Originariamente inviato da luna pallida
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537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli enti e le societa' incaricate per la riscossione dei
tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione»,
sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate,
su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore,
limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati
dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
copio anche i commi seguenti:
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni
dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del
primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura
cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il
contribuente presenta al concessionario per la riscossione una
dichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale venga
documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della
formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o
l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso,
intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso
esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente
creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che
abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore,
emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione
non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto,
in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore
dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilita' del credito
sotteso.
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il
concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la
dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al
fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed
ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della
sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi
informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente
creditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta
elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a
confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta,
provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al
concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di
sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore
dell'inidoneita' di tale documentazione a mantenere sospesa la
riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al
concessionario della riscossione per la ripresa dell'attivita' di
recupero del credito iscritto a ruolo.
Originariamente inviato da VincitoreIrritato
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