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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:
    a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attivita' esercitata;
    b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
    c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:
    1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
    2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
    3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;
    4) non rilevano i beni il cui costo unitario non e' superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
    5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
    d) (lettera abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dall'art. 1, comma 111, lett. a) legge 28 dicembre 2015 n. 208).

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      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
      Quindi può essere adottato solo da imprenditori individuali?
      e lavoratori autonomi MA CHE NON ABBIANO...

      partecipazioni ......(leggi sopra..)

      (oltre al realizzarsi di altri requisiti oggettivi previsti...)

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        ...ueeee roger vuoi andare a farti un po' di meritate vacanze.... ;-))))
        scherzo mi fa piacere che sei qui con noi

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          e lavoratori autonomi MA CHE NON ABBIANO...

          partecipazioni ......(leggi sopra..)

          (oltre al realizzarsi di altri requisiti oggettivi previsti...)
          Mi sto preoccupando delle imprese (domanda di prima...)

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            Io questa parte l'ho già vista, ma ricordare tutti i requisiti è proibitivo...

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              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
              Io questa parte l'ho già vista, ma ricordare tutti i requisiti è proibitivo...
              per quiz.non servono...per l'orale si...

              Commenta


                off topic

                Speriamo oggi che la Raggi non dimentichi di andare a votare...ahahhhahaha

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                  A me fà pure tenerezza la ragazza, non ha ancora capito dove stia andando e con chi debba confrontarsi.....

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                    comunque faccio il tifo per lei....

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                      RAGGI SÌ, TOSCHI NO
                      L’omessa dichiarazione della 5Stelle, rivelata dal Fatto, diventa un caso nazionale. Silenzio invece sulle condotte ben più gravi dell’alto ufficiale renziano e del fratello imputato

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                      Sto operando...
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