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L’accertamento sintetico è lo strumento accertativo con il quale l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’attività di controllo nei confronti delle persone fisiche, determina il reddito complessivo del contribuente ai fini Irpef, prescindendo dalla individuazione della categoria reddituale che ne è fonte.
Un aspetto peculiare di questo strumento riguarda l’ampio raggio di applicabilità, considerato che ne possono essere destinatari i contribuenti persone fisiche indipendentemente dal fatto che siano o meno soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
In presenza di determinate condizioni, avvalendosi di una presunzione legale relativa, sono legittimati a risalire da un fatto noto, individuabile in una manifestazione di capacità contributiva del soggetto controllato, a un fatto ignoto, cioè all’esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato.
Prima della pronuncia del garante era più netta la distinzione tra l’accertamento sintetico in senso stretto e l’accertamento redditometrico, collocati, rispettivamente, ai commi 4 e 5 del nuovo articolo 38.
Ai sensi del nuovo comma 4, il reddito sintetico può essere determinato sulla base delle “spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”.
Dall’esame della norma, dunque, emerge un importante dato: ai fini dell’accertamento sintetico, assume rilievo (secondo il principio di cassa) qualsiasi spesa sostenuta nell’anno d’imposta, l’assunto è dunque (spesa sostenuta = reddito tassabile).
Per l’emissione dell’avviso di accertamento sintetico si richiede uno scostamento di almeno il 20% del reddito complessivo determinabile sinteticamente rispetto a quello dichiarato
Al contribuente continua a essere riconosciuta, nell’ottica dell’inversione dell’onere della prova che caratterizza il principio della presunzione legale relativa, la possibilità di dimostrare che il reddito determinato sinteticamente sia comunque compatibile con il reddito dichiarato
Gli uffici saranno normativamente obbligati - ex articolo 38, comma 7 - a “invitare il contribuente… a fornire notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218” .
Relativamente all’aspetto procedimentale, la disciplina dell’accertamento sintetico deve essere coordinata con la previsione di cui all’articolo 18 del Dl 78/2010, che, modificando l’articolo 44 del Dpr 600/1973, ha previsto l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di inviare una preventiva comunicazione al Comune di residenza del controllato prima dell’emissione dell’avviso di accertamento sintetico; a sua volta, il Comune dovrà rispondere entro sessanta giorni, segnalando ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo.
Viene riconosciuta la deducibilità dal reddito complessivo determinato sinteticamente degli oneri previsti dall’articolo 10 del Tuir, nonché delle detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge per gli oneri sostenuti dal contribuente.
Ciò è da collegare al fatto che il reddito determinato sinteticamente assume nella nuova formulazione normativa la configurazione di un “reddito complessivo”, anche in relazione alle modalità di determinazione ( e non al “reddito complessivo netto”.)
Un aspetto peculiare di questo strumento riguarda l’ampio raggio di applicabilità, considerato che ne possono essere destinatari i contribuenti persone fisiche indipendentemente dal fatto che siano o meno soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
In presenza di determinate condizioni, avvalendosi di una presunzione legale relativa, sono legittimati a risalire da un fatto noto, individuabile in una manifestazione di capacità contributiva del soggetto controllato, a un fatto ignoto, cioè all’esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato.
Prima della pronuncia del garante era più netta la distinzione tra l’accertamento sintetico in senso stretto e l’accertamento redditometrico, collocati, rispettivamente, ai commi 4 e 5 del nuovo articolo 38.
Ai sensi del nuovo comma 4, il reddito sintetico può essere determinato sulla base delle “spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”.
Dall’esame della norma, dunque, emerge un importante dato: ai fini dell’accertamento sintetico, assume rilievo (secondo il principio di cassa) qualsiasi spesa sostenuta nell’anno d’imposta, l’assunto è dunque (spesa sostenuta = reddito tassabile).
Per l’emissione dell’avviso di accertamento sintetico si richiede uno scostamento di almeno il 20% del reddito complessivo determinabile sinteticamente rispetto a quello dichiarato
Al contribuente continua a essere riconosciuta, nell’ottica dell’inversione dell’onere della prova che caratterizza il principio della presunzione legale relativa, la possibilità di dimostrare che il reddito determinato sinteticamente sia comunque compatibile con il reddito dichiarato
Gli uffici saranno normativamente obbligati - ex articolo 38, comma 7 - a “invitare il contribuente… a fornire notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218” .
Relativamente all’aspetto procedimentale, la disciplina dell’accertamento sintetico deve essere coordinata con la previsione di cui all’articolo 18 del Dl 78/2010, che, modificando l’articolo 44 del Dpr 600/1973, ha previsto l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di inviare una preventiva comunicazione al Comune di residenza del controllato prima dell’emissione dell’avviso di accertamento sintetico; a sua volta, il Comune dovrà rispondere entro sessanta giorni, segnalando ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo.
Viene riconosciuta la deducibilità dal reddito complessivo determinato sinteticamente degli oneri previsti dall’articolo 10 del Tuir, nonché delle detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge per gli oneri sostenuti dal contribuente.
Ciò è da collegare al fatto che il reddito determinato sinteticamente assume nella nuova formulazione normativa la configurazione di un “reddito complessivo”, anche in relazione alle modalità di determinazione ( e non al “reddito complessivo netto”.)
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