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    Con il Geie, imprenditori e professionisti nascondo i soldi ai creditori

    Roma. A denunciarlo è stato il Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Roma: esiste un nuovo

    strumento di diritto commerciale utilizzato illecitamente da aziende e professionisti per occultare i patrimoni, piccoli e

    grandi, e sfuggire alla tassazione e ai creditori. Un po’ come sta succedendo, sino ad ora, con il Trust. Si tratta del

    Geie, il Gruppo europeo di interesse economico, che da un lato garantisce una massimizzazione dei guadagni

    all’estero, dall’altra è un artificio per far sparire un intero patrimonio, celandolo in casse sicure. Il Geie – istituito da un

    regolamento comunitario del 1985 – è assimilabile per certi versi ad un consorzio (di due o più società o professionisti

    di diversi stati membri). Esso consente a società o professionisti di diversi stati membri, di unirsi sotto un unico

    soggetto giuridico che opera secondo il settore di riferimento. Così, per esempio, ci potranno essere Geie composti da

    più avvocati o da più imprenditori edili, purché facenti parte di diversi stati membri dell’Ue. Tuttavia, a volte, vengono

    costituiti dei Geie attraverso l’uso di “prestanome“, da soggetti che, per legge, non ne potrebbero fare parte, al solo

    scopo di fare falsi conferimenti economici in capo al Geie stesso, spogliando così di beni l’imprenditore che si trova

    oberato di debiti o, peggio, un soggetto legato alla criminalità organizzata. In sostanza, il Geie viene utilizzato quale

    mero schermo fittiziamente interposto per ostacolare l’identificazione della reale proprietà dei beni. È il caso appena

    svelato dalle Fiamme gialle, che hanno passato al setaccio i conti di un odontoiatra romano e della moglie, una

    dipendente pubblica, entrambi debitori verso l’Erario di 500mila euro, sottoposti a sequestro. I due sono stati iscritti nel

    registro degli indagati della Procura di Roma per sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposte. Nel corso delle

    indagini è saltato fuori un Geie, costituito nel 2011 a Londra che, formalmente, si occupava di locazione immobili. In

    apparenza nulla di strano, salvo poi trovare un filo che ha ricondotto il Geie all’odontoiatra. Esso, infatti, era composto

    da due società: una italiana che si occupa di rifinitura immobili (in cui l’odontoiatra e la moglie sono soci) e una

    britannica. Incrociando gli incartamenti societari è emerso che il legale rappresentate del Geie è lo stesso della società

    italiana, mentre quella britannica è risultata essere una “scatola vuota” amministrata da una fiduciaria controllata da

    una banca svizzera. In sostanza, il Geie non aveva alcun motivo d’esistere salvo avere, nelle proprie casse, beni

    immobili tutti situati in Italia per 11 milioni di euro, risultati essere tutti riconducibili alla coppia. Secondo la Gdf,

    dunque, “la costituzione del Geie è avvenuta al solo scopo di consentire allo stesso professionista di sottrarsi

    fraudolentemente al pagamento delle imposte attraverso la simulata alienazione del suo patrimonio immobiliare nel

    menzionato soggetto di diritto estero, costituito solo formalmente ed esclusivamente al fine di ottenere un effetto

    segregativo dei beni in esso conferiti”. -

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      😁...

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        G.e.i.e= gruppo europeo di interesse economico

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          La sproporzione di mezzi tra sti soggetti e le amministrazioni statali che lottano contro il crimine e l'evasione fiscale è una costante ovunque...(volutamente..)

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            se non si contrallano le banche realmente (soprattutto gli intermediari..) non se ne viene a capo.....

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              La sproporzione di mezzi tra sti soggetti e le amministrazioni statali che lottano contro il crimine e l'evasione fiscale è una costante ovunque...(volutamente..)
              Conoscere il tuo punto di vista mi sta facendo capire meglio tante cose...grazie!

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                allora tiè... fatti 4 risate

                senza pudore proprio...

                http://www.ilfattoquotidiano.it/2015...olare/2329090/

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                  opzioni e derivati per la fabbricazione di perdite fittizie.....(facendo uscire illegalmente soldi dal paese..)..per dirne qualcuna

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    attenzione novità....

                    Viene modificato l’art.2357-ter cod.civ. in materia di azioni proprie, prevedendo che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, in coerenza con l’art.10 della direttiva, che non consente l’iscrizione nell’attivo immobilizzato delle azioni proprie. Il legislatore ha optato per il divieto di iscrizione in bilancio anche per le azioni proprie non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società. Per opportuno coordinamento sono modificati gli artt.2424 (contenuto dello stato patrimoniale) e 2424-bis (disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale) cod.civ..

                    Art. 2357-ter C.C. terzo comma (nuovo inserimento):«L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo,tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.»

                    Inserimento nel raggruppamento del Patrimonio Netto della voce:«X- Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio»

                    Non verranno più esposte nell’Attivo e quindi senza contestuale obbligo di vincolo di unariserva di Patrimonio netto.

                    La scrittura contabile sarà pertanto:
                    Riserva negativa per azioni proprie a Debito per acquisto azioni proprie

                    Analogo richiamo effettuato all’art. 2424-bis C.C.:«Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensidi quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter»

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                      Conferimento nella s.p.a., possibile esonero dalla relazione di stima

                      Il conferimento di beni in natura o crediti nella s.p.a. comporta l'obbligo, in capo al soggetto conferente, di presentare una relazione giurata, redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario avrà sede la società (art. 2343, co. 1, c.c.), salvo che il conferimento possegga un valore “oggettivo” riconosciuto dalla generalità dei consociati e che, di conseguenza, renda superflua la valutazione di tali apporti e la redazione della relazione di stima. È il caso, ad esempio, degli apporti di titoli mobiliari e strumenti del mercato monetario (art. 1, co. 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. 58/1998), qualora il valore ad essi attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, non ecceda il prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti – decorrenti dalla data antecedente al giorno della stipulazione dell’atto costitutivo (Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 50/2011) – purché tali titoli non siano stati interessati, nel medesimo periodo, da una sospensione della quotazione (art. 2343-ter,co. 1, c.c.).

                      La disposizione non è applicabile nel caso di strumenti finanziari rispetto ai quali non sia riscontrabile la piena proprietà e disponibilità in capo al conferente, poiché gravati da diritti di terzi, costituiti in pegno ovvero quotati da meno di sei mesi (Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 152/2009).


                      Al di fuori di tali casi, non è comunque richiesta la relazione di stima nel caso in cui il valore attribuito – sempre ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sopraprezzo – ai beni in natura o crediti conferiti, ai sensi dell’art. 2343-ter, co. 2, lett. a), c.c. non eccedail fair value (art. 2343-ter, co. 5, c.c.)iscritto nel bilancio d’esercizio precedente a quello nel quale è effettuato il conferimento, a condizione che tale rendiconto sia sottoposto a revisione legale, e la relativa relazione del soggetto incaricato non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto dell’apporto.
                      A tale riguardo, può essere utilizzato anche il bilancio contenente i rilievi del revisore, purchè riguardanti elementi differenti da quelli interessanti la stima (Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 152/2009). Il revisore legale dei conti non deve avere espresso rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, né formulato un giudizio negativo sul bilancio o dichiarato di essere impossibilitato a manifestarlo (Consiglio Notarile di Milano, massima n. 120/2011).

                      In alternativa, l’art. 2343-ter, co. 2, lett. b), c.c. riconosce l’esonero dalla relazione di stima se il valore attribuito al conferimento non supera quello risultante dalla valutazione effettuata da un esperto indipendente – rispetto al conferente, alla società ed ai soci che esercitano, individualmente o congiuntamente, il controllo sull’apportante oppure sulla conferitaria – dotato di adeguata e comprovata professionalità (accertata nello specifico caso, e da non confondere con l’esperienza), precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti, in ordine alla valutazione degli elementi da conferire. La valutazione può consistere sia in una valutazione commissionata ad hoc per il conferimento, sia in una valutazione già eseguita per altri fini, evitando così ulteriori stime dei medesimi beni da conferire. Tale utilizzo deve, tuttavia, essere espressamente consentito dall’esperto in considerazione della responsabilità che lo coinvolge (Comitato Triveneto dei Notai, massima H.A.13). Il termine di sei mesi richiesto dalla norma decorre dalla data di riferimento della valutazione, e si ritiene rispettato se l’atto costitutivo è sottoscritto entro 6 mesi (Consiglio Notarile di Milano, massime 117/2011 e 105/2009): il perito in parola risponde di eventuali danni cagionati alla società, agli azionisti ed ai terzi. L’esperto non deve essere nominato dal tribunale, essendo sufficiente che sia dotato di adeguata e comprovata professionalità, nonchéindipendente rispetto anche alla società beneficiaria del conferimento: non è neppure richiesta l’iscrizione nel registro dei revisori contabili (Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 152/2009, e Comitato Triveneto dei Notai, massima H.A.12).
                      L’esecuzione del conferimento senza relazione giurata, in presenza dei requisiti indicati, comporta, infine, l’obbligo della presentazione della documentazione, destinata ad essere allegata all’atto costitutivo, dalla quale risulta il valore attribuito, nonché la sussistenza – nel caso di beni diversi dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario – delle condizioni prescritte (art. 2343-ter, co. 3, c.c.).





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