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    Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
    Sisi se acquisto immobile con agevolazioni prima casa pago: importo fisso di registro?

    Io sapevo che
    2% registro sulla base imponibile (se è inferiore a 200 allira 200)
    50 catastale
    50 ipotecaria
    Dipende da vari fattori. Quello che hai scritto tu riguarda le agevolazioni prima casa, sempre fa valutare in base a dei requisiti. Non riesco ad allegare il file che avevo scaricato qualche mese fa che mi è servito per una problematica del genere. Da tapatalk come si fa?

    inviato da tapatalk

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      Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggio
      La stessa domanda per avere come risposta giusta la A, come andrebbe riformulata?
      secondo me basterebbe cambiare negozio con immobile.. così non sarebbe più strumentale.. però è solo un'ipotesi sentiamo CR7 o Foxy che dicono

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        Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggio
        Hai verificato se è corretta la A? Io ho la B come risposta corretta, ma potrebbe essere cambiato qualcosa.
        no, sono fuori e non ho possibilità di controllare, sono andato a memoria... infatti non ho detto che era A sicuramente, mi sono limitato a dire che IO AVREI detto A.

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          Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggio
          La stessa domanda per avere come risposta giusta la A, come andrebbe riformulata?
          ?????????????????????
          MO, sono andato a controllare perchè avevo risposto considerando l'esercizio di arti e professioni,
          ma ragionando bene sulla domanda questa eventualità non era evidenziata e quindi ci potrebbe essere l'opzione per l'imposta sostiutiva del 20%!

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            Originariamente inviato da FOXY73 Visualizza il messaggio
            ?????????????????????
            MO, sono andato a controllare perchè avevo risposto considerando l'esercizio di arti e professioni,
            ma ragionando bene sulla domanda questa eventualità non era evidenziata e quindi ci potrebbe essere l'opzione per l'imposta sostiutiva del 20%!
            infatti anche io ricordavo così.. in sede di stipula si può decidere.......

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              Dovrebbe essere quello che ci interessa:
              http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+Opzionali/TassazionePlusvalenze/Scheda+informativa+plusvalenze+immobiliari/

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                Originariamente inviato da FOXY73 Visualizza il messaggio
                ?????????????????????
                MO, sono andato a controllare perchè avevo risposto considerando l'esercizio di arti e professioni,
                ma ragionando bene sulla domanda questa eventualità non era evidenziata e quindi ci potrebbe essere l'opzione per l'imposta sostiutiva del 20%!
                Ok Foxy, grazie! Quindi imposta sui redditi o imposta sostitutiva su opzione, corretta la risposta A.
                Tizio ha un reddito superiore agli € 80.000, in conseguenza di ciò:
                A) non ha diritto alla detrazione per figli a carico
                B) non ha diritto ad alcuna detrazione per la moglie a carico
                C) nessuna delle precedenti

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                  Originariamente inviato da Portorico Visualizza il messaggio
                  Dipende da vari fattori. Quello che hai scritto tu riguarda le agevolazioni prima casa, sempre fa valutare in base a dei requisiti. Non riesco ad allegare il file che avevo scaricato qualche mese fa che mi è servito per una problematica del genere. Da tapatalk come si fa?

                  inviato da tapatalk
                  Non ne ho idea di come si faccia... qualcuno è esperto? ?
                  io lavoravo due anni fa da un notaio e liquidavo gli atti però ora è cambiato tutto e ho una confusione assurdaa...senza dimenticare che preparando esame di stato ho dimenticato un sacco di cose.....

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                    Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
                    secondo me basterebbe cambiare negozio con immobile.. così non sarebbe più strumentale.. però è solo un'ipotesi sentiamo CR7 o Foxy che dicono
                    Direttamente dalle istruzioni del modello ministeriale!

                    La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con il comma 496 dell’articolo
                    1, ha introdotto, con riguardo alle plusvalenze immobiliari di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, la facoltà per il cedente di richiedere al notaio rogante, all’atto della cessione,

                    l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito pari al 12,50 per cento,elevata al 20 per cento per i contratti stipulati a decorrere dal 3 ottobre 2006, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 2, comma 21 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

                    La disposizione, che riguarda le cessioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006, si riferisce alle plusvalenze realizzate nelle seguenti ipotesi:

                    • cessioni a titolo oneroso di beni immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati o costrui-

                    ti da non più di cinque anni. Si fa presente che, per effetto delle modifiche apportate dal-
                    l’art. 37, comma 38, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 ago-
                    sto 2006, n. 248, alla lettera b) dell’art. 67, comma 1, del TUIR, a decorrere dal 4 luglio
                    2006, fra le elencate cessioni sono comprese anche quelle a titolo oneroso di immobili ri-
                    cevuti per donazione, precedentemente escluse. In tal caso il predetto periodo di cinque an-
                    ni decorre dalla data di acquisto da parte del donante. Sono escluse le cessioni di immo-
                    bili acquisiti per successione e quelle di unità immobiliari urbane che per la maggior par-
                    te del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
                    abitazione principale del cedente o dei suoi familiari;
                    • cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli stru-
                    menti urbanistici vigenti al momento della cessione, comunque acquisiti e a prescindere
                    dalla durata del possesso. Si precisa che per effetto delle modifiche apportate dal comma
                    310 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) al citato
                    comma 496 della legge finanziaria 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 è esclusa l’ap-
                    plicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalle predette cessioni di ter-
                    reni suscettibili di utilizzazione edificatoria.
                    La tassazione sostitutiva comunque non si applica alle plusvalenze sopradescritte se le stesse, ai
                    sensi del citato art. 67, comma 1, costituiscono redditi di capitale ovvero se sono conseguite:
                    • nell’esercizio di arti o professioni;
                    • nell’esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice;
                    • in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

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                      La tassazione sostitutiva comunque non si applica alle plusvalenze sopradescritte se le stesse, ai
                      sensi del citato art. 67, comma 1, costituiscono redditi di capitale ovvero se sono conseguite:
                      • nell’esercizio di arti o professioni;
                      • nell’esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice;
                      • in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

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