Le motivazioni che hanno indotto a qualificare esclusi i dividendi ed esenti le plusvalenze partono dall'assunto che il plusvalore realizzato a seguito di cessione di una partecipazione è formato da utili conseguiti nel passato e quindi già tassati o che si conseguiranno e sconteranno l'imposizione in capo alla società che li ha prodotti.
Si parla quindi di "esclusione" nel caso di utili da partecipazione e di "esenzione" in ipotesi di plusvalenze.
La distinzione è di fondamentale importanza ai fini della deducibilità dei costi e va interpretata alla luce del principio di inerenza contenuto nell'articolo 109 del Tuir. Ricondurre un provento nell'ambito di una categoria o dell'altra determina la possibilità di poter dedurre i costi a esso connessi.
Si parla quindi di "esclusione" nel caso di utili da partecipazione e di "esenzione" in ipotesi di plusvalenze.
La distinzione è di fondamentale importanza ai fini della deducibilità dei costi e va interpretata alla luce del principio di inerenza contenuto nell'articolo 109 del Tuir. Ricondurre un provento nell'ambito di una categoria o dell'altra determina la possibilità di poter dedurre i costi a esso connessi.
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