dove sono i quiz di contabilità con soluzioni?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Seconda prova
Comprimi
X
-
Le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate e gli altri redditi diversi di natura finanziaria sono indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi e sugli stessi si applica l’imposta sostitutiva (regime dichiarativo disciplinato dall’art. 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461).Originariamente inviato da Siddharta_82 Visualizza il messaggiosi .... rol confermi?
L’imposta sostitutiva deve essere versata con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi.
Per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, nonché per gli altri redditi diversi di natura finanziaria, in alternativa al regime dichiarativo, è prevista la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutivatramite intermediari abilitati, evitando in tal modo al contribuente la redazione della dichiarazione
i 3 regimi vanno fatti............
Commenta
-
por... vacc.... questa non la sapevoOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLe plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate e gli altri redditi diversi di natura finanziaria sono indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi e sugli stessi si applica l’imposta sostitutiva (regime dichiarativo disciplinato dall’art. 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461).
L’imposta sostitutiva deve essere versata con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi.
Per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, nonché per gli altri redditi diversi di natura finanziaria, in alternativa al regime dichiarativo, è prevista la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutivatramite intermediari abilitati, evitando in tal modo al contribuente la redazione della dichiarazione
i 3 regimi vanno fatti............
Commenta
-
Quindi l'imposta sostitutiva è rimasta per le plusvalenze da cessioni di partecipazioni non qualificate (soggetti Irpef) mentre per i dividendi da partecipazioni non qualificate (no reddito d'impresa) è stata introdotta la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta? Ma non erano speculari i regimi per i dividendi e le plusvalenze? Avevo letto ritenuta alla fonte per entrambi (plusvalenze e dividendi).....Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLe plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate e gli altri redditi diversi di natura finanziaria sono indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi e sugli stessi si applica l’imposta sostitutiva (regime dichiarativo disciplinato dall’art. 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461).
L’imposta sostitutiva deve essere versata con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi.
Per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, nonché per gli altri redditi diversi di natura finanziaria, in alternativa al regime dichiarativo, è prevista la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutivatramite intermediari abilitati, evitando in tal modo al contribuente la redazione della dichiarazione
i 3 regimi vanno fatti............Ultima modifica di MO88; 08-06-2015, 17:46.
Commenta
-
Entrambe anche se si tratta di abitazione principale (IMU + TASI).Originariamente inviato da chiachia Visualizza il messaggioQualcuno mi sa rispondere?
Se sono proprietaria di un immobile c.d di lusso pago l'IMU, la TASI o entrambe con determinati limiti???
In tal caso i comuni hanno deliberato delle aliquote inferiori a quelle ordinarie!
Commenta
-
Per me questo è OK.Originariamente inviato da Fedora Visualizza il messaggioCerco di ricapitolare su alcune cose:
- redditi da capitale (interessi sui mutui, depositi e c/c) non conseguiti nell'esercizio dell'impresa: sono soggetti a ritenuta alla fonte nella misura del 26% e quindi non concorrono a formare la base imponibile;
- plusvalenze (capital gain) derivati da cessione di partecipazioni qualificate: concorrono a formare la base imponibile per il 49,72% del loro ammontare
- plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate : sono assoggettate nel loro totale ammontare a ritenuta alla fonte pari al 26% e quindi non concorrono a formare la base imponibile.
E' corretto?
Commenta
-
Originariamente inviato da MO88 Visualizza il messaggioQuindi l'imposta sostitutiva è rimasta per le plusvalenze da cessioni di partecipazioni non qualificate (soggetti Irpef) mentre per i dividendi da partecipazioni non qualificate (no reddito d'impresa) è stata introdotta la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta? Ma non erano speculari i regimi per i dividendi e le plusvalenze? Avevo letto ritenuta alla fonte per entrambi (plusvalenze e dividendi).....
aspetta che vado a leggere sulle istruzioni di unico...anche se li ,poichè rivolto ai contribuenti potrebbero usare il termine atecnico....
Commenta
-
- plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate : sono assoggettate nel loro totale ammontare a ritenuta alla fonte pari al 26% e quindi non concorrono a formare la base imponibile..........................quindi sono assoggettato a ritenute ala fonte del 26% o ad imposta sostitutiva?
Commenta

Commenta