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In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Visto che portate anche diritto amministrativo (anche qui un parallelo....)

    Nel procedimento tributario d'imposizione può anche non concludersi con l'adozione di un provvedimento. (non è detto in sostanza che vi sia l'atto finale, ossia l'atto di accertamento)

    Inoltre è questa mi raccomando è importantissimo a lavoro....:

    Il procedimento è VINCOLATO ossia non vi è discrezionalità nè nell'emanare o no l'avviso di accertamento ne sul contenuto dello stesso.

    Inoltre quando parleremo dei DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO...l'accertamento con adesione non è una TRANSAZIONE (non stiamo al mercato del pesce...)..ma il problema è "risolto" con il nuovo e sfavillante istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO (postumo)...ne parleremo...

    Qui non ci capisco motlo. Diritto amministrativo non ancora affrontato, e ahimè, nemmeno nella carriera universitaria. Infatti mi fa parecchio paura e appena ultimo comemricale e tributario sarà l'altra materia da affrontare

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      Alla prossima continueremo con alcune particolarità...

      es
      --> AVVISO DI ACCERTAMENTO DA INTERPOSIZIONE FITTIZIA
      ..> AVVISO DI ACCERTAMENTO DA ABUSO DEL DIRITTO
      --> AVVISO DI ACCERTAMENTO ANTICIPATO

      poi AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER l'imposta di registro..

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        A proposito...per domani altro compitino...(ma non andate nel dettaglio per ora solo gli aspetti caratterizzanti...)

        LIQUIDAZIONE AUTOMATICA (36-bis ) e CONTROLLO FORMALE (36-ter)...DPR 600/73

        Buona serata..

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          Ed io che credevo che con l'avviso di accertamento avessimo finito. :O Bene, domani mi rimbocco le maniche alllora!

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            X il resto,premesso che non ho ancora studiato molto approfonditamente,credo sia tutto corretto..se posso aggiungere solo una cosa,che tra l'altro è stata oggetto di domanda di un precedente concorso..è solo con il pagamento delle somme dovute che l'accertamento con adesione si perfeziona..

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              Originariamente inviato da rob1906 6 Visualizza il messaggio
              X il resto,premesso che non ho ancora studiato molto approfonditamente,credo sia tutto corretto..se posso aggiungere solo una cosa,che tra l'altro è stata oggetto di domanda di un precedente concorso..è solo con il pagamento delle somme dovute che l'accertamento con adesione si perfeziona..


              Non ti preoccupare....poi faremo schemini per ogni deflattivo

              Soggetti
              presupposti
              Momento perfezionativo (questa era la domanda...)
              Abbuono sanzioni
              ecc

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                Originariamente inviato da rob1906 6 Visualizza il messaggio
                X il resto,premesso che non ho ancora studiato molto approfonditamente,credo sia tutto corretto..se posso aggiungere solo una cosa,che tra l'altro è stata oggetto di domanda di un precedente concorso..è solo con il pagamento delle somme dovute che l'accertamento con adesione si perfeziona..

                ahh Grazie. :-)

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                  Okey a domani e buona serata a tutti

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    Non ti preoccupare....poi faremo schemini per ogni deflattivo

                    Soggetti
                    presupposti
                    Momento perfezionativo (questa era la domanda...)
                    Abbuono sanzioni
                    ecc

                    La Legge di stabilità ha introdotto importanti novità in tema di ravvedimento operoso.

                    Dal 1° gennaio 2015:


                    - è possibile ricorrere al ravvedimento operoso anche dopo lo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione dell’esercizio nel corso del quale è stata commessa la violazione;

                    - con esclusivo riferimento ai tributi amministrati dalle Entrate, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso anche se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. Non si può versare con ravvedimento soltanto nel caso in cui sono stati notificati atti di liquidazione e di accertamento, compresi gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione in via informatica o controllo formale;

                    - in caso di dichiarazione integrativa con contestuale ravvedimento, si allungano i termini per l’accertamentoe per la notifica delle cartelle di pagamento.

                    In virtù delle novità introdotte, è inoltre da rilevare che la norma ha sancito l’abrogazione gli istituti della definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio e dell’adesione ai PVC.
                    È tuttavia previsto un periodo transitorio, grazie al quale, per tutto il 2015, sarà possibile ricorrere ancora a tali istituti, nonché al ravvedimento operoso.
                    Dal 1° gennaio 2016 invece la strada obbligata sarà quella del ravvedimento.

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                      GLI ENTI NON COMMERCIALI


                      La Legge di stabilità ha introdotto un aumento della tassazione sugli utili percepiti dagli enti non commerciali, il quale trova applicazione sin dall’esercizio 2014.


                      In virtù delle nuove disposizioni introdotte, infatti, gli utili percepiti (dal 1° gennaio 2014 in poi e
                      indipendentemente dal fatto che i dividendi siano percepiti nell’ambito dell’esercizio dell’attività d’impresa o in quella istituzionale. ) non saranno più tassati nel limite dal 5%, ma al 77,74%.



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