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    [QUOTE=ROL;801958]Dopo il "primo giro" vi consiglio di procedere in parallelo commerciale-tributario....es

    Le società semplici appartengono alle società di persone per le attività diverse da quelle commerciali ed è molto utilizzata per le attività agricole e professionali. Ai fini delle imposte dirette non rientra nella presunzione assoluta che tutti i redditi prodotti hanno natura di redditi di impresa: infatti i singoli redditi mantengono la loro natura.....


    inoltre, nel caso delle società di persone è possibile optare per il regime di trasparenza, di modo che si eviti la "doppia imposizione" fra redditi della società e utili acquisiti dai soci dopo l'eventuale distribuzione. Inoltre opera una presunzione in diritto tributario, ossia che si attribuisce, a fini reddituali e impositivi, a ciascun socio la parte di utile proporzionale alla quota di partecipazione alla società, a prescindere se l'utile sia stato effettivamente riscosso dal socio stesso. Ciò (ritornando a commerciale) in quanto è principio civilistico che gli utili di una società di persone possono essere distribuiti ai soci solo e soltanto qualora siano state rimpiazzate le perdite del patrimonio. Utilizzato l'utile per ricostituire le perdite, l'eccesso può essere distribuito ai soci.

    ROL, dimmi se è giusto che non ho nè libro davanti, nè vado a scopiazzare su wikipedia.

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      [QUOTE=Aida1100;802057]
      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Dopo il "primo giro" vi consiglio di procedere in parallelo commerciale-tributario....es

      Le società semplici appartengono alle società di persone per le attività diverse da quelle commerciali ed è molto utilizzata per le attività agricole e professionali. Ai fini delle imposte dirette non rientra nella presunzione assoluta che tutti i redditi prodotti hanno natura di redditi di impresa: infatti i singoli redditi mantengono la loro natura.....


      inoltre, nel caso delle società di persone è possibile optare per il regime di trasparenza, di modo che si eviti la "doppia imposizione" fra redditi della società e utili acquisiti dai soci dopo l'eventuale distribuzione. Inoltre opera una presunzione in diritto tributario, ossia che si attribuisce, a fini reddituali e impositivi, a ciascun socio la parte di utile proporzionale alla quota di partecipazione alla società, a prescindere se l'utile sia stato effettivamente riscosso dal socio stesso. Ciò (ritornando a commerciale) in quanto è principio civilistico che gli utili di una società di persone possono essere distribuiti ai soci solo e soltanto qualora siano state rimpiazzate le perdite del patrimonio. Utilizzato l'utile per ricostituire le perdite, l'eccesso può essere distribuito ai soci.

      ROL, dimmi se è giusto che non ho nè libro davanti, nè vado a scopiazzare su wikipedia.


      ?????????? te lo faccio in grassetto che così non lo dimentichi......chi opta?

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        optano i soci??????? perchè sono coloro che acquisiscono gli utili?

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          Alcuni principali regimi di trasparenza previsti dal tuir….(art.5. art 115,art 116, art 73)

          ART 5

          Ø Nelle società di persone il socio ha per legge il diritto a percepire l’utile una volta che sia accertato (dopo l’approvazione del rendiconto)

          Ø I redditi imputabili ai soci sono tassati per competenza

          Ø I redditi imputati ai soci mantengono l’originaria natura di redditi d’impresa o, in alcuni casi, redditi di lavoro autonomo.

          ART 115 E 116

          Ø Regime opzionale a carattere agevolativo

          Ø L’ambito di applicazione è quello del reddito d’impresa

          Ø Tax applicabile a tutto il reddito

          Ø Il reddito imputabile ai soci è tax ad aliquote proporzionali nella 115 ( nella quale sono presenti solo soci di società di capitale), mentre nella 116 sono soggetti ad irpef (perché sono sono presenti solo soci persone fisiche e quindi non soggetti a ires)

          Ø I soci hanno la possibilità di stabilire (convenzionalmente, nel contratto di società) i criteri di distribuzione agli utili

          Ø Nelle società di capitali il socio non ha un diritto alla percezione agli utili, conseguente all’approvazione del bilancio, la decisione sulla distribuzione degli utili è di stretta competenza dell’assemblea che deciderà con le maggioranze di legge e statuto.

          Ø I redditi imputati ai soci sono tassati per competenza e mantengono l’originaria natura di redditi d’impresa

          Per compltezza (ma a voi non serve....)

          ART 73 TRUST BENEFICIARI INDIVIDUATI

          Ø Il regime di trasparenza è naturale e obbligatorio


          Ø La tax per trasparenza si applica non a tutto il reddito ma solo alla parte di reddito attribuita ai beneficiari individuati, o meglio solo a quella parte di reddito per la quale i beneficiari possono vantare un diritto a percepirlo


          Ø I redditi sono imputati ai beneficiari individuati per competenza indipendentemente dall’effettiva percezione. In altri termini i redditi imputati ai beneficiari non mantengono l’originaria natura in quanto vengono “trasformati” in redditi di capitale (con la particolarità di essere tassati per competenza e non per cassa, con tutti gli altri redditi di capitale)…i redditi conseguiti dal patrimonio segregato in trust, nell’ipotesi in cui vengono imputati ai beneficiari individuati, subiscono una riqualificazione in quanto comunque definiti redditi di capitale anche se hanno origine (ipotesi frequente nel trust ente non commerciale) da diverse categorie di reddito (il reddito complessivo del trust ente non commerciale è costituito dalla sommatoria delle singole categorie reddituali)

          Ø I redditi imputati ai beneficiari individuati (persone fisiche) sono tassati con le aliquote progressive, mentre il reddito che non può essere imputato ai beneficiari individuati (che non hanno diritto a pretendere) è tassato in capo al trust con aliquote proporzionali Ires . Il che quando poi il trust farà attribuzione di patrimonio… tax free…..

          Ø I beneficiari, a differenza dei soci di società, non hanno la possibilità di stabilirne(convenzionalmente) i criteri di distribuzione dell’utile; per così dire subiscono le scelte fatte dal disponente e l’eventuale discrezionalità attribuita dal disponente fatta al trustee

          Ø I beneficiari non hanno alcun potere nella imputazione dei redditi, il potere di imputare i redditi ai beneficiari è del disponente.

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            Mi sto confondendo..non sono le società di capitali a poter optare x il regime di trasparenza,che invece dovrebbe essere il regime naturale nelle società di persone?delucidatemi..

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              Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggio
              optano i soci??????? perchè sono coloro che acquisiscono gli utili?

              Aida vedi lo schemino sopra....le società di persona non optano per la trasparenza è il loro regime naturale!

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                Originariamente inviato da rob1906 6 Visualizza il messaggio
                Mi sto confondendo..non sono le società di capitali a poter optare x il regime di trasparenza,che invece dovrebbe essere il regime naturale nelle società di persone?delucidatemi..

                Bravissima....

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                  Ah ok!!no pensavo avessi dato ragione ad Aida e mi ero un pò persa..grazie!

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                    Originariamente inviato da rob1906 6 Visualizza il messaggio
                    Ah ok!!no pensavo avessi dato ragione ad Aida e mi ero un pò persa..grazie!

                    credevo stesse parlando lei...scusa..

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                      ah si, grazie. Ma

                      Ø I soci hanno la possibilità di stabilire (convenzionalmente, nel contratto di società) i criteri di distribuzione agli utili

                      nei limiti dell'art. 2303 c.c., ossia

                      Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

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