Originariamente inviato da Limavy
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(sei sempre molto gentile con me...)
In tal caso, l’adozione della contabilità di magazzino è obbligatoria a partire dal 2° periodo di imposta successivo a quello in cui si è avuto il superamento delle predette soglie. L’obbligo in questione cessa, invece, laddove, sempre per due periodi di imposta consecutivi, non venga superato almeno uno dei due suddetti limiti. Se ciò accade, la contabilità di magazzino può essere abbandonata a partire dal primo periodo di imposta successivo al mancato superamento dei suddetti valori. |
Si pensi, per fare un esempio, a quei beni che vengono semplicemente ammucchiati nel deposito (prodotti petroliferi, granaglie, legna da ardere, cementi, ecc.): pensare di estrarre fisicamente quanto contenuto in magazzino, per poi calcolare la quantità di litri, quintali o metri cubi relativa a ciascun bene, risulta sovente poco pratico rendendo preferibile ricorrere a varitipi di stime. |
Sul versante civilistico, l’art. 2426, c. 1, nn. 1 e 9, stabilisce che le rimanenze debbano essere valutate in base al costo: => di acquisto, in caso di merci, materie prime e semilavorati; => di produzione, relativamente a semilavorati prodotti internamente, beni in corso di lavorazione e prodotti finiti. Per quanto riguarda il calcolo del costo dei beni fungibili, il successivo n. 10, prevede che esso possa essere effettuato in base al metodo: => della media ponderata; => primo entrato, primo uscito (c.d. FIFO); => ultimo entrato, primo uscito (c.d. LIFO). Se però il risultato in tal modo ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata in nota integrativa distintamente per singola categoria di beni. La scelta di uno dei suddetti metodi può condurre a risultati diametralmente opposti nel caso in cui i prezzi di acquisto dei beni in magazzino abbiano avuto andamento crescente o decrescente e ciò in quanto con il FIFO (First In - First Out) le rimanenze vengono valutate ai prezzi relativi agli acquisti più recenti, mentre il contrario avviene con il metodo LIFO (last In - First Out). Con la media ponderata, invece, si perviene ad una sorta di costo omogeneo delle quantità presenti in magazzino, particolarmente significativo quando le quantità immesse in deposito si mescolano rendendo difficile distinguerle successivamente come avviene, per esempio, nel caso di olii alimentari o prodotti petroliferi. |
Per i commercianti al minuto, le rimanenze finali si valutano con il metodo del prezzo al dettaglio (articolo 92, comma 8, T.U.I.R.) e ciò anche se l’applicazione esso produce risultati inferiori a quelli ottenibili con il LIFO a scatti. La possibilità di avvalersi di tale deroga richiede però indicazione nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, dei criteri e delle modalità con cui tale metodo è stato applicato, con riferimento all’oggetto e alla struttura dell’attività. Per le imprese in contabilità semplificata, l’articolo 9, comma 1, del D.L. 2/3/89 n. 69, e l’articolo 2, del D.M. 2/5/1989, stabiliscono che il valore delle rimanenze venga annotato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, sui registri IVA, indicando: => Le quantità e i valori delle singole categorie di beni in giacenza alla fine dell’esercizio; => I criteri seguiti per la valutazione. In alternativa, l’indicazione di tali dati può essere contenuta in apposito prospetto di dettaglio, da redigere sempre entro il termine sopra citato. |
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