in allegato file dispensa interna concorso ae 2009/10
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In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie
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Le condizioni obiettive di incertezza, che sollecitano l'attività interpretativa dell' A.Finanziaria, rappresentano cause di non punibilità in ambito di sanzioni amministrative tributarie e autorizza la commissione tributaria a non applicare le sanzioni non penali sorte a seguito di violazione di nirme tributarie
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Per mica...il mio tirocinio è stato completamente diverso... con i colleghi tirocinanti c'è piena armonia e collaborazione come in una grande "classe scolastica"...Ps l'escamotage della non idoneità in inglese o informatica fu apporto perché i non idonei all'orale del 2008 presentarono una valanga di ricorsi...invece cosi detto escamotage ti precludono la possibilità di fare ricorso -Tutti i nn idonei all' orale vengono bocciati in informatica o lingua -
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Originariamente inviato da etnaland Visualizza il messaggioin allegato file dispensa interna concorso ae 2009/10
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioAi sensi della legge n. 212 del 2000, l'interpretazione autentica di disposizioni in materia tributaria può avvenire:
a) esclusivamente con legge ordinaria
b) con legge ordinaria, con atto avente forza di legge o con regolamento
c) con legge ordinaria o con atto avente forza di legge
d) esclusivamente con regolamento
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L’interpretazione nel diritto tributario
Consiste nell’attribuzione di significati ad enunciati normativi contenenti valutazioni di doverosità (o di antidoverosità) su comportamenti umani e, quindi, comandi positivi o negativi.
Caratteristica essenziale dell’attività interpretativa in materia tributaria:
Ambiguità e polisemia linguistica
I criteri ermeneutici o interpretativi
Letterale
Sistematico
Storico
Evolutivo
Della costanza terminologica
Analogico
Estensivo
La particolarità dell’attività interpretativa nel diritto tributario
- La “tecnicizzazione” del linguaggio
- L’instabilità della legislazione tributaria
- La “crisi fiscale” dello Stato
- Il metodo casistico vs metodo della codificazione per principi generali
- L’interpretazione dell’amministrazione finanziaria
- La scriminante della “obiettiva incertezza”
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Originariamente inviato da etnaland Visualizza il messaggioin allegato file dispensa interna concorso ae 2009/10
Le mitiche dispense...:-))))
seguire evoluzioni...(S.A.L.)
http://www.governo.it/governoinforma...o_20141224.pdf
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Nell’attività di interpretazione della norma da parte dell’Amministrazione finanziaria devono annoverarsi le CIRCOLARI, le RISOLUZIONI, i PARERI e le NOTE INTERPRETATIVE con i quali l’autorità, titolare del potere di supremazia gerarchica, fissa il significato e la portata di norme da applicare e da osservare nell’espletamento dell’attività demandata agli organi decentrati o sottordinati.
L’interpretazione amministrativa proviene dall’autorità titolare del potere di supremazia gerarchica e si sostanzia nei diversi atti summenzionati.
Differenze:
1) le circolari interpretative rivestono carattere generale e astratto;
2) le risoluzioni, i pareri e le note interpretative muovono dall’esame di casi concreti e adottano soluzioni che nei confronti dei funzionari degli Uffici periferici assumono i connotati di ordini generali o di ordini particolari.
Dibattuta è la questione circa l’efficacia degli atti interpretativi emanati dall’A.F..
PRIMA QUESTIONE
Quale efficacia deve essere attribuita all’interpretazione contenuta nella circolare ministeriale?
Secondo l’orientamento dominante:
Il giudice è tenuto ad applicare unicamente le leggi e i regolamenti e non anche le circolari, risoluzioni e note.
Ad esse può solo riconoscersi l’importanza di strumento per ricercare e ricostruire il significato della ratio legis.
SECONDA QUESTIONE
L’efficacia della circolare si esplica soltanto all’interno dell’ordinamento dell’Amministrazione finanziaria, oppure si esplica anche all’esterno nei confronti dell’operato del contribuente e dei giudici?
Secondo la prevalente dottrina, la circolare:
a) non crea vincoli per i contribuenti;
b) non è vincolante per gli Uffici periferici cui è diretta, i quali possono disattenderla (se il funzionario si rifiuta, nel singolo caso, di seguire l’interpretazione esternata dalla circolare, il provvedimento in concreto adottato non può per ciò stesso essere annullato);
c) non è vincolante per l’autorità che l’ha emanata, potendo essa ricredersi e modificare o correggere o sconfessare successivamente la propria precedente interpretazione.
Ne consegue che tra le condizioni di “obiettiva incertezza” circa la corretta portata di una norma tributaria deve annoverarsi anche l’ipotesi in cui la norma
- è stata oggetto di una particolare interpretazione da parte della stessa Amministrazione finanziaria;
- a tale interpretazione il contribuente si è adeguato;
- successivamente la stessa interpretazione è stata disattesa dall’Amministrazione finanziaria o dal giudice tributario perché ritenuta errata.
In tal caso si pone un problema di tutela dell’affidamento del contribuente che si è attenuto in buona fede all’indirizzo interpretativo originariamente recepito nella circolare.
In questi casi, alcuni autori (Russo) hanno affermato l’esistenza di una rilevanza anche esterna della circolare.
Alle condizioni di obiettiva incertezza si riferiscono oltre alle già citate norme che successivamente esamineremo in materia di diritto di interpello,
- l’art. 6, secondo comma, D.Lgs. n. 472/1997 (cause di non punibilità), che prevede, in materia di sanzioni tributarie amministrative, le condizioni di obiettiva incertezza tra le cause di non punibilità;
- l’art. 8 D.Lgs. n. 546/1992 (errore sulla norma tributaria), secondo cui la Commissione Tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
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Originariamente inviato da DoryDory Visualizza il messaggioL’interpretazione nel diritto tributario
Consiste nell’attribuzione di significati ad enunciati normativi contenenti valutazioni di doverosità (o di antidoverosità) su comportamenti umani e, quindi, comandi positivi o negativi.
Caratteristica essenziale dell’attività interpretativa in materia tributaria:
Ambiguità e polisemia linguistica
I criteri ermeneutici o interpretativi
Letterale
Sistematico
Storico
Evolutivo
Della costanza terminologica
Analogico
Estensivo
La particolarità dell’attività interpretativa nel diritto tributario
- La “tecnicizzazione” del linguaggio
- L’instabilità della legislazione tributaria
- La “crisi fiscale” dello Stato
- Il metodo casistico vs metodo della codificazione per principi generali
- L’interpretazione dell’amministrazione finanziaria
- La scriminante della “obiettiva incertezza”
Breve, preciso e circonciso :-))
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