Originariamente inviato da FOXY73
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Originariamente inviato da sancho Visualizza il messaggiola domanda non è a "trabocchetto" secondo me è semplicemente contestabile perchè io posso intepretare la parola negozio come classamento catastale dove non si esercita nessuna attività.......
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Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggio
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In base al T.U.I.R. e successive modifiche, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali sono computate:
- AIn diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il terzo, per un importo non superiore al 50% delle perdite stesse
- BIn diminuzione del reddito del solo successivo periodo di imposta per un importo non superiore al 30% delle perdite stesse
- CIn diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi
Secondo la banca dati dovrebbe essere C, però nell'art 84 TUIR non trovo questo limite.Sono cieca?(scusate il grassetto)
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Originariamente inviato da katiakatia Visualizza il messaggioRagazzi mi spieghereste la differenza tra interpello in funzione antielusiva e interpello disapplicativo? Riguardano entrambi casi di elusione ma non capisco quando si usa l'uno e quando l'altro...
3) Interpello antielusivo
L'istanza è finalizzata ad ottenere un parere sul carattere potenzialmente elusivo di alcune operazioni o sulla corretta classificazione di alcune spese (articolo 21 della legge n 413/1991). Riguarda, pertanto, casi e situazioni in cui possono trovare applicazione le disposizioni antielusive contenute negli articoli 37, comma 3, e 37-bis del Dpr 600/1973, e quando si tratta di classificare determinate spese tra quelle di pubblicità/propaganda o di rappresentanza.
L'istanza deve contenere l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
Trascorsi 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, il contribuente a cui non é stata fornita risposta può diffidare l'Agenzia; decorsi ulteriori 60 giorni dalla presentazione della diffida, si forma il silenzio assenso in relazione alla soluzione prospettata dal contribuente.
L'istanza di interpello antielusivo va presentata, esclusivamente mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa tramite la Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del richiedente. La Direzione regionale, entro 15 giorni dalla ricezione, compie l'istruttoria e trasmette l'istanza con il proprio parere alla Direzione centrale. Quest'ultima comunica la propria determinazione al contribuente sempre mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.
Questa procedura di interpello si applica anche ai casi inerenti la deducibilità dei costi derivanti da operazioni tra soggetti residenti e soggetti domiciliati in territori con regimi fiscali privilegiati.
Infatti, le disposizioni dettate dai commi 10 e 12-bis dell'articolo 110 del Tuir possono essere disapplicate nel caso in cui l'impresa residente provi che le imprese estere svolgano prevalentemente un'attività commerciale effettiva o, in alternativa, che le operazioni effettuate rispondano a un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione. Tali prove possono essere fornite dal contribuente in sede di controllo o in via preventiva, inoltrando all'Agenzia delle Entrate l'istanza di interpello antielusivo.
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4) Interpello disapplicativo
L'istanza è presentata allo scopo di disapplicare una norma antielusiva che, in linea di principio, trova applicazione in riferimento alla fattispecie prospettata, limitando deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, ecc. A tal fine, il contribuente deve provare che nella situazione concreta non possono realizzarsi gli effetti elusivi che la norma intende evitare (articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973)
L'istanza va presentata preventivamente, ossia prima della dichiarazione dei redditi che accoglie gli effetti del comportamento oggetto dell'interpello.
L'interpello è presentato al Direttore regionale per il tramite della Direzione provinciale competente in relazione al domicilio fiscale dell'istante, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
La Direzione provinciale trasmette al Direttore regionale l'istanza con il proprio parere entro 30 giorni dalla sua ricezione.
Nel caso in cui l'istanza risulti carente degli elementi necessari, l'Agenzia potrà richiedere ulteriore documentazione ai fini istruttori. Questa richiesta sospende il termine per l'emanazione del provvedimento del Direttore regionale.
Le determinazioni del Direttore regionale sono comunicate al contribuente, entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte della Direzione provinciale, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento. In caso di società non operative è consentito l'invio della risposta anche in via telematica.
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Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggioTizio, cittadino italiano è emigrato in un paradiso fiscale. E' considerato residente in Italia ai fini fiscali?
A) no
B) no, salvo che il Fisco non provi il contrario
C) Si, salvo prova contraria da parte del contribuente
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Originariamente inviato da katiakatia Visualizza il messaggioRagazzi mi spieghereste la differenza tra interpello in funzione antielusiva e interpello disapplicativo? Riguardano entrambi casi di elusione ma non capisco quando si usa l'uno e quando l'altro...
2) Nell'interpello disapplicativo l'istanza è presentata allo scopo di disapplicare una norma antielusiva.
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Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggioTizio, cittadino italiano è emigrato in un paradiso fiscale. E' considerato residente in Italia ai fini fiscali?
A) no
B) no, salvo che il Fisco non provi il contrario
C) Si, salvo prova contraria da parte del contribuente
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