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    Non ci si può ammalare un po' che vi ritrovo così avanti :P Sto cercando di mettermi almeno un po' in liena con tributario per poter partecipare attivamente, intanto approfitto del riepilogo sulla questione della Trasparenza cosi' ben affrontata da ROL, e lo scrivo

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      ok....ma perchè non esclusione parziale? differenza tra esclusione ed esenzione....


      .....a proposito di partecipazioni...una pilloletta Rol salutare :-)))

      " La distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate assume un significato quando il titolo è posseduto al di fuori del regime d'impresa, mentre in caso contrario è importante discriminare tra :
      1) partecipazioni dotate dei requisiti pex e
      2) partecipazioni non pex

      Mentre le prime, in sede di cessione, sono assoggettate ad imposizione solo per una quota modesta (ossia? :-)...delle plusvalenze ottenute (con parallela indeducibilità delle minusvalenze) per le seconde plusvalenze e minusvalenze sono rilevanti per il loro intero ammontare.

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        Il coordinamento tra tassazione delle società e dei soci riguarda

        1) Solo il flusso degli utili determinati in capo alla società, e quindi dei dividendi verso i soci
        2) Il flusso degli utili e delle perdite, per cui si pone un problema di trasmissione ai soci
        3) Il flusso degli utili e delle perdite, nonché le plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni

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          La cosiddetta participation exemption (pex) è

          1) Una agevolazione fiscale
          2) Un coordinamento tra tassazione di società e soci
          3) Un sistema antifrode

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            Allora per quel che mi ricordo, alla domanda " La cosiddetta perticipation exemption ( perx) é:io direi 2) coordinamento tra tassazione di società e soci.E se non erro l'imposizione a cui venivano assoggettate era 5 per cento.Stamattina mi vorrei dedicare a tutte le tipologie di accertamento,e fissarle una volta per tutte. Buono studio a tutti

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              Ciao copy90 anche io vorrei partecipare alla discussione, che ne dite se pubblico un riassunto sugli aspetti principali dell'accertamento e poi se magari ROL ha la pazienza di correggere beh.... sarebbe grandioso.

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                Mi trovi d'accordo per il riassunto..Io sto guardando quanto riporta il tesauro, escluso l'accertamento con adesione, che invece voglio studiare da quanto dice l'agenzia delle entrate.

                Magari tramite il tuo riassunto possiamo vedere se abbiamo omesso qualcosa, o se qualche informazione è cambiata, sai termini, percentuali, procedimenti, e confrontarci bene su qeusto argomento. ) Mi trovi a disposizione

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                  Originariamente inviato da Queenmichelle Visualizza il messaggio
                  Ciao copy90 anche io vorrei partecipare alla discussione, che ne dite se pubblico un riassunto sugli aspetti principali dell'accertamento e poi se magari ROL ha la pazienza di correggere beh.... sarebbe grandioso.

                  Bravo...certo....non ti scordare il cappello, se no non si capisc nudd! :-)

                  Le presunzioni

                  “Sono conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.

                  Possono essere di 2 tipi che vanno valutate di volta in volta per verificarne l’attendibilità, e legali, quando è la stessa legge a ritenere determinati fatti noti idonei a provare l’esistenza di un altro fatto ignoto fiscalmente rilevante.

                  Sono vietate le presunzioni di secondo grado, ossi quando il fatto desunto attraverso la presunzione viene assunto come punto di partenza di un’altra presunzione.

                  Le presunzioni legali possono a loro volta essere relative (juris tantum) o assolute (jiuis et de jure). Le prime ammettono prova contraria da parte del contribuente e realizzano quell’effetto processuale che consiste nell’inversione dell’onere della prova sul fatto presunto, per cui chi allega il fatto presunto è sollevato dall’onere della prova sul fatto presunto che grava invece sulla controparte. Le presunzioni legali assolute, invece dispensano coloro a favore dei quali sono stabilite da ogni prova, ma non si prestano ad essere applicate in campo tributario per la dubbia compatibilità con il principio dell’effettività della capacità contributiva (art 53 cost.) Tuttavia se ne ritrovano alcune (es 52 comma 5 dpr 633/72).

                  Poi vi sono anche le presunzioni semplici che consistono in presunzioni non stabilite dalla legge e lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

                  Vi sono poi presunzioni semplicissime, le quali nella normativa costituiscono due deroghe(almeno per le imposte dirette) ai principi stabiliti dal codice civile. In presenza di violazioni particolarmente gravi e in caso di omissione della dichiarazione viene consentito all’amministrazione di effettuare la rettifica anche sulla base di presunzioni semplici sprovviste dei caratteri di gravità precisione e concordanza. Si tratta però di eccezioni, le quali devono essere stabilite espressamente per legge, e, comunque, non intaccano minimamente il fatto che le presunzioni semplici richiedono, come regola, che il ragionamento presuntivo porti a un’elevata probabilità del fatto presunto.

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                    Scusate....off topic :-)

                    X LEO

                    tanto lo so che vieni a leggere..:-) bussare alla porta ogni tanto no?

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      .....mettiamo da parte il reddito d'impresa.... in quale altra categoria di reddito si riscontra una modalità di attribuzione del REDDITO con il criterio della trasparenza?

                      Per qui pochi che seguono....: a me non frega nulla dei like.., cerchiamo di non saltare i post altrimenti si fa un lavoro inutile.......qui nessuno ha provato a rispondere!!

                      La trasparenza si verifica pure per alcuni REDDITI DI LAVORO AUTONOMO. Pensate alle associazioni professionali, professionisti in società semplici e in società in nome collettivo. Sostanzialmente il meccanismo è simile a quello delle società di persone con la differenza che per lo studio associato la misura di partecipazione degli associati può essere modificata con scrittura autentica che può essere redatta fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione. (e non a data anteriore all'inizio del periodo d'imposta)

                      NB: per le società d'ingegneria in forma di società di capitali è sempre reddito d'impresa (non trasparenza) anche se l'attività svolta è di tipo professionale. Qui, quindi tassazione in capo alla società sotto forma di reddito d'impresa, mentre gli utili attribuiti sono tassati in capo ai soci come reddito di capitale.

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                      Sto operando...
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