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    Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggio
    ok ma qui dice che si qualifica come reddito di lavoro dipendente, non che debba rientrare nella progressività irpef
    uuuuuuu ragione ragione!!!!! tassazione separata!!!! grande!!! grazie!!!

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      Originariamente inviato da pomi84 Visualizza il messaggio
      uuuuuuu ragione ragione!!!!! tassazione separata!!!! grande!!! grazie!!!
      Per non sbagliare basta ricordare:
      TASSAZIONE PATTO DI NON CONCORRENZA = TASSAZIONE TFR

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        Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggio
        Ti rispondo sulla base del ragionamento che ho fatto io, perché ho solo la risposta giusta e non anche la spiegazione.
        Attività non commerciale - No Reddito d'impresa - Non c'è qualificazione in base alle informazioni del testo - Imposta sostitutiva - No IRPEF.
        Per la seconda domanda: - Proventi soggetti a RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA - Non concorrono a formare la base imponibile
        Bravo!
        Vedi che non ci avevo pensato...
        Grazie mille!

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          Originariamente inviato da CR7 Visualizza il messaggio
          Provo ad aiutarti un pochino....
          In primis la tassazione non è al 12,50 ma al 26...trattandosi di azioni (il 12,50 vale ora solo per i titoli di Stato).
          Si tratta di plusvalenze (capital gain) e quindi di redditi diversi ma non vi è presupposto IRPEF in quanto l'aliquota applicata non è imposta sostitutiva ma una RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA.
          Se vuoi un esempio di un reddito che è presupposto IRPEF ma non concorre alla base imponibile te lo do: il TFR. In questo caso infatti si può scegliere di assoggettarlo ad IMPOSTA SOSTITUTIVA (nel senso che sostituisce l'IRPEF) per non far gravare il peso fiscale nell'anno di percezione.
          In sostanza devi studiare bene la differenza tra ritenuta a titolo di imposta ed imposta sostitutiva....sono due concetti differenti....
          Scusa, ma la RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DEFINITIVO non era del 20% sia per I DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATI (Reddito No Impresa) e PLUSVALENZE DA CESSIONE PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATE?

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            Originariamente inviato da CR7 Visualizza il messaggio
            Per non sbagliare basta ricordare:
            TASSAZIONE PATTO DI NON CONCORRENZA = TASSAZIONE TFR
            giusto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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              no Mo è cambiato! aspetta sto cercando di trovare un articolo fatto bene

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                Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggio
                Scusa, ma la RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DEFINITIVO non era del 20% sia per I DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATI (Reddito No Impresa) e PLUSVALENZE DA CESSIONE PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATE?
                Il DL 66/2014 ha portato la tassazione dei redditi ex art. 44 del TUIR dal 20 al 26 a partire dal 1 luglio 2014...

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                  Originariamente inviato da Alsiride Visualizza il messaggio
                  Bravo!
                  Vedi che non ci avevo pensato...
                  Grazie mille!
                  Allora ho controllato e le due domande che hai fatto si possono unire, nel senso che la plusvalenza del quiz come tutte quelle NON QUALIFICATE (solo se non rientrano nel reddito d'impresa)subiscono la RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA (ossia a titolo definitivo) ed è quindi per questa ragione che vengono escluse dalla base imponibile IRPEF. L'imposta sostitutiva in questi casi non opera più.
                  Ultima modifica di MO88; 08-06-2015, 15:34.

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                    http://www.fiscal-focus.info/fisco/u...aliana,3,26783

                    eccolo!

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                      Originariamente inviato da CR7 Visualizza il messaggio
                      Il DL 66/2014 ha portato la tassazione dei redditi ex art. 44 del TUIR dal 20 al 26 a partire dal 1 luglio 2014...
                      Ah, ok! E' passata dal 20 al 26%. Ti ringrazio!

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                      Sto operando...
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