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    Originariamente inviato da Queenmichelle Visualizza il messaggio
    Rol domanda su domanda: in generale il termine di decadenza non è di 5 anni? E 3 per gli atti soggetti a registrazione telematica ex art. 76?.
    Buongiorno a tutti
    La domanda è...

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      Ragazzi io vorrei partecipare alla discussione ma passate da un argomento all'altro in pochissimo tempo e mi perdo... ROL non si potrebbe rallentare un pò... Grazie comunque.

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        Comunque, a mio modestissimo parere, e interpello Luna Pallida, qualora dovesse leggermi, per verificare se ciò sia una supposizione giusta o errata, secondo me la brevità dei termini potrebbe riscontrarsi in alcuni principi di diritto privato.

        A differenza di IVA, IRES e IRPEF in cui l'accertamento colpisce il titolare del reddito senza coinvolgere terzi soggetti, nel caso delle imposte di registro esistono terze persone che fanno affidamento su di un negozio giuridico. Infatti l'imposta si applica sia in presenza di contratti che di atti unilaterali....

        Poniamo il caso che ci sia un contratto fra due parti sottoposto ad imposta di registro. Facciamo finta che sia un contratto di comodato d'uso di un immobile (obbligatoria la forma scritta ad substantiam) ad uso abitativo in cui, secondo la legge, per la registrazione del contratto è prevista un'imposta fissa pari a 200 euro.
        Poniamo però anche il caso che il contratto di comodato sia però un contratto simulato, poichè in realtà le parti pongono in essere un contratto di locazione ad uso abitativo, anche se il canone è irrisorio. Nel caso di locazione l'imposta di registro è pari al 2% del canone annuo.
        Poniamo che il contratto duri un anno. Cioè l'immobile è ad uso studenti e, per imbrogliare il fisco, le parti si tutelano registrando il contratto, ma allo stesso tempo fingendo di dare ad uso gratuito l'immobile, risparmiando qualcosa sull'imposta di registro. Pagano 200 euro anzichè il 2%.
        Finito l'anno le due parti si salutano, arrivederci e grazie. Il proprietario ha incassato qualcosa, l'affittuario ha tratto qualche vantaggio, come un canone irrisorio, non ha pagato il 50% che di regola spetta sulla cifra definita per l'imposta di registro, ecc ecc...
        Certamente il fisco agirà in due modi. Primo mediante accertamento su IRPEF, perchè il proprietario dell'immobile ha evaso sulla cifra del canone locativo e ha tempo di 5 anni.
        Ma può agire immediatamente anche sull'imposta di registro recuperando quello che differisce fra i 200 euro di contratto di comodato e il 2% del canone annuo locativo.
        Su quale dei due accertamenti riuscirà a guadagnare di più?
        Credo sul primo!

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          Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggio
          Comunque, a mio modestissimo parere, e interpello Luna Pallida, qualora dovesse leggermi, per verificare se ciò sia una supposizione giusta o errata, secondo me la brevità dei termini potrebbe riscontrarsi in alcuni principi di diritto privato.

          A differenza di IVA, IRES e IRPEF in cui l'accertamento colpisce il titolare del reddito senza coinvolgere terzi soggetti, nel caso delle imposte di registro esistono terze persone che fanno affidamento su di un negozio giuridico. Infatti l'imposta si applica sia in presenza di contratti che di atti unilaterali....

          Poniamo il caso che ci sia un contratto fra due parti sottoposto ad imposta di registro. Facciamo finta che sia un contratto di comodato d'uso di un immobile (obbligatoria la forma scritta ad substantiam) ad uso abitativo in cui, secondo la legge, per la registrazione del contratto è prevista un'imposta fissa pari a 200 euro.
          Poniamo però anche il caso che il contratto di comodato sia però un contratto simulato, poichè in realtà le parti pongono in essere un contratto di locazione ad uso abitativo, anche se il canone è irrisorio. Nel caso di locazione l'imposta di registro è pari al 2% del canone annuo.
          Poniamo che il contratto duri un anno. Cioè l'immobile è ad uso studenti e, per imbrogliare il fisco, le parti si tutelano registrando il contratto, ma allo stesso tempo fingendo di dare ad uso gratuito l'immobile, risparmiando qualcosa sull'imposta di registro. Pagano 200 euro anzichè il 2%.
          Finito l'anno le due parti si salutano, arrivederci e grazie. Il proprietario ha incassato qualcosa, l'affittuario ha tratto qualche vantaggio, come un canone irrisorio, non ha pagato il 50% che di regola spetta sulla cifra definita per l'imposta di registro, ecc ecc...
          Certamente il fisco agirà in due modi. Primo mediante accertamento su IRPEF, perchè il proprietario dell'immobile ha evaso sulla cifra del canone locativo e ha tempo di 5 anni.
          Ma può agire immediatamente anche sull'imposta di registro recuperando quello che differisce fra i 200 euro di contratto di comodato e il 2% del canone annuo locativo.
          Su quale dei due accertamenti riuscirà a guadagnare di più?
          Credo sul primo!
          Si ti seguo. Ma è sulla brevità dei termini che io nn mi trovo. Io vedo dal mio tuir che il termine x i di registro è 5 anni, almeno come regola generale. Per gli atti soggetti a registrazione telematica 3. In ogni caso l'esempio da te portato è molto lucido e acuto. Complimenti.

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            E se non sbaglio questa domanda sul termine di decadenza è uscita proprio all ' ultimo concorso, ecco perchè martello" per accertarmi della risposta. :-)

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              NORME COSTITUZIONALI CHE REGOLANO LA MATERIA TRIBUTARIA

              Ne esistono diverse....le papabili per le crocette.......(scrivete qualcosa.....)

              --> art 23 (norme sulla produzione delle leggi tributarie)
              --> art 53 (norme che regola il concorso alle spese pubbliche e definisce il fondamento sostanziale dei tributi)
              --> art 75 comma 3 (divieto di riferimento abrogativo)
              --> art 81 comma 3 (divieto dii individuazione di nuovi tributi nella legge di bilancio)
              --> titolo V art 117 e 119 (disciplina del federalismo fiscale)


              ART 23 cost.

              L'art 23 della costituzione dispone che " nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". Per ''legge'' non si indica solo la legge statale ordinaria, ma anche atti aventi forza di legge, decreti legislativi, decreti legge, leggi regionali. La riserva di legge è una riserva di legge RELATIVA e non ASSOLUTA in quanto non riguarda tutti i tipi di norme tributarie, ma solo quelle che riportano soggetti passivi, an e quantum: Nella riserva di legge relativa la legge statale ordinaria non copre tutta la materia , perciò può essere integrata da altre fonti normative; in ogni caso deve sempre avere ad oggetto un contenuto minimo della materia, al di sotto del quale la riserva non è rispettata.
              Prestazione personale-->attività che lo stato può imporre di autorità ai cittadini nell'interesse pubblico;
              prestazione patrimoniale--> obbligo posto ai cittadini di versare una detrminata somma di denaro, solitamente sotto forma di tributo, in esecuzione del dovere a contribuire alla spesa pubblica

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                Quindi ricapitolando:

                CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE

                --> in base all'oggetto del presupposto..

                • IMPOSTE REALI
                • IMPOSTE SUL CONSUMO
                • IMPOSTE SUGLI AFFARI


                --> in base al criterio ricostruttivo del presupposto

                • IMPOSTA DIRETTA: manifestazione immediata della capacità contributiva


                --> PERSONALE
                --> REALE


                • IMPOSTA INDIRETTA: manifestazione mediata della capacità contributiva

                (da cui discende, nello specifico, l'imposta sui consumi, i trasferimenti e gli affari)


                --> in base alle modalità di calcolo

                • IMPOSTA PROGRESSIVA
                • IMPOSTA PROPORZIONALE
                • IMPOSTA FISSA
                • IMPOSTA REGRESSIVA (aliquota che diminuisce all'aumentare della base imponibile, utilizzata, secondo la Scienza delle Finanze, nel caso in cui lo Stato voglia incentivare il risparmio o la produzione)
                • IMPOSTA ALTERNATIVA
                • IMPOSTA CONDIZIONALE
                • IMPOSTE EQUIPARATE
                • IMPOSTE CONDIZIONATE

                Le imposte regressive, alternative, condizionali, equiparate e condizionate sono, nella generalità dei casi, concetti di Scienze delle Finanze o di Politica Economica, non riscontrabili nei casi concreti.


                --> in base alla durata del presupposto

                • IMPOSTA ISTANTANEA: presupposto dell'imposta è un unico fatto da cui nasce un'unica obbligazione. Il ripetersi di un fatto simile comporta una nuova obbligazione
                • IMPOSTA PERIODICA: il presupposto è l'insieme delle circostanze a rilevanza tributaria che avvengono in un periodo prestabilito chiamato "periodo d'imposta". Possono rientrare anche fatti che si esauriscono in più periodi d'imposta, come li ammortamenti.



                --> in rapporto ad un altra imposta

                • --> addizionale (......)
                • --> sovraimposta (....)
                • --> imposta surrogatoria o sostitutiva (la surrogatoria si riferisce spesso alla tipologia di atti, la sostitutiva al tipo di attività o al soggetto che ne genera il presupposto, fonte Treccani, il portale del sapere)
                • --> supplementare (mini-imu, imposta supplementare di registro)



                --> in relazione all'ente impositore ed alla spettanza del gettito

                • comunali --> addizionali, imu, tasi
                • regionali
                • erariali --> irpef, ires, irap


                Un grazie a ROL e Vittoria..... PS, per farmi dire che sono brava li ho pagati con 10 euro di ricarica....

                Non ditelo al fisco!

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                  Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggio
                  Comunque, a mio modestissimo parere, e interpello Luna Pallida, qualora dovesse leggermi, per verificare se ciò sia una supposizione giusta o errata, secondo me la brevità dei termini potrebbe riscontrarsi in alcuni principi di diritto privato.

                  A differenza di IVA, IRES e IRPEF in cui l'accertamento colpisce il titolare del reddito senza coinvolgere terzi soggetti, nel caso delle imposte di registro esistono terze persone che fanno affidamento su di un negozio giuridico. Infatti l'imposta si applica sia in presenza di contratti che di atti unilaterali....

                  Poniamo il caso che ci sia un contratto fra due parti sottoposto ad imposta di registro. Facciamo finta che sia un contratto di comodato d'uso di un immobile (obbligatoria la forma scritta ad substantiam) ad uso abitativo in cui, secondo la legge, per la registrazione del contratto è prevista un'imposta fissa pari a 200 euro.
                  Poniamo però anche il caso che il contratto di comodato sia però un contratto simulato, poichè in realtà le parti pongono in essere un contratto di locazione ad uso abitativo, anche se il canone è irrisorio. Nel caso di locazione l'imposta di registro è pari al 2% del canone annuo.
                  Poniamo che il contratto duri un anno. Cioè l'immobile è ad uso studenti e, per imbrogliare il fisco, le parti si tutelano registrando il contratto, ma allo stesso tempo fingendo di dare ad uso gratuito l'immobile, risparmiando qualcosa sull'imposta di registro. Pagano 200 euro anzichè il 2%.
                  Finito l'anno le due parti si salutano, arrivederci e grazie. Il proprietario ha incassato qualcosa, l'affittuario ha tratto qualche vantaggio, come un canone irrisorio, non ha pagato il 50% che di regola spetta sulla cifra definita per l'imposta di registro, ecc ecc...
                  Certamente il fisco agirà in due modi. Primo mediante accertamento su IRPEF, perchè il proprietario dell'immobile ha evaso sulla cifra del canone locativo e ha tempo di 5 anni.
                  Ma può agire immediatamente anche sull'imposta di registro recuperando quello che differisce fra i 200 euro di contratto di comodato e il 2% del canone annuo locativo.
                  Su quale dei due accertamenti riuscirà a guadagnare di più?
                  Credo sul primo!
                  ti confermo che l'Ae potrà agire in via alternativa nei 2 modi da te supraindicati
                  tra l altro detta ipotesi non e'cosi infrequente.......
                  secondo me in soldoni il Fisco otterra di più con l accertamento n du e nonostante le sanzioni dell accertamento n 1

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                    Off topic: scusate scusate, riprendo un post di Copy che non ritrovo. A che punto siete con lo studio delle materie? Avete iniziato, anche solo letto, o guardato a macchia di leopardo altre materie oltre a tributario? Io a breve vorrei inizare commerciale anche se tribut non ricordo più le cose già viste ( tabula rasa). Ma magari procedo in parallelo ripasso-studio

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                      Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggio
                      Quindi ricapitolando:

                      CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE

                      --> in base all'oggetto del presupposto..

                      • IMPOSTE REALI
                      • IMPOSTE SUL CONSUMO
                      • IMPOSTE SUGLI AFFARI


                      --> in base al criterio ricostruttivo del presupposto

                      • IMPOSTA DIRETTA: manifestazione immediata della capacità contributiva


                      --> PERSONALE
                      --> REALE


                      • IMPOSTA INDIRETTA: manifestazione mediata della capacità contributiva

                      (da cui discende, nello specifico, l'imposta sui consumi, i trasferimenti e gli affari)


                      --> in base alle modalità di calcolo

                      • IMPOSTA PROGRESSIVA
                      • IMPOSTA PROPORZIONALE
                      • IMPOSTA FISSA
                      • IMPOSTA REGRESSIVA (aliquota che diminuisce all'aumentare della base imponibile, utilizzata, secondo la Scienza delle Finanze, nel caso in cui lo Stato voglia incentivare il risparmio o la produzione)
                      • IMPOSTA ALTERNATIVA
                      • IMPOSTA CONDIZIONALE
                      • IMPOSTE EQUIPARATE
                      • IMPOSTE CONDIZIONATE

                      Le imposte regressive, alternative, condizionali, equiparate e condizionate sono, nella generalità dei casi, concetti di Scienze delle Finanze o di Politica Economica, non riscontrabili nei casi concreti.


                      --> in base alla durata del presupposto

                      • IMPOSTA ISTANTANEA: presupposto dell'imposta è un unico fatto da cui nasce un'unica obbligazione. Il ripetersi di un fatto simile comporta una nuova obbligazione
                      • IMPOSTA PERIODICA: il presupposto è l'insieme delle circostanze a rilevanza tributaria che avvengono in un periodo prestabilito chiamato "periodo d'imposta". Possono rientrare anche fatti che si esauriscono in più periodi d'imposta, come li ammortamenti.



                      --> in rapporto ad un altra imposta

                      • --> addizionale (......)
                      • --> sovraimposta (....)
                      • --> imposta surrogatoria o sostitutiva (la surrogatoria si riferisce spesso alla tipologia di atti, la sostitutiva al tipo di attività o al soggetto che ne genera il presupposto, fonte Treccani, il portale del sapere)
                      • --> supplementare (mini-imu, imposta supplementare di registro)



                      --> in relazione all'ente impositore ed alla spettanza del gettito

                      • comunali --> addizionali, imu, tasi
                      • regionali
                      • erariali --> irpef, ires, irap


                      Un grazie a ROL e Vittoria..... PS, per farmi dire che sono brava li ho pagati con 10 euro di ricarica....

                      Non ditelo al fisco!
                      La voglio vaeramente la ricarica!!!!

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