I soggetti che hanno l'obbligo di applicare gli studi di settore possono decidere di adeguare il loro volume d'affari alle risultanze degli studi stessi in modo da evitare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria.
Un problema che può sorgere è quello delle scritture contabili da redigere in seguito all'adeguamento.
A tale proposito occorre ricordare che la circolare 117/E del 13/05/96 e la circolare 110/E del 21/05/99 prevedono che, in caso di adeguamento ai fini IVA, è necessario che i maggiori corrispettivi per adeguamento siano annotati in un'apposita sezione del registro delle fatture emesse o del registro dei corrispettivi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Questa previsione può avere delle conseguenze in relazione alle scritture contabili da redigere.
Per quanto riguarda l'adeguamento ai fini delle imposte sul reddito è sufficiente procedere a rilevare le maggiori imposte pagate con una scritture del tipo:
Le imposte versate sono un costo non deducibile per l'impresa.
Più complessa è la situazione per quanto riguarda l'IVA. Infatti, in questo caso, oltre a dover rilevare l'IVA da adeguamento, è necessario rilevare anche i maggiori corrispettivi sul registro delle fatture emesse o sul registro dei corrispettivi.
Le soluzioni possibili sono diverse:
Un problema che può sorgere è quello delle scritture contabili da redigere in seguito all'adeguamento.
A tale proposito occorre ricordare che la circolare 117/E del 13/05/96 e la circolare 110/E del 21/05/99 prevedono che, in caso di adeguamento ai fini IVA, è necessario che i maggiori corrispettivi per adeguamento siano annotati in un'apposita sezione del registro delle fatture emesse o del registro dei corrispettivi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Questa previsione può avere delle conseguenze in relazione alle scritture contabili da redigere.
Per quanto riguarda l'adeguamento ai fini delle imposte sul reddito è sufficiente procedere a rilevare le maggiori imposte pagate con una scritture del tipo:
Imposte e tasse da adeguamento non deducibili | a | Banca c/c | ||
Più complessa è la situazione per quanto riguarda l'IVA. Infatti, in questo caso, oltre a dover rilevare l'IVA da adeguamento, è necessario rilevare anche i maggiori corrispettivi sul registro delle fatture emesse o sul registro dei corrispettivi.
Le soluzioni possibili sono diverse:
- ANNOTAZIONE A PENNA, SUI REGISTRI IVA, DEI MAGGIORI CORRISPETTIVIUna soluzione seguita nella pratica consiste nell'annotare a pennasui registri IVA, i maggiori corrispettivi, e nel procedere, successivamente a rilevare contabilmente il pagamento dell'IVA da adeguamento nel modo seguente
L'IVA versata rappresenta un costo non deducibile per l'impresa.IVA da adeguamento non deducibile a Banca c/c
- RILEVAZIONE DEI MAGGIORI CORRISPETTIVI COME OPERAZIONE FUORI CAMPO IVA
Una seconda soluzione consiste nel rilevare i maggiori corrispettivi, sui registri IVA, come operazione fuori campo IVA.
In questo caso:
La scrittura da usare sarà del tipo:
Il conto movimentato in dare rappresenta il cliente fittizio, mentre il conto movimentato in avere rappresenta il ricavo.
Successivamente si registra un giroconto ai soli fini contabili:
Infine va rilevato il versamento dell'IVA da adeguamento:
In questo caso:
- occorre creare un cliente fittizio del tipo "Maggiori ricavi da adeguamento";
- effettuare una registrazione fuori campo IVA in modo che il maggior corrispettivo sia rilevato nei registri IVA, ma non vada a confluire tra le operazioni imponibili.
La scrittura da usare sarà del tipo:
Maggiori ricavi da adeguamento (cliente) | a | Maggiori ricavi da adeguamento (ricavo) | ||
Successivamente si registra un giroconto ai soli fini contabili:
Maggiori ricavi da adeguamento (ricavo) | a | Maggiori ricavi da adeguamento (cliente) | ||
IVA da adeguamento non deducibile |
Commenta