Imposte sulla vendita degli immobili
Dalla cessione dell’abitazione può derivare una plusvalenza, vale adire una differenza positiva tra l’incasso della vendita percepitonell’anno e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione dell’immobileceduto, aumentato dei costi inerenti l’immobile stesso.
Il sistema ordinario di tassazione
Questo valore, se deriva da una cessione a titolo oneroso di immobiliacquistati o costruiti da non più di cinque anni è considerato come uno dei redditi appartenentialla categoria “redditi diversi” e, come tale, va tassato con le normali aliquote Irpef (laplusvalenza va, quindi, dichiarata nel modello Unico o nel modello 730).In altri termini, la plusvalenza concorre, insieme agli eventuali altri redditi del venditore, alladeterminazione del suo reddito imponibile ai fini Irpef.
Fanno eccezione a questa regola (la plusvalenza non è, quindi, tassabile):
gli immobili pervenuti per successione o usucapione
quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile,sono trascorsi cinque anni dall’acquisto o costruzione dello stesso (in questo caso, il costod’acquisto o di costruzione è quello sostenuto dal donante)
le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto(o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente odei suoi familiari, cioè, il coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro ilsecondo. Va considerato familiare anche il coniuge in regime di separazione.
Lo avevo letto. Tipo, ieri. Non lo ricordavo.
Paura e delirio!
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