interpretazione analogica NN e' ammessa per sanzioni penali, norme agevolative e tributi occasionali.
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In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie
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Originariamente inviato da DoryDory Visualizza il messaggioNell’attività di interpretazione della norma da parte dell’Amministrazione finanziaria devono annoverarsi le CIRCOLARI, le RISOLUZIONI, i PARERI e le NOTE INTERPRETATIVE con i quali l’autorità, titolare del potere di supremazia gerarchica, fissa il significato e la portata di norme da applicare e da osservare nell’espletamento dell’attività demandata agli organi decentrati o sottordinati.
L’interpretazione amministrativa proviene dall’autorità titolare del potere di supremazia gerarchica e si sostanzia nei diversi atti summenzionati.
Differenze:
1) le circolari interpretative rivestono carattere generale e astratto;
2) le risoluzioni, i pareri e le note interpretative muovono dall’esame di casi concreti e adottano soluzioni che nei confronti dei funzionari degli Uffici periferici assumono i connotati di ordini generali o di ordini particolari.
Dibattuta è la questione circa l’efficacia degli atti interpretativi emanati dall’A.F..
PRIMA QUESTIONE
Quale efficacia deve essere attribuita all’interpretazione contenuta nella circolare ministeriale?
Secondo l’orientamento dominante:
Il giudice è tenuto ad applicare unicamente le leggi e i regolamenti e non anche le circolari, risoluzioni e note.
Ad esse può solo riconoscersi l’importanza di strumento per ricercare e ricostruire il significato della ratio legis.
SECONDA QUESTIONE
L’efficacia della circolare si esplica soltanto all’interno dell’ordinamento dell’Amministrazione finanziaria, oppure si esplica anche all’esterno nei confronti dell’operato del contribuente e dei giudici?
Secondo la prevalente dottrina, la circolare:
a) non crea vincoli per i contribuenti;
b) non è vincolante per gli Uffici periferici cui è diretta, i quali possono disattenderla (se il funzionario si rifiuta, nel singolo caso, di seguire l’interpretazione esternata dalla circolare, il provvedimento in concreto adottato non può per ciò stesso essere annullato);
c) non è vincolante per l’autorità che l’ha emanata, potendo essa ricredersi e modificare o correggere o sconfessare successivamente la propria precedente interpretazione.
Ne consegue che tra le condizioni di “obiettiva incertezza” circa la corretta portata di una norma tributaria deve annoverarsi anche l’ipotesi in cui la norma
- è stata oggetto di una particolare interpretazione da parte della stessa Amministrazione finanziaria;
- a tale interpretazione il contribuente si è adeguato;
- successivamente la stessa interpretazione è stata disattesa dall’Amministrazione finanziaria o dal giudice tributario perché ritenuta errata.
In tal caso si pone un problema di tutela dell’affidamento del contribuente che si è attenuto in buona fede all’indirizzo interpretativo originariamente recepito nella circolare.
In questi casi, alcuni autori (Russo) hanno affermato l’esistenza di una rilevanza anche esterna della circolare.
Alle condizioni di obiettiva incertezza si riferiscono oltre alle già citate norme che successivamente esamineremo in materia di diritto di interpello,
- l’art. 6, secondo comma, D.Lgs. n. 472/1997 (cause di non punibilità), che prevede, in materia di sanzioni tributarie amministrative, le condizioni di obiettiva incertezza tra le cause di non punibilità;
- l’art. 8 D.Lgs. n. 546/1992 (errore sulla norma tributaria), secondo cui la Commissione Tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
Sull'atto ok....ma in termini (disciplinari) amministrativi interni il funzionario deve rispondere in qualche modo?
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Originariamente inviato da Queenmichelle Visualizza il messaggioRol mi chiedevo se l idea di una sezione approfondimenti nel sub fosse ancora in piedi -)
Trattazione dell'argomento funzionale al quiz crocette
Trattazione dell'argomento ai fini dell'esame orale
Trattazione dell'argomento con esempi (numerici...)
Trattazione dell'argomento da un punto di vista pratico (quello che succede nel mondo reale...
Si accettano altri suggerimenti....:-)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioDevi chiedere ad OLIM quando ci aprirà la stanzuccia.....poi a cose fatte avevo pensato di procedere in questo modo...:
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Originariamente inviato da etnaland Visualizza il messaggiooff t...so che avete affrontato interpello...io non seguivo perché non avevo contezza...onde evitare di rileggere tutto...posso studiare da ed simone 2009 o ci sono grosse novità per devo fare aggiornamenti? grazie mille
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Per ROL in tema di responsabilità del dipendente:
Il pubblico dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni, può astrattamente incorrere in cinque fondamentali responsabilità: quella civile (se arreca danni a terzi, intranei o estranei all’amministrazione, o alla stessa amministrazione), penale (se pone in essere comportamenti qualificati dalla legge come reato), amministrativo-contabile (se arreca un danno erariale all’amministrazione di appartenenza o ad altra amministrazione), disciplinare (se viola obblighi previsti dalla contrattazione collettiva, dalla legge o dal codice di comportamento) e dirigenziale (per il solo personale dirigenziale, che non raggiunga i risultati posti dal vertice politico o si discosti dalle direttive dell’organo politico).
Credo quindi che la circolare interpretativa sia vincolante per i funzionari degli uffici e quindi fonte di responsabilità disciplinare ma anche contabile ed aquiliana qualora la condotta abbia determinato un danno alla P.A.
E' corretto?
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
anche qui da marcare stretto :-) s.a.l. :-)
https://www.senato.it/application/xm...796/All._2.pdf
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