Vittoria qui parla delle modalità di determinazione del reddito non della soggettività.....
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In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCi sarebbe pure un altro tipo di" trasparenza" per la verità.....qual'è?
impresa familiare e CFC
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Ricapitolando.....
Tassazione per trasparenza: essa è in alcuni casi obbligatoria e in altri casi opzionale.
• Tassazione per trasparenza obbligatoria:
– le società di persone residenti e le organizzazioni a queste assimilate ex art 5 tuir
– le imprese e le società, sia di capitali sia di persone, destinatarie della disciplina CFC di cui agli artt. 167 e 168 TUIR.
• Tassazione per trasparenza in via opzionale:
– le società di capitali che esercitino l’opzione per la trasparenza ex art. 115 TUIR
– le società e gli enti non residenti aderenti al consolidato mondiale
Effetti dell’applicazione del principio di trasparenza: imputazione del reddito al socio a prescindere dalla sua percezione.
• Ulteriore implicazione: esclusione integrale della tassazione degli utili distribuiti dalla società nei cui confronti trova applicazione il principio di trasparenza.
• In particolare:
– l’esclusione da imposizione è integrale per le società di persone;
– per le società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza è limitata i periodi interessati da tale forma
di imposizione, anche se la distribuzione avviene in un momento successivo;
– per le società soggette al regime CFC, l’esclusione è da riferirsi a tutti gli utili sino a concorrenza dei redditi tassati
per trasparenza.
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Vi faccio notare come "scegliendo di imputare il reddito non al soggetto collettivo (società) che l'ha prodotto ma ai singoli soci, in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione, si prescinde dalle regole civilistiche in base al quale il socio a diritto a percepire la sua parte dopo l'approvazione del rendiconto e rende fiscalmente irrilevante l'eventuale successiva distribuzione degli utili stessi. Quindi l'imputazione è cosa diversa dal possesso del reddito e tale disciplina si presenta come eccezionale rispetto ai principi generali in materia di riferibilità ai soggetti del fatto indice di capacità contributiva"
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioPer quanto riguarda la determinazione del reddito....dovete tenere distinto (nelle società di perone) il regime previsto per le società semplici da un lato, e quello previsto per le società in nome collettivo e quello delle società in accomandita semplice dall'altro. Chi mi dice il perchè?
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Quindi le società di persona non assumono una autonoma soggettività passiva AI FINI IRPEF (diversamente da quanto avviene ai fini Irap dove lo schema della trasparenza non si applica) mentre assume la funzione di SOGGETTO DI ACCERTAMENTO del reddito prodotto..così si spiega il mantenimento in capo ad esse degli obblighi strumentali della contabilità e della dichiarazione dei redditi che serve non solo alla LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DELL'IMPOSTA (che invece sarà poi versata direttamente dai soci) ma anche perchè pure per l'attività di accertamento si segue un criterio di trasparenza....
ecco così avete un collegamento pure con l'accertamento :-)
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