Originariamente inviato da Tabasco
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Seconda prova
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da Andrit87 Visualizza il messaggiodovrebbe essere C
Commenta
-
Originariamente inviato da Andrit87 Visualizza il messaggioil perchè è semplice...
il totale delle osservazioni è 10
la classe 5 si ripete 2 volte
2/10 = 0.2
Commenta
-
Originariamente inviato da Tabasco Visualizza il messaggioDovrebbe essere A
Commenta
-
Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggioarturo tu dove concorri ???
Commenta
-
Originariamente inviato da melphicta89 Visualizza il messaggioSi Tabasco quella corretta è la A. volevo capirne il motivo....
(3s+3t)/2=2 -> 3s+3t=4 -> t=(4-3s)/3
Commenta
-
Originariamente inviato da ginevra86 Visualizza il messaggiola cartella di pagamento non è soggetta a reclamo alla Direzione provinciale AdE ?
il mio libro non la cita ...anche se alla fine dice "ogni atto emanato dall'Ade"...
secondo voi?Originariamente inviato da markus77 Visualizza il messaggioSiddharta tu dove concorri???????????
Commenta
-
Originariamente inviato da Rosell17 Visualizza il messaggioRagazzi, scusate.. mi sembra che, a decorrere dal 2006, le plusvalenze generate da cessioni di immobili acquisiti a titolo di donazione da non più di 5 anni, sono considerate redditi diversi.. confermate ??? grazie.....
Imposte sulla vendita degli immobili
Dalla cessione dell’abitazione può derivare una plusvalenza, vale adire una differenza positiva tra l’incasso della vendita percepitonell’anno e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione dell’immobileceduto, aumentato dei costi inerenti l’immobile stesso.
Il sistema ordinario di tassazione
Questo valore, se deriva da una cessione a titolo oneroso di immobiliacquistati o costruiti da non più di cinque anni è considerato come uno dei redditi appartenentialla categoria “redditi diversi” e, come tale, va tassato con le normali aliquote Irpef (laplusvalenza va, quindi, dichiarata nel modello Unico o nel modello 730).In altri termini, la plusvalenza concorre, insieme agli eventuali altri redditi del venditore, alladeterminazione del suo reddito imponibile ai fini Irpef.
Fanno eccezione a questa regola (la plusvalenza non è, quindi, tassabile):
gli immobili pervenuti per successione o usucapione
quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile,sono trascorsi cinque anni dall’acquisto o costruzione dello stesso (in questo caso, il costod’acquisto o di costruzione è quello sostenuto dal donante)
le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto(o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente odei suoi familiari, cioè, il coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro ilsecondo. Va considerato familiare anche il coniuge in regime di separazione.
Commenta
Commenta