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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    I soggetti che hanno l'obbligo di applicare gli studi di settore possono decidere di adeguare il loro volume d'affari alle risultanze degli studi stessi in modo da evitare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria.
    Un problema che può sorgere è quello delle scritture contabili da redigere in seguito all'adeguamento.

    A tale proposito occorre ricordare che la circolare 117/E del 13/05/96 e la circolare 110/E del 21/05/99 prevedono che, in caso di adeguamento ai fini IVA, è necessario che i maggiori corrispettivi per adeguamento siano annotati in un'apposita sezione del registro delle fatture emesse o del registro dei corrispettivi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Questa previsione può avere delle conseguenze in relazione alle scritture contabili da redigere.

    Per quanto riguarda l'adeguamento ai fini delle imposte sul reddito è sufficiente procedere a rilevare le maggiori imposte pagate con una scritture del tipo:
    Imposte e tasse da adeguamento non deducibili a Banca c/c
    Le imposte versate sono un costo non deducibile per l'impresa.

    Più complessa è la situazione per quanto riguarda l'IVA. Infatti, in questo caso, oltre a dover rilevare l'IVA da adeguamento, è necessario rilevare anche i maggiori corrispettivi sul registro delle fatture emesse o sul registro dei corrispettivi.
    Le soluzioni possibili sono diverse:
    1. ANNOTAZIONE A PENNA, SUI REGISTRI IVA, DEI MAGGIORI CORRISPETTIVIUna soluzione seguita nella pratica consiste nell'annotare a pennasui registri IVA, i maggiori corrispettivi, e nel procedere, successivamente a rilevare contabilmente il pagamento dell'IVA da adeguamento nel modo seguente
      IVA da adeguamento non deducibile a Banca c/c
      L'IVA versata rappresenta un costo non deducibile per l'impresa.



    1. RILEVAZIONE DEI MAGGIORI CORRISPETTIVI COME OPERAZIONE FUORI CAMPO IVA
    Una seconda soluzione consiste nel rilevare i maggiori corrispettivi, sui registri IVA, come operazione fuori campo IVA.
    In questo caso:
    • occorre creare un cliente fittizio del tipo "Maggiori ricavi da adeguamento";
    • effettuare una registrazione fuori campo IVA in modo che il maggior corrispettivo sia rilevato nei registri IVA, ma non vada a confluire tra le operazioni imponibili.

    La scrittura da usare sarà del tipo:
    Maggiori ricavi da adeguamento (cliente) a Maggiori ricavi da adeguamento (ricavo)
    Il conto movimentato in dare rappresenta il cliente fittizio, mentre il conto movimentato in avere rappresenta il ricavo.
    Successivamente si registra un giroconto ai soli fini contabili:
    Maggiori ricavi da adeguamento (ricavo) a Maggiori ricavi da adeguamento (cliente)
    Infine va rilevato il versamento dell'IVA da adeguamento:
    IVA da adeguamento non deducibile

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      L'art. 2426 stabilisce che, qualora l'immobilizzazione, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo il criterio del costo ammortizzato in funzione della sua residua possibilità di utilizzazione, occorre procedere ad una sua svalutazione iscrivendo la stessa al minor valore. Il nuovo OIC 9 è intervenuto sulla materia per chiarire come individuare e valutare la svalutazione delle immobilizzazioni, sia esse materiali che immateriali.

      COME STABILIRE SE UN'IMMOBILIZZAZIONE HA SUBITO UNA PERDITA DUREVOLE DI VALORE?
      La società deve valutare, ad ogni data di riferimento del bilancio, l'esistenza o meno di uno o più indicatori che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore.
      Tali indicatori sono:
      • significativa diminuzione del valore di mercato non prevista;
      • significative variazioni, tecnologiche, di mercato o normative, con effetto negativo;
      • aumento dei tassi di interesse di mercato o di altri tassi di rendimento degli investimenti in grado di modificare significativamente il tasso di attualizzazione adottato nel calcolo del valore d'uso e riducano il valore equo;
      • valore contabile delle attività superiore al valore equo stimato;
      • evidente obsolescenza o deterioramento fisico di un'attività;
      • significativi cambiamenti sulla società nel modo in cui un'attività viene utilizzata con effetti negativi come: attività inutilizzata, piani di dismissione, ridefinizione della vita utile, andamento economico futuro atteso in peggioramento.

      Se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore potrebbe essere opportuno rivedere la sua vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli, a prescindere dal fatto che la perdita venga successivamente rilevata.
      Se esiste l'indicazione di una perdita durevole di valore occorre procedere alla svalutazione dell'immobilizzazione.

      QUANDO SI DEVE PROCEDERE ALLA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI?
      Si deve procedere alla svalutazione delle immobilizzazioni quando:
      • il valore netto contabile;

      è inferiore rispetto
      • al valore recuperabile dato dal più alto tra il fair value (valore equo) e il valore d'uso.
      Per fair value si intende l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione.
      Ai fini della determinazione del valore recuperabile, al valore equo si sottraggono i costi di vendita.
      Per valore d'uso si intende il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da una unità generatrice di flussi di cassa.
      Un'unità generatrice di flussi di cassa è il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.
      Non sempre è necessario determinare sia il fair value di un'attività che il suo valore d'uso. Infatti, se uno dei due valori è superiore rispetto al valore contabile, l'attività non ha subito una riduzione di valore e non è necessario determinare anche l'altro importo.

      RILEVAZIONE DELLA PERDITA
      Le perdite durevoli di valore sono rilevate nel Conto Economico:
      • alla voce B10 c)- "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni", se sono riconducibili alla gestione ordinaria;
      • alla voce E21 - "Oneri straordinari", se di natura straordinaria. Ricordiamo, però, che la macro-categoria E - "Proventi e oneri straordinari" non sarà più presente negli schemi di Conto economico a partire dai bilanci relativi al 2016. Di conseguenza tali perdite andranno riclassificate tra i componenti ordinari di reddito.


      Nelle imprese di dimensioni minori è previsto un modello semplificato di determinazione delle perdite durevoli di valore.

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        Vediamo, attraverso un esempio, come applicare il metodo della dello stato di avanzamento dei lavori, detto anche metodo delle percentuali di completamento, nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione.
        Esempio:
        la Alfa Srl riceve, in data 01/09 dell'anno x, un ordine per la costruzione di un'opera la cui durata è di 3 anni: la consegna è prevista in data 31/09 dell'anno x+2.
        Il corrispettivo pattuito ammonta a 350.000 euro, mentre i costi preventivati ammontano a 270.000 euro.
        La costruzione dell'opera viene completata in data 20/09 dell'anno x+2.

        La valutazione dei lavori è effettuata in base al criterio dello stato di avanzamento dei lavori applicando il metodo dei costi sostenuti. Le percentuali di sostenimento dei costi sono le seguenti:
        • anno x - 15%;
        • anno x+1 - 50%;
        • anno x+2 - 35%.


        Vediamo le scritture da redigere e le valutazioni di fine esercizio da effettuare.

        Nel corso del primo esercizio verranno rilevati costi per l'esecuzione della commessa pari a 40.500 euro (270.000 x 15%). Essi confluiranno a Conto economico come costi per materie prime, materiali di consumo, salari e stipendi, ecc..

        Al termine del primo esercizio la valutazione delle rimanenze va fatta in base ai corrispettivi maturati nell'esercizio, (ovvero 350.000 x 15% = 52.500). Per cui avremo la scrittura:


        Lavori in corso su ordinazione a Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione 52.500
        Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione a Variazioni rimanenze lavori in corso su ordinazione 52.500

        In questo modo, nel Conto economico dell'esercizio x, si hanno tra i componenti negativi di reddito 40.500 euro di costi sostenuti per realizzare l'opera e tra i componenti positivi di reddito 52.500 euro relativi alla valutazione dell'opera.

        Nello Stato patrimoniale avremo rimanenze per lavori in corso su ordinazione per 52.500 euro.


        Nell'esercizio x+1 andremo innanzitutto a rilevare le rimanenze iniziali di lavori in corso su ordinazione

        Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione a Lavori in corso su ordinazione 52.500

        Nel corso del secondo esercizio verranno rilevati costi per l'esecuzione della commessa pari a 135.000 euro (270.000 x 50%). Essi confluiranno a Conto economico come costi per materie prime, materiali di consumo, salari e stipendi, ecc..

        Al termine del secondo esercizio la valutazione delle rimanenze è pari a 227.500 euro [350.000 x (15% + 50%)].

        Per cui avremo la scrittura:

        Lavori in corso su ordinazione a Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione 227.500
        Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione a Diversi 227.500
        a Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione 52.500
        a Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione 175.000

        Nel Conto economico, quindi, si avranno tra i componenti negativi di reddito 135.000 euro di costi sostenuti per realizzare l'opera e tra i componenti positivi di reddito 175.000 euro relativi alla valutazione dell'opera.

        Nello Stato patrimoniale avremo rimanenze per lavori in corso su ordinazione per 227.500 euro.


        Nell'esercizio x+2 andremo innanzitutto a rilevare le rimanenze iniziali di lavori in corso su ordinazione

        Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione a Lavori in corso su ordinazione 227.500

        In data 20/09 dell'anno x+2 l'impresa Alfa Srl, ultimati i lavori, emetterà fattura nei confronti del committente:

        Crediti v/clienti a Diversi 427.000
        a Ricavi di vendita 350.000
        a IVA su vendite 77.000

        Al termine dell'esercizio storniamo le rimanenze iniziali dei lavori in corso su ordinazione al conto Variazione lavori in corso su ordinazione:


        Variazione lavori in corso su ordinazione a Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione 227.500
        Nel corso del terzo esercizio verranno rilevati costi per l'esecuzione della commessa pari a 94.500 euro (270.000 x 35%). Essi confluiranno a Conto economico come costi per materie prime, materiali di consumo, salari e stipendi, ecc..
        Tra i componenti negativi, avremo anche le rimanenze iniziali, mentre tra i ricavi sarà indicato l'intero corrispettivo pattuito.

        Ovviamente, nello Stato patrimoniale non saranno più presenti le rimanenze per lavori in corso su ordinazione, mentre troveremo il credito verso il cliente e l'IVA sulle vendite.

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          Vediamo, attraverso un esempio, come applicare il metodo della commessa completata nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione.
          Esempio:
          la Alfa Srl riceve, in data 01/09 dell'anno x, un ordine per la costruzione di un'opera la cui durata è di 3 anni: la consegna è prevista in data 31/09 dell'anno x+2.
          Il corrispettivo pattuito ammonta a 350.000 euro, mentre i costi preventivati ammontano a 270.000 euro.
          Le percentuali di sostenimento dei costi sono le seguenti:
          • anno x - 15%;
          • anno x+1 - 50%;
          • anno x+2 - 35%.

          La costruzione dell'opera viene completata in data 20/09 dell'anno x+2 e, in tale data, la Alfa Srl emette fattura per il corrispettivo pattuito.


          Vediamo le scritture da redigere e le valutazioni di fine esercizio da effettuare.

          Nel corso del primo esercizio verranno rilevati costi per l'esecuzione della commessa pari a 40.500 euro (270.000 x 15%). Essi confluiranno a Conto economico come costi per materie prime, materiali di consumo, salari e stipendi, ecc..

          Al termine del primo esercizio la valutazione delle rimanenze va fatta in base ai costi sostenuti, quindi al valore di 40.500 euro. Per cui avremo la scrittura:


          Lavori in corso su ordinazione a Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione 40.500
          Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione a Variazioni rimanenze lavori in corso su ordinazione 40.500

          In questo modo, nel Conto economico dell'esercizio x, si hanno tra i componenti negativi di reddito 40.500 euro di costi sostenuti per realizzare l'opera e tra i componenti positivi di reddito 40.500 euro relativi alla valutazione dell'opera.

          Nello Stato patrimoniale avremo rimanenze per lavori in corso su ordinazione per 40.500 euro.


          Nell'esercizio x+1 andremo innanzitutto a rilevare le rimanenze iniziali di lavori in corso su ordinazione

          Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione a Lavori in corso su ordinazione 40.500

          Nel corso del secondo esercizio verranno rilevati costi per l'esecuzione della commessa pari a 135.000 euro (270.000 x 50%). Essi confluiranno a Conto economico come costi per materie prime, materiali di consumo, salari e stipendi, ecc..

          Al termine del secondo esercizio la valutazione delle rimanenze va fatta in base alle rimanenze iniziali dei lavori in corso (40.500) aumentate dei costi sostenuti nell'esercizio (270.000 x 50% =135.000) e degli eventuali accantonamenti per costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa (che nel nostro esempio non sono presenti) per un totale di 175.500 euro.

          Per cui avremo la scrittura:

          Lavori in corso su ordinazione a Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione 175.500
          Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione a Diversi 175.500
          a Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione 40.500
          a Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione 135.000

          Ancora una volta, nel Conto economico, si hanno tra i componenti negativi di reddito 135.000 euro di costi sostenuti per realizzare l'opera e tra i componenti positivi di reddito 135.000 euro relativi alla valutazione dell'opera.

          Nello Stato patrimoniale avremo rimanenze per lavori in corso su ordinazione per 175.500 euro.


          Nell'esercizio x+2 andremo innanzitutto a rilevare le rimanenze iniziali di lavori in corso su ordinazione

          Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione a Lavori in corso su ordinazione 175.500

          In data 20/09 dell'anno x+2 l'impresa Alfa Srl, ultimati i lavori, emetterà fattura nei confronti del committente:

          Crediti v/clienti a Diversi 427.000
          a Ricavi di vendita 350.000
          a IVA su vendite 77.000

          Al termine dell'esercizio storniamo le rimanenze iniziali dei lavori in corso su ordinazione al conto Variazione lavori in corso su ordinazione:


          Variazione lavori in corso su ordinazione a Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione 175.500
          Nel corso del terzo esercizio verranno rilevati costi per l'esecuzione della commessa pari a 94.500 euro (270.000 x 35%). Essi confluiranno a Conto economico come costi per materie prime, materiali di consumo, salari e stipendi, ecc..
          Tra i componenti negativi, avremo anche le rimanenze iniziali, mentre tra i ricavi sarà indicato l'intero corrispettivo pattuito.

          Ovviamente, nello Stato patrimoniale non saranno più presenti le rimanenze per lavori in corso su ordinazione, mentre troveremo il credito verso il cliente e l'IVA sulle vendite.

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            Il bilancio consolidato di gruppo deve comprendere esclusivamente le operazioni che il gruppo, e più precisamente le società comprese nel perimetro di consolidamento, hanno effettuato nei confronti dei terzi.
            Esso, quindi, non deve comprendere quelle operazioni eventualmente compiute all’interno del gruppo.

            Le operazioni interne al gruppo possono essere ricondotte a tre categorie principali:
            • scambio di beni materiali ed immateriali;
            • scambio di servizi;
            • operazioni di finanziamento.


            In sede di consolidamento, quindi, vanno eliminati
            • i valori reciproci di crediti e debiti intersocietari;
            • gli utili interni derivanti da operazioni effettuate all’interno del gruppo.



            Tra le voci che più di frequente possono essere presenti in bilancio in relazione ad operazioni infragruppo abbiamo;
            • costi e ricavi relativi ad operazioni di compravendita di beni e servizi;
            • oneri e proventi finanziari relativi ad operazioni di finanziamento;
            • crediti e debiti di natura commerciale;
            • crediti e debiti di natura finanziaria.



            Vediamo, quindi, come occorrerà procedere.

            Per prima cosa è necessario individuare quali sono le operazioni intercorse all’interno del gruppo. Quindi bisogna procedere alla loro eliminazione.

            I crediti e i debiti, i proventi e gli oneri derivanti da operazioni effettuate tra imprese facenti parte dell’area di consolidamento possono non essere eliminati solamente se essi sono irrilevanti.
            L’irrilevanza degli elementi patrimoniali e di quelli economici va determinata con riferimento all’entità complessiva degli elementi della stessa natura.
            In tal caso il motivo della mancata eliminazione va indicato nella nota integrativa.

            Una delle poste da eliminare, più ricorrenti è quella dei crediti di fornitura o di finanziamento presenti nel bilancio di una società del gruppo con i rispettivi debiti iscritti nel bilancio di un’altra società del gruppo.
            A tal proposito si possono presentare due casi distinti:
            • i crediti e i debiti infragruppo sono indicati nei bilanci delle rispettive società per lo stesso importo. In questo caso non si pongono particolari problemi essendo sufficiente procedere alla eliminazione di tali poste;
            • i crediti e i debiti infragruppo derivano da operazioni dicompravendita di merci o di immobilizzazioni che hanno generato degli utili o delle perdite interne. In questo caso occorre procedere alla eliminazione, oltre che del credito e del debito, anche degli utili o delle perdite interne dato che il bilancio consolidato deve evidenziare solamente i risultati conseguiti con soggetti esterni al gruppo.


            Le operazioni di compravendita di merci all’interno del gruppo sono di norma effettuate al costo, tuttavia è possibile anche fissare un prezzo che comprenda un margine di utile per la società venditrice o, eccezionalmente, anche una perdita.

            Nel caso in cui la compravendita avvenga al costo, l’operazione non genera nessun utile o perdita interna.
            Se, invece, l’operazione di compravendita avviene ad un prezzo diverso dal costo l’eliminazione della parte di utili o perdite generate deve avvenire agendo sul valore delle rimanenze.

            Se l’operazione di compravendita interna riguarda, invece, le immobilizzazioni, al fine di eliminare gli utili o le perdite interne occorre procedere ad una rettifica della plusvalenza o della minusvalenza conseguita e delle quote di ammortamento accantonate.

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              Le differenze di consolidamento possono essere determinate da varie ragioni.

              Una differenza positiva, ad esempio, può essere dovuta:
              • ad una sottovalutazione contabile delle attività o ad unasopravalutazione della passività;
              • all’esistenza di un valore di avviamento;
              • ad una errata sopravvalutazione dell’azienda.


              Una differenza negativa, ad esempio, può essere dovuta:
              • ad una sopravvalutazione contabile delle attività o ad unasottovalutazione della passività;
              • all’esistenza di un valore di avviamento negativo;
              • ad una errata sottovalutazione dell’azienda.


              La differenza di valutazione è bene che sia imputata ai singoli elementi attivi e passivi del capitale delle società consolidate.

              Per la parte per la quale ciò non è possibile ci si può regolare come segue:
              • in caso di differenza negativa essa deve essere iscritta ad una“Riserva da consolidamento” o ad un “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”;
              • in caso di differenza positiva essa va iscritta alla voce“Differenza da consolidamento” avente natura di avviamento o va portata in diretta diminuzione della voce “Riserva da consolidamento”.


              I principi contabili italiani prevedono che la differenza da consolidamento si ammortizzi in 5 anni o in più esercizi se esistono particolari ragioni.

              Invece gli IAS prevedono che la differenza di consolidamento non si ammortizza, ma è soggetta ad impairment test.

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                nel redigere il bilancio consolidato di gruppo possono essere adottati vari metodi di consolidamento:
                • il metodo del consolidamento integrale nella teoria dell’entità;
                • il metodo del consolidamento proporzionale nella teoria della proprietà;
                • il metodo del consolidamento integrale nella teoria della capogruppo;
                • il metodo del patrimonio netto.


                Ma quali di questi metodi è più opportuno scegliere?

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                  Il metodo del consolidamento integrale nella teoria dell’entità presuppone che il gruppo sia un’unica entità economica e contabile. Quindi il patrimonio appartiene al gruppo nel suo insieme e sempre il gruppo nel suo insieme produce il reddito.
                  Conseguenza di tutto ciò è che le attività e le passività, i costi e i ricavi, il reddito e il patrimonio devono essere consolidati integralmente nella redazione del bilancio consolidato di gruppo in modo da mostrare la struttura complessiva del gruppo.


                  Il metodo del consolidamento proporzionale nella teoria della proprietà parte dal presupposto che le società del gruppo sono controllate dalla capogruppo solamente nella misura in cui quest’ultima partecipa al loro capitale.
                  Il bilancio consolidato non è altro che un’estensione del bilancio della capogruppo che tiene conto delle quote che quest’ultima detiene nelle altre società del gruppo.
                  Il patrimonio netto del gruppo e il reddito del gruppo rappresenta ciò che è di appartenenza della capogruppo.
                  Conseguenza di tutto ciò è che le attività e le passività, i costi e i ricavi, il reddito e il patrimonio devono essere consolidati nella redazione del bilancio consolidato di gruppo in proporzione alle quote detenute dalla capogruppo nelle società controllate.


                  Il metodo del consolidamento integrale nella teoria della capogruppomette insieme l’esigenza di fornire, attraverso il bilancio consolidato, una rappresentazione della realtà economica e contabile del gruppo con quella di evidenziare il patrimonio netto e il reddito di appartenenza della capogruppo.
                  Conseguenza di tutto ciò è che le attività e le passività, i costi e i ricavi, il reddito e il patrimonio devono essere consolidati nella redazione del bilancio del gruppo in modo da mostrare la struttura complessiva del gruppo (come nel metodo del consolidamento integrale nella teoria dell’entità), ma evidenziando la quota di patrimonio netto e di risultato economico di appartenenza di terzi.


                  Infine il metodo del patrimonio netto non rappresenta un vero e proprio metodo di consolidamento, ma espone sinteticamente:
                  • in una riga del conto economico il risultato delle controllate;
                  • in una riga dello stato patrimoniale il valore del patrimonio delle controllate.

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                    Il grande vantaggio del Geie, con riferimento all’acquisto di immobili, consiste nell’applicazione dell’imposta ipotecaria di trascrizione e dell’imposta catastale in misura fissa agli atti propri del Geie, comportanti “trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diretti reali di godimento sugli stessi”.
                    Possibile l'utilizzo del Geie anche per il Trust

                    Il legislatore ha esplicitamente previsto che tra gli “atti propri del Geie”, cioè appunto quelli da assoggettarsi ad imposta fissa, sono considerati anche gli “atti di trasferimento della proprietà di beni immobili ovvero di costituzione e trasferimento di diritti reali sugli stessi” e dunque, gli atti di compravendita.
                    In pratica, per conferire o trasferire a titolo gratuito o oneroso un immobile al Geie, si pagano solo 168 euro di imposta catastale, 168 euro di imposta ipotecaria, e 168 euro di imposta di registro.
                    Tale aspetto apre, evidentemente, una serie di vantaggi non indifferenti rispetto alla possibilità di utilizzare la disciplina del Geie anche per i Trust, superando una serie di questioni aperte rispetto alla disciplina fiscale di tale forma giuridica. Nel caso di acquisto di beni da un privato, pertanto il Geie permette un importante risparmio in termini di imposta.
                    Ovviamente tale risparmio viene vanificato nel caso di acquisto assoggettato a iva, poiché gli operatori economici, soci del Geie, che deve essere costituito esclusivamente da imprese e professionisti potrebbero portarsi l’imposta a credito e quindi, nella quasi generalità dei casi, se l’acquisto avviene da un’altra impresa, non vi è alcun risparmio di imposta.
                    Il Geie nasce con il Regolamento Comunità Europea, n. 2137/85 del Consiglio delle Comunità Europee del 25 luglio 1985, in vigore negli Stati membri dal 1° luglio 1989, prevedendo l’emanazione, da parte dei singoli Paesi, dei conseguenti provvedimenti attuativi. In Italia, la disciplina del Geie è stata effettivamente recepita con il D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, pertanto, fino all’entrata in vigore di tale normativa, 6 agosto 1991, un Geie avente sede in uno Stato della comunità europea poteva operare nel nostro paese, solo da quella data è possibile costituirne uno in Italia.
                    Il Geie, ha la possibilità di contrarre diritti e obblighi, stipulare contratti, stare in giudizio e possedere un patrimonio proprio in conformità degli obiettivi dei suoi membri, ma, se costituito in Italia, non ha la personalità giuridica per cui i soci che operano in un Geie, restano responsabili delle propria attività e mantengono la responsabilità illimitata e solidale tra loro, anche se, a differenza di quello che succede, per le società di persone, a responsabilità illimitata, il fallimento del Geie non determina automaticamente il fallimento dei socie. Resta il fatto che tale aspetto, quello cioè legato alla responsabilità illimitata e solidale, ovviamente, ha fortemente impedito la diffusione dell’istituto, potendosi, generalmente, ottenere gli stessi obiettivi o obiettivi simili attraverso un consorzio o una società cooperativa, con esclusione dei vantaggi in relazione alla tassazione diretta sul trasferimento degli immobili, ma senza la responsabilità illimitata e, perlomeno nel caso di società di cooperativa, con i vantaggi fiscali riservati a tale forma sociale.
                    Per quanto, infine, riguarda la tassazione diretta, la normativa è identica a quella prevista per le società di persone: il reddito prodotto dal Geie non è tassato in capo allo stesso, ma è imputabile a ciascun partecipante nello stesso periodo in cui è prodotto e indipendentemente dalla effettiva percezione nella proporzione stabilita nel contratto ovvero, in assenza di previsione, in parti uguali.
                    Si considerano pertanto prodotti nel territorio stesso i redditi e le perdite imputate ai membri non residenti. I contributi versati dai membri del Geie alla stabile organizzazione del medesimo rappresentano corrispettivi delle prestazioni di assistenza e promozione, che essa fornisce, per loro conto.
                    Mentre il Geie è direttamente assoggettato all’Irap, presumendosi peraltro l’organizzazione di impresa, e quindi l’impossibilità di esentare le attività minori dall’applicazione dell’imposta.

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                      .....Ci teniamo altresì a sottolineare che essendo una struttura totalmente normata ed autorizzata in pieno accordo con l'Unione Europea e di conseguenza con le Leggi nazionali, gli importanti risparmi fiscali che ne derivano, sono assimilabili a quelli ottenibili mediante una holding estera, con le seguenti differenze:• Non è possibile contestare elusione
                      • Non è possibile contestare evasione
                      • Non è possibile contestare esterovestizione

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