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    Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
    Tecnica...
    risparmiati la fatica :-))))

    (sei sempre molto gentile con me...)

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      É solo Partita doppia :-) ...ma ti interessa attitudinale?...se faccio qualcosa che ritengo utile ti invio..tu poi cestina😁

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        Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
        É solo Partita doppia :-) ...ma ti interessa attitudinale?...se faccio qualcosa che ritengo utile ti invio..tu poi cestina
        ma l'avevate già preso uno? poi me lo hai anche spedito non ricordi?

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          ma l'avevate già preso uno? poi me lo hai anche spedito non ricordi?


          Testone la partita doppia era riferita alla tua frase tra parentesi...

          Comunque sono tributario, privato e commerciale aggiornati a settembre stessa casa editrice... E poi slide di contabilità di università una un po' datata ma mi piace com'è fatta ha un taglio trasversale con tributario... l'altra anno 2014\2015.
          Ultima modifica di Limavy; 28-12-2015, 16:08.

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            Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
            Testone la partita doppia era riferita alla tua frase tra parentesi...

            Comunque sono tributario, privato e commerciale aggiornati a settembre stessa casa editrice... E poi slide di contabilità di università una un po' datata (1) ma mi piace com'è fatta ha un taglio trasversale con tributario.(2).. l'altra anno 2014\2015.

            non avevo capito....

            1 e 2 non vanno d'accordo......

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              3..sono da aggiornare..cioè le aggiorno..con testi normativi alla mano...comunque c'è giusto qualche riferimento..
              Le farò alla fine dopo i testi..che sono già tanto...

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                Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
                3..sono da aggiornare..cioè le aggiorno..con testi normativi alla mano...comunque c'è giusto qualche riferimento..
                Le farò alla fine dopo i testi..che sono già tanto...
                ok.......

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                  :-) vado saluti a tutti e scusate la pausa caffè 😂

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                    Una delle operazioni più delicate e complesse per la chiusura del bilancio è senza dubbio la valutazione del magazzino. Scopo del presente articolo è quello di offrire un sintetico panorama delle tecniche di valutazione delle scorte e dei profili fiscali di tale attività.

                    Da un punto di vista tecnico, la valutazione delle rimanenze finali presenta i seguenti problemi:
                    => Accertamento delle quantità giacenti in magazzino;
                    => Valorizzazione delle quantità ;
                    => Determinazione del valore fiscale.

                    Un aspetto particolare è quello dell’eventuale adozione di una contabilità di magazzino da parte dell’impresa che il Fisco impone al superamento di talune soglie dimensionali.

                    In particolare, l’art. 1, D.P.R. 695/96 stabilisce che la contabilità di magazzino, di cui all’art. 14, c. 1, lett. d), D.P.R. 600/73, venga adottata ove l’impresa, per due periodi di imposta consecutivi superi entrambe le seguenti soglie:
                    => Ricavi di cui all’art. 85 T.U.I.R., superiori ad Euro 5.164.568,99;
                    => Rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 T.U.I.R., superiori ad Euro 1.032.913,80.

                    In tal caso, l’adozione della contabilità di magazzino è obbligatoria a partire dal 2° periodo di imposta successivo a quello in cui si è avuto il superamento delle predette soglie.
                    L’obbligo in questione cessa, invece, laddove, sempre per due periodi di imposta consecutivi, non venga superato almeno uno dei due suddetti limiti.
                    Se ciò accade, la contabilità di magazzino può essere abbandonata a partire dal primo periodo di imposta successivo al mancato superamento dei suddetti valori.


                    Al di là degli obblighi fiscali, l’adozione di una contabilità di magazzino presenta indubbiamente alcuni vantaggi degni di nota, primo fra tutti, la possibilità di individuare agevolmente eventuali beni a lento rigiro.
                    Tale informazione è particolarmente utile per comprendere se i predetti beni devono essere eliminati o meno dal ciclo produttivo/commerciale dell’impresa.
                    Oltre a ciò, la contabilità di magazzino consente di velocizzare notevolmente il calcolo del valore delle rimanenze di fine anno con evidenti riflessi sui tempi di redazione del bilancio.

                    Per le imprese non dotate di contabilità di magazzino, il primo passo da compiere per calcolarne il valore consiste nel verificare le quantità dei beni presenti nei depositi.
                    Si tratta, in estrema sintesi, di suddividere i beni in categorie omogenee, distinguendo le materie prime o merci da eventuali semilavorati, beni in corso di lavorazione e prodotti finiti, per poi determinare le quantità in giacenza relative a ciascuna categoria.
                    In poche parole, occorre redigere un inventario dei beni presenti in magazzino.
                    Tale operazione, concettualmente semplice, può risultare più o meno complessa a seconda:
                    => Della quantità complessiva dei beni da inventariare;
                    => Del numero di categorie omogenee;
                    => Della conformazione fisica del deposito;
                    => Della difficoltà di movimentazione dei beni;
                    => Delle diverse unità di misura con cui si determinano le quantità del singolo bene;

                    Si pensi, per fare un esempio, a quei beni che vengono semplicemente ammucchiati nel deposito (prodotti petroliferi, granaglie, legna da ardere, cementi, ecc.): pensare di estrarre fisicamente quanto contenuto in magazzino, per poi calcolare la quantità di litri, quintali o metri cubi relativa a ciascun bene, risulta sovente poco pratico rendendo preferibile ricorrere a varitipi di stime.


                    Da notare che anche laddove esista una contabilità di magazzino, che quindi rileva le quantità caricate e scaricate dal singolo deposito, il dato contabile può comunque differire dalle reali giacenze a causa dei c.d. cali dovuti alle movimentazioni o lavorazioni di tali beni o a eventuali furti o distruzioni degli stessi.
                    Per tali motivi, anche le imprese più strutturate non possono rinunciare a periodici inventari pur potendo, grazie alla contabilità di magazzino, ridurre la frequenza degli stessi.

                    Una volta accertate le quantità presenti in magazzino si pone il problema della valorizzazione delle stesse.
                    In generale, le quantità inventariate vengono “semplicemente” valorizzate a costo tranne quando i risultati così ottenuti differiscono in misura significativa dai valori di mercato dei beni custoditi nei depositi.

                    Sul versante civilistico, l’art. 2426, c. 1, nn. 1 e 9, stabilisce che le rimanenze debbano essere valutate in base al costo:
                    => di acquisto, in caso di merci, materie prime e semilavorati;
                    => di produzione, relativamente a semilavorati prodotti internamente, beni in corso di lavorazione e prodotti finiti.
                    Per quanto riguarda il calcolo del costo dei beni fungibili, il successivo n. 10, prevede che esso possa essere effettuato in base al metodo:
                    => della media ponderata;
                    => primo entrato, primo uscito (c.d. FIFO);
                    => ultimo entrato, primo uscito (c.d. LIFO).
                    Se però il risultato in tal modo ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata in nota integrativa distintamente per singola categoria di beni.
                    La scelta di uno dei suddetti metodi può condurre a risultati diametralmente opposti nel caso in cui i prezzi di acquisto dei beni in magazzino abbiano avuto andamento crescente o decrescente e ciò in quanto con il FIFO (First In - First Out) le rimanenze vengono valutate ai prezzi relativi agli acquisti più recenti, mentre il contrario avviene con il metodo LIFO (last In - First Out).
                    Con la media ponderata, invece, si perviene ad una sorta di costo omogeneo delle quantità presenti in magazzino, particolarmente significativo quando le quantità immesse in deposito si mescolano rendendo difficile distinguerle successivamente come avviene, per esempio, nel caso di olii alimentari o prodotti petroliferi.




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                      Sul versante fiscale, invece, l’art. 92 T.U.I.R. impone innanzitutto il raggruppamento dei beni in categorie omogenee per natura e valore e poi la valutazione in base:
                      => al c.d. LIFO a scatti (commi 2 e 3);
                      => alla media ponderata, al FIFO o ad altre varianti del LIFO, solo per le imprese che adottano tali metodi per la valutazione in bilancio delle rimanenze finali (comma 4).
                      Per i commercianti al minuto, le rimanenze finali si valutano con il metodo del prezzo al dettaglio (articolo 92, comma 8, T.U.I.R.) e ciò anche se l’applicazione esso produce risultati inferiori a quelli ottenibili con il LIFO a scatti.
                      La possibilità di avvalersi di tale deroga richiede però indicazione nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, dei criteri e delle modalità con cui tale metodo è stato applicato, con riferimento all’oggetto e alla struttura dell’attività.
                      Per le imprese in contabilità semplificata, l’articolo 9, comma 1, del D.L. 2/3/89 n. 69, e l’articolo 2, del D.M. 2/5/1989, stabiliscono che il valore delle rimanenze venga annotato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, sui registri IVA, indicando:
                      => Le quantità e i valori delle singole categorie di beni in giacenza alla fine dell’esercizio;
                      => I criteri seguiti per la valutazione.
                      In alternativa, l’indicazione di tali dati può essere contenuta in apposito prospetto di dettaglio, da redigere sempre entro il termine sopra citato.


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