Pomi, ma questa regola vale per tutte le perdite o solo per quelle non realizzate nei primi 3 periodi d'imposta successivi alla costituzione?
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
sempre art 84 comma 2
Grande Pomi, io mi ero dimenticata di evidenziare quanto sopra!
Grazie fedora e foxy, ma nella pratica? In sostanza in quella disapplicativa nei comportamenti del contribuente sono già stati individuati dei comportamenti elusivi e gli sono stati applicati delle procedure antielusive che lui chiede di disapplicare provando che non c'è elusione..giusto? Mentre nell'interpello in funzione antielusiva si chiede semplicemente un parere su un comportamento che potrebbe apparire elusivo..in pratica come quello ordinario ma relativo solo a determinati casi tipo interposizione fittizia,qualificazione di spese di pubblicità ecc..è corretto?
No Katia, nell'interpello disapplicativo l'istanza va fatta prima della presentazione della dichiarazione e mira alla disapplicazione di una norma antielusiva!
Grazie fedora e foxy, ma nella pratica? In sostanza in quella disapplicativa nei comportamenti del contribuente sono già stati individuati dei comportamenti elusivi e gli sono stati applicati delle procedure antielusive che lui chiede di disapplicare provando che non c'è elusione..giusto? Mentre nell'interpello in funzione antielusiva si chiede semplicemente un parere su un comportamento che potrebbe apparire elusivo..in pratica come quello ordinario ma relativo solo a determinati casi tipo interposizione fittizia,qualificazione di spese di pubblicità ecc..è corretto?
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
sempre art 84 comma 2
Grande intervento POMI!!!!!!!!
....oggi non posti nessuna domanda inventata?!?!?!?!
No Katia, nell'interpello disapplicativo l'istanza va fatta prima della presentazione della dichiarazione e mira alla disapplicazione di una norma antielusiva!
1) Istanze di interpello ordinario
L'istituto dell'interpello ordinario è previsto dall'articolo 11 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), in base al quale le istanze di interpello ordinario sono finalizzate ad ottenere il parere dell'Agenzia delle entrate in merito all'interpretazione di una norma tributaria obiettivamente incerta rispetto ad un caso concreto e personale, prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale.
4) Interpello disapplicativo
L'istanza è presentata allo scopo di disapplicare una norma antielusiva che, in linea di principio, trova applicazione in riferimento alla fattispecie prospettata, limitando deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, ecc. A tal fine, il contribuente deve provare che nella situazione concreta non possono realizzarsi gli effetti elusivi che la norma intende evitare (articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973) L'istanza va presentata preventivamente, ossia prima della dichiarazione dei redditi che accoglie gli effetti del comportamento oggetto dell'interpello.
Commenta