Il leasing abitativo per le persone fisiche introdotto dalla Legge n°208 del 2015 (Legge Finanziaria 2016) permette al contribuente di ricorrere ad un ulteriore istituto contrattuale ai fini dell’acquisto dell’abitazione principale; per l’individuazione del concetto di abitazione principale, la disposizione normativa in oggetto rinvia alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi sui mutui disciplinata dall’art.15 l’art. 15, co. 1, lett. b, D.P.R. 917/1986. Per tale tipo di agevolazione, l’art. 15, co. 1, lett. b, D.P.R. 917/1986 prevede che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Andando ad analizzare quelle che sono le condizioni previste per la detrazione degli interessi a carico del contribuente per il mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, si rileva che è possibile portare in detrazione il 19% degli interessi calcolato su un importo che non può essere superiore a 4.000 euro; Di conseguenza la detrazione massina sarà pari a 760 euro annui. Con riferimento invece al leasing abitativo operano le seguenti indicazioni di detraibilità: • i canoni e i relativi oneri accessori, possono essere portate in detrazione per un importo non superiore a 8.000; • il costo di acquisto dell’immobile all’eventuale esercizio dell’opzione finale , fino a un importo massimo di 20.000. I limiti di cui sopra trovano applicazione in riferimento ai contribuenti con età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e che non siano titolari di altri diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, nel rispetto dei limiti reddituali di cui sopra, la detraibilità è dimezzata. La quota detraibile nell’anno dell’eventuale riscatto potrà così raggiungere l’ammontare di 5.320 euro, di cui: • 1.520 euro per i canoni di locazione pagati nel corso dell’anno; • 3.800 euro per il costo di acquisto per l’eventuale esercizio dell’opzione di riscatto.
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell’anno precedente:
abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicatinell’allegato 4 alla L. 190/2014, e successive modifiche;
abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio e lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti;
il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 000 euro.
Contestualmente, però, tali soggetti non possono avvalersi del regime di vantaggio se nell’anno corrente:
a) si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) sono soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
d) partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del Tuir, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 116 del Tuir;
d-bis) nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.
I contribuenti, che rispettano questi requisiti di accesso nonché cause di esclusione, pur accedendo naturalmente nel regime forfetario, hanno la possibilità di:
disapplicarlo;
fuoriuscire dallo stesso.
La scelta, come specificato dalla circolare n. 10/E/2016 dell’Agenzia delle entrate, avviene per comportamento concludente, anche se il contribuente deve indicare, all’interno delquadro VO della dichiarazione Iva annuale, l’opzione per il regime ordinario.L’opzione vincola il contribuente per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente anno per anno.Fanno eccezione a detto vincolo i contribuenti che nell’anno 2015 hanno optato per il regime ordinario e nell’anno in corso sono interessati all’applicazione del regime di favore.Infatti, tali soggetti possono rientrare nel regime in esame senza attendere il decorso del triennio e, eventualmente, effettuare le opportune rettifiche dei documenti già emessi, con applicazione dell’Iva, nel corso del 2016.In particolare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della circolare n. 10/E/2016, ovvero entro la prima liquidazione Iva successiva se scade dopo il predetto termine, al fine di correggere gli errori commessi in fattura, può essere emessa una nota di variazione.La nota deve essere solo conservata dal contribuente, mentre deve essere registrata dal cessionario/committente, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
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