giusto? Mentre nell'interpello in funzione antielusiva si chiede semplicemente un parere su un comportamento che potrebbe apparire elusivo..in pratica come quello ordinario ma relativo solo a determinati casi tipo interposizione fittizia,qualificazione di spese di pubblicità ecc..è corretto?

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                      Originariamente inviato da Fedora Visualizza il messaggio
                      Al volo ti rispondo io: solo per quelle non realizzate nei primi tre periodi, per i quali non opera il limite dell'80%
                      ok, grazie!

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