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    SU QUALE DEI SEGUENTI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, SE NON CONSEGUITI NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE COMMERCIALI, IL CONTRIBUENTE NON HA FACOLTA' DI AVVELERSI DELL'OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA?

    a) trattamento di fine rapporto
    b) indennità percepite per la cessazione di funzioni notarili
    c) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva
    d) indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Non devi memorizzarle ora...ma poi le risposte sono tre (ed in realtà se hai studiato te la giochi su 2....) ma poi ti assicuro che una cosa è ricordarli per un esame orale (ma li non è che devi sapere nel dettaglio le percentuali....più i concetti) altra cosa per i quiz.....(qui ti può capitare il dettaglio ma lo vedi scritto...e dovresti poi ricordalo abbi fede! :-)
      Cioè mettono una risposta che nn ci azzecca proprio?

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        SU QUALE DEI SEGUENTI REDDITI PERCEPITI DA UNA PERSONA FISICA NON E' POSSIBILE APPLICARE L'IMPOSTA SEPARATAMENTE?

        a) indennità di mobilità
        b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti
        c) indennità percepite per la cessazione di rapporti collaborazione coordinata continuativa
        d) redditi da pensione

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          Originariamente inviato da Queenmichelle Visualizza il messaggio
          Cioè mettono una risposta che nn ci azzecca proprio?
          si ...(se hai studiato la riconosci che è a cazz.)

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            L'ORDINAMENTO TRIBUTARIO ITALIANO DA' LA POSSIBILITA' AL CONTRIBUENTE, DI AVVALERSI DELL'OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA SU ALCUNI REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA ATTRAVERSO:

            a) la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui ha maturato il reddito
            b) la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui ha percepito il reddito
            c) la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui ha percepito il reddito
            d) un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              SU QUALE DEI SEGUENTI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, SE NON CONSEGUITI NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE COMMERCIALI, IL CONTRIBUENTE NON HA FACOLTA' DI AVVELERSI DELL'OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA?

              a) trattamento di fine rapporto
              b) indennità percepite per la cessazione di funzioni notarili
              c) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva
              d) indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia
              Risposta C

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                COME SI RISCUOTE L'IMPOSTA SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

                a) il trattamento di fine rapporto è soggetto solo a tassazione ordinaria
                b) L'agenzia delle entrate iscrive a ruolo l'imposta e applica la tassazione separata ovvero ordinaria a richiesta del contribuente
                c) il contribuente si avvale dell'opzione per la tassazione separata ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi
                d) L'agenzia delle entrate iscrive a ruolo l'imposta e applica la tassazione separata ovvero ordinaria a seconda della convenienza per il contribuente

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  SU QUALE DEI SEGUENTI REDDITI PERCEPITI DA UNA PERSONA FISICA NON E' POSSIBILE APPLICARE L'IMPOSTA SEPARATAMENTE?

                  a) indennità di mobilità
                  b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti
                  c) indennità percepite per la cessazione di rapporti collaborazione coordinata continuativa
                  d) redditi da pensione
                  Domodossola

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    L'ORDINAMENTO TRIBUTARIO ITALIANO DA' LA POSSIBILITA' AL CONTRIBUENTE, DI AVVALERSI DELL'OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA SU ALCUNI REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA ATTRAVERSO:

                    a) la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui ha maturato il reddito
                    b) la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui ha percepito il reddito
                    c) la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui ha percepito il reddito
                    d) un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate
                    Risposta b. Ma vedi xo' che non è che ci stanno risposte che.nn ci azzeccano proprio...

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                      o prezzemollll...accattatavill...ahahahahahahah

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                      Sto operando...
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