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In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie
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Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggioHahahahaha Rol ti stiamo spremendo. Però non mi piazzare un you tube con canzone d'arancia e spremiagrumi
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Buongiorno....
Vittoria io so che la mini imu era un importo che dovevano pagare i proprietari di prima case qualora l'aliquota deliberata dal comune fosse stata più alta fissata da quella base (4 per mille)...veniva pagata la differenza...(insomma una situazione del tutto nuova venutasi a creare a seguito del gioco con le tre carte---abolizione dell'ICI.
Io aggiungerei a questo punto nel tuo schemino....IMPOSTA RESIDUALE :-)
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Ed ora beccatevi sto pippozzo giuristi...:-)....credo sia scritto bene....na bella panoramica...
L’interpretazione nel diritto tributario.
E` comune l’opinione dottrinale che, in linea di massima, l’interpretazione delle disposizioni normative tributarie non abbia principi, criteri e metodi diversi da quelli, generali, che valgono e si utilizzano in altri settori dell’ordinamento
giuridico (RUSSO, FALSITTA, FANTOZZI, FEDELE).
Tuttavia, nell’ermeneutica tributaristica si evidenziano problematiche specifiche che derivano dall’autonoma peculiarita` della materia fiscale (RUSSO, FALSITTA, FANTOZZI, LUPI, TESAURO, FEDELE).
Quanto ai soggetti dell’interpretazione, un particolare rilievo assumono sia l’amministrazione finanziaria sia lo stesso legislatore.
La prima infatti, istituzionalmente e sistematicamente, fornisce interpretazioni della normativa tributaria, mediante l’emanazione di atti a contenuto generale (circolari) oppure particolare (risoluzioni, risposte ad interpello).
Il secondo, con una certa frequenza (maggiore che in altre materie) produce leggi di « interpretazione autentica »
Sul piano oggettivo, l’attivita` di interpretazione tributaria impone assai di frequente la necessita` di chiarire il significato di enunciati normativi formulati utilizzando il lessico delle discipline economiche-contabili. Il che ne complica tecnicamente e ne « specializza » il percorso logico-argomentativo (LUPI, TESAURO,FANTOZZI).
Altra questione e` se i termini, piu` strettamente giuridici, « comuni » ad altri settori dell’ordinamento, in particolare rivenienti dal diritto civile (es: « possesso», « proprieta` », « locazione » etc.), abbiano lo stesso significato anche nel diritto tributario. La dottrina prevalente ritiene che, in virtu` del canone ermeneutico generale della « costanza semantica » dei concetti legislativi, quale espressione dell’unitarieta` dell’ordinamento giuridico, alle « parole » del legislatore vada, tendenzialmente, attribuito sempre lo stesso significato. Non senza tuttavia rilevare che, in non pochi casi, e` la stessa normativa tributaria, mediante la sua propria disciplina, a determinare « significati diversi » di « termini comuni » (FANTOZZI, FALSITTA, LUPI, TESAURO). Ad esempio i termini « possesso di redditi », « impresa commerciale », « cessione di beni », per i contesti normativi nei quali sono posti (disciplina delle imposte reddituali e dell’IVA) hanno senza dubbio nel diritto tributario una portata semantica diversa e piu` ampia rispetto agli analoghi concetti civilistici (FANTOZZI, TESAURO, LUPI).
In campo tributaristico si pongono specifiche questioni relativamente all’ interpretazione
analogica. E` opinione dottrinale condivisa che tale tipo di metodo ermeneutico sia consentito con riguardo alle norme tributarie « strumentali » ossia quelle « procedimentali» e « processuali »; non lo sia invece per quelle « sanzionatorie », amministrative e penali, evocandosi per quest’ultime il divieto espresso di cui all’art. 14, delle « preleggi » (FANTOZZI, TESAURO, RUSSO, LUPI, FEDELE).Discusso in dottrina e` di contro se l’analogia sia utilizzabile nell’interpretazione delle norme « impositrici » ossia delle disposizioni normative che istituiscono e regolano, contenutisticamente/strutturalmente e soggettivamente, i tributi, delineando gli aspetti costitutivi, oggettivi e soggettivi, essenziali delle obbligazioni
(fattispecie) tributarie. Vi e` chi non lo esclude in linea di massima, salvo rilevarne la difficolta` di concreta praticabilita` . Cio` poiche´ le norme « impositrici » sarebbero a « fattispecieesclusiva » ossia tali da non poter essere collegate con principi generali (FANTOZZI, FEDELE). Altri che invece lo esclude in virtu` della connessione/contiguita` giuridica tra
norme « impositrici » e norme « sanzionatorie », amministrative e penali, posto che dalla violazione delle prime consegue inevitabilmente l’applicabilita` delle seconde, per le quali il divieto di ricorso all’analogia e` espresso (TESAURO).
Altri ancora che deriva l’inapplicabilita` del metodo ermeneutico de quo dal principio, costituzionale (art. 23, Cost., della « riserva di legge » in materia di tributi (RUSSO). Altri infine che ritengono debba distinguersi da caso a caso, essendo in ultima analisi la tecnica normativa, piu` o meno « aperta » all’estensione analogica, concretamente utilizzata ad indurre la soluzione della questione, che percio` si sottrae ad opzioni teoriche astratte ed « aprioristiche » (FALSITTA, in senso analogo
LUPI).
A ben vedere, tutte queste diverse prospettazioni sembrano e possono « riconciliarsi » intorno alla, comune, affermazione che il diritto tributario « impositivo » non presenti « lacune » in senso tecnico (ma solo in termini « ideologici» ossia di politica fiscale) e che percio` di per se´ essa non provochi la necessita` di ricorrere al procedimento interpretativo analogico (cosı` espressamente TESAURO, LUPI; implicitamente, FANTOZZI, RUSSO, FALSITTA).
Opinioni discordi, sostanzialmente « speculari », si registrano altresı` in dottrina in ordine all’utilizzabilita` dell’analogia in materia di norme tributarie « agevolatrici » (esenzioni, esclusioni etc.). Sulla base di considerazioni coerenti ed identiche a quelle sostenute in tema di norme « impositrici », alcuni la negano, pur scostandosi dall’impostazione dottrinale e giurisprudenziale piu` tradizionale, le quali a tal fine si basano sulla natura « eccezionale » delle norme « agevolatrici » e quindi sul correlativo divieto di cui all’art. 14, delle « preleggi » (TESAURO, RUSSO).
Altri invece, negando che le norme in questione abbiano, sempre e comunque, natura « eccezionale », e` quindi piu` possibilista sulla estensibilita` applicativa analogica delle medesime (FALSITTA). Bisogna infine richiamare l’attenzione sulla distinzione, normativa, tra analogia legis ed analogia juris (art. 12, 2o comma, « preleggi »). Sotto il secondo profilo, da un lato, si deve ritenere senz’altro validi, quali strumenti di interpretazione analogica delle norme tributarie, i « principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato », primi fra tutti, quelli costituzionali; da un altro, si deve osservare che il diritto tributario non e` « codificato » (se non limitatamente e settorialmente, es: testi unici delle imposte dirette e dell’imposta di registro). Pertanto, diversamente che il diritto civile, penale, processuale civile e pe-nale, esso non puo` basarsi su « principi della materia » derivabili da un corpus organico e generale di norme.
Tuttavia, va rilevato che lo « statuto del contribuente » si autoqualifica come fonte che, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, contiene i « principi generali dell’ordinamento tributario » (art. 1, 1º comma, l. 212/2000).
Tale statuizione qualificatoria legislativa risulta sottolineata e specificata dalla giurisprudenza di legittimita` , in particolare nel senso del ricorso ai « principi statutari » al fine di risolvere il dubbio inerente l’interpretazione/ applicazione di qualsiasi disposizione tributaria che rientri nelle materie disciplinate dallo statuto medesimo (Cass. civ., sez. trib., 7080/2004, 17576/2002).Ultima modifica di ROL; 24-02-2015, 07:56.
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Interpretare vuol dire attribuire un determinato significato ad una disposizione normativa. In ambito tributario fondamentale importanza assume l' art. 1 dello Statuto del contribuente che sancisce che l'adozione di norme interpretative puó avvenire solo in casi ECCEZIONALI E CON LEGGE ORDINARIA, qualificando come tali le leggi di interpretazione autentica. Si parla di interpretazione autentica quando è lo stesso legislatore che interviene per chiarire la portata di norme preesistenti.
L'amministrazione finanziaria esercita l'attività interpretativa mrdiante Risoluzioni, circolari, pareri e note.
La circolare non è sollecitata da alcuna istanza ed ha carattere generale e astratto. La risoluzione cosi come la.nota e il parere invece riguarda casi concreti sui quali sussiste obiettiva condizione di incertezza sulla portata interpretativa di una norma tributaria. Ad esempio l'agenzia usa lo.strumento della risoluzione x rispondere ad istanze di interpello...di cui abbiamo giá parlato abbondantemente..
Ora ci sono mille disquisizioni circa l'operativitá interna ed esterna degli atti dell'agenziama poiché sono problemi dottrinari non penso che siano utili ai fini concorsuali.
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LE CIRCOLARI INTERPRETATIVE
Generalmente, all'emanazione di una nuova legge l'amministrazione finanziaria fa seguire una circolare interpretativa con la quale si illustra il significato agli uffici periferici: le circolari non sono fonte di diritto e non sono vincolanti né per i contribuenti né per i giudici, ma solo all'interno dell'ordinamento amministrativo.
L'amministrazione potrebbe modificare l'interpretazione di una disposizione attraverso una circolare: le circolari peggiorative non potranno avere efficacia retroattiva, in quanto si ritiene meritevole di tutela l'affidamento del contribuente (che si è fidato del precedente orientamento dell'amministrazione). Di tale principio vi è un riconoscimento nell'art. 10, comma 2, dell'S.d.C., che stabilisce che non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi al contribuente che si sia conformato ad indicazioni fornite dall'Amministrazione (ma tale protezione è solo parziale perché non fa riferimento all'imposta dovuta)
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Originariamente inviato da Queenmichelle Visualizza il messaggioInterpretare vuol dire attribuire un determinato significato ad una disposizione normativa. In ambito tributario fondamentale importanza assume l' art. 1 dello Statuto del contribuente che sancisce che l'adozione di norme interpretative puó avvenire solo in casi ECCEZIONALI E CON LEGGE ORDINARIA, qualificando come tali le leggi di interpretazione autentica. Si parla di interpretazione autentica quando è lo stesso legislatore che interviene per chiarire la portata di norme preesistenti.
L'amministrazione finanziaria esercita l'attività interpretativa mrdiante Risoluzioni, circolari, pareri e note.
La circolare non è sollecitata da alcuna istanza ed ha carattere generale e astratto. La risoluzione cosi come la.nota e il parere invece riguarda casi concreti sui quali sussiste obiettiva condizione di incertezza sulla portata interpretativa di una norma tributaria. Ad esempio l'agenzia usa lo.strumento della risoluzione x rispondere ad istanze di interpello...di cui abbiamo giá parlato abbondantemente..
Ora ci sono mille disquisizioni circa l'operativitá interna ed esterna degli atti dell'agenziama poiché sono problemi dottrinari non penso che siano utili ai fini concorsuali.
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Ai sensi della legge n. 212 del 2000, l'interpretazione autentica di disposizioni in materia tributaria può avvenire:
a) esclusivamente con legge ordinaria
b) con legge ordinaria, con atto avente forza di legge o con regolamento
c) con legge ordinaria o con atto avente forza di legge
d) esclusivamente con regolamento
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